14.3039 · Interpellanza · 2014-03-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il collegio è a conoscenza della situazione illustrata, dell'incertezza giuridica che ne deriva e della necessità di intervenire rapidamente?
2. Qual è lo stato attuale degli sforzi di armonizzazione a livello federale? In questo contesto, il Consiglio federale è disposto a sfruttare appieno il margine di manovra offerto dal diritto europeo (direttiva 2003/59/CE) recepito dalla Svizzera, analogamente a quanto fanno determinati Paesi UE?
3. Condivide l'opinione che i corsi riconosciuti debbano poter essere accreditati, in ogni caso e indipendentemente dal momento in cui sono stati seguiti, anche per il periodo di formazione successivo?
Begründung
In base all'ordinanza sull'ammissione degli autisti (RS 741.521) i conducenti di pullman e furgoncini necessitano di un certificato di capacità dal 1° settembre 2013, i camionisti dal 1° settembre 2014. I documenti sono validi rispettivamente fino al 31 agosto 2018 e al 31 agosto 2019. Per prorogarne la validità, nell'arco dei cinque anni antecedenti la data di scadenza si deve seguire la formazione periodica prescritta. Chi è titolare di entrambe le categorie di licenza di condurre (D e C) e ha ottenuto un certificato di capacità a settembre 2013 rischia di non vedersi accreditare i corsi frequentati tra settembre 2013 e settembre 2014 in quanto, stando alle autorità, questo periodo non rientrerebbe nei cinque anni previsti. Numerosi Paesi dell'UE (tra cui la Germania) hanno optato per una procedura diversa: allo scopo di armonizzare le date di scadenza di patente di guida e certificato di capacità, hanno prorogato fino a due anni la validità dei corsi frequentati in questo primo periodo. Nonostante l'Ufficio federale delle strade si sia espresso a favore di un'analoga armonizzazione, non resta molto tempo per agire, dato che l'attuale incertezza giuridica pesa sia sui titolari dei certificati sia sui centri di formazione: mentre i primi esitano a proseguire i corsi periodici, i secondi ritirano la propria offerta in determinati ambiti, con possibili ampie ripercussioni sul periodo di formazione successivo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta lavorando a una soluzione che garantisca l'accreditamento dei corsi di formazione periodica frequentati tra il 1° settembre 2013 e il 31 agosto 2014 e l'armonizzazione delle scadenze delle carte di qualificazione del conducente per i trasporti di persone e merci in occasione delle rispettive proroghe al 1° settembre 2018 e 1° settembre 2019.
2. L'USTRA ha elaborato una soluzione coinvolgendo le organizzazioni interessate. Al momento sono in corso gli ultimi chiarimenti con le autorità cantonali che dovranno applicare tale soluzione.
Non è prevista una proroga generale dei periodi transitori rispettivamente al 2015 e al 2016 per i seguenti motivi: la Svizzera ha emendato l'ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti (RS 741.521) in collaborazione con le organizzazioni interessate. Al pari della maggior parte dei paesi dell'Unione europea, anche la Svizzera ha deciso di fissare al 2013 e 2014 la scadenza dei rispettivi periodi transitori. Poiché per le organizzazioni coinvolte era importante evitare il blocco del mercato della formazione periodica volontaria, i corsi frequentati su base volontaria a partire dal 1° gennaio 2007 sono stati accreditati nel primo periodo di formazione.
3. In linea generale vengono riconosciuti soltanto i corsi frequentati nei cinque anni antecedenti la data di scadenza della carta di qualificazione del conducente. Finché non saranno armonizzate le scadenze delle carte per il trasporto di persone e quello di merci, saranno accreditate tutte le formazioni periodiche frequentate a partire dal 1° settembre 2013.
Risposta del Consiglio federale.