14.3042 · Interpellanza · 2014-03-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Quando e come la Confederazione è stata informata di questo problema di inquinamento da mercurio?
2. Finora numerose parcelle dell'Alto Vallese inquinate da mercurio non figuravano neppure nel catasto dei siti inquinati, benché il problema fosse noto da diversi decenni. Il Consiglio federale considera ottimale il lavoro dei cantoni in questo ambito?
3. Quali sono i provvedimenti attualmente adottati dalla Confederazione in questo dossier, segnatamente in relazione con la costruzione dell'autostrada A9?
4. Quali sono le conseguenze per le persone interessate (abitanti, lavoratori, ecc.)?
5. Conformemente all'articolo 32bbis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e all'ordinanza sui siti contaminati, il risanamento dei terreni è finanziato al 100 per cento da coloro che inquinano solo nel caso di una certa quantità di mercurio al chilogrammo. Questo non è contrario al principio del chi inquina paga? Tocca ai proprietari dei terreni, che non sono assolutamente responsabili dell'inquinamento, accollarsi fino a un terzo delle spese di risanamento in queste zone?
6. Per concludere, la LPAmb precisa che "se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai cantoni" (art. 32 cpv. 2). Il Consiglio federale non ritiene che questo capoverso dia carta bianca agli abusi di certi inquinatori? Esiste un pericolo nel caso della Lonza?
Begründung
L'Alto Vallese è interessato da un caso di inquinamento molto grave. Diversi terreni, di cui alcuni in zone abitate, sono effettivamente vittime del più forte inquinamento da mercurio in Svizzera. Questa situazione è stata provocata dall'azienda Lonza (Visp), che per decenni (1930-1970) ha sversato sistematicamente diverse decine di tonnellate di mercurio in un canale. Nella regione sono state scoperte varie zone ad altissima concentrazione di mercurio. In particolare, un cantiere dell'autostrada A9 ha dovuto essere bloccato. Sono soprattutto le popolazioni interessate a trovarsi oggi in una situazione estremamente spiacevole e permangono le incertezze sulla questione delle spese di risanamento. I proprietari dei terreni non sono in alcun modo responsabili di questa situazione e non devono subire le conseguenze di comportamenti irresponsabili da parte di terzi. Anche la questione della salute delle persone interessate è alquanto preoccupante.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 17 gennaio 2011 il servizio della protezione dell'ambiente del canton Vallese ha inviato una lettera all'UFAM per informarlo della scoperta, durante la costruzione dell'autostrada A9, di terreni con un elevato inquinamento da mercurio. Il cantone ha chiesto all'UFAM di stabilire un valore di risanamento per il mercurio nei terreni agricoli al fine di valutare se occorre risanare i terreni inquinati. Ciò ha indotto il cantone e l'UFAM a chiedere congiuntamente ad Agroscope Reckenholz-Tänikon di stabilire tale valore. Nel frattempo, il 15 febbraio 2012 e il 15 giugno 2012 il cantone ha contattato l'UFAM per chiedergli se la valutazione del canale e dei terreni agricoli inquinati dovesse avvenire secondo l'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) o secondo l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (RS 814.12) e se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'indennità secondo l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681). L'UFAM ha risposto che la valutazione di queste zone doveva avvenire secondo l'OSiti e che era prematuro stabilire se dovessero essere concesse delle indennità secondo l'OTaRSi; occorre in primo luogo definire le responsabilità.
2. L'OSiti è in vigore dal 1998. Il primo compito assegnato ai cantoni è stato quello di allestire il catasto dei siti inquinati, che nel Vallese è stato terminato nel 2007. Benché l'inquinamento da mercurio del sito della Lonza e del canale fossero noti, non se ne sospettava la portata in seguito allo spargimento dei sedimenti. Una volta identificato l'inquinamento dei terreni, occorreva ancora chiarire se effettivamente si trattasse di un inquinamento da rifiuti secondo l'OSiti. L'inquinamento diffuso di terreni non è iscritto al catasto.
Il Vallese deve gestire anche altri siti contaminati, alcuni dei quali richiedono un risanamento complesso, e pertanto già adotta le misure necessarie a tale scopo. La Confederazione è consapevole del fatto che non è possibile trattare tutti i siti contemporaneamente, anche se la situazione nell'Alto Vallese è preoccupante. Sebbene l'intervento dei cantoni possa ancora essere ottimizzato, occorre notare che l'attuazione dell'OSiti è incoraggiante: in Svizzera sono oltre 700 i siti già risanati, tra i quali vi sono stati casi molto problematici.
3. La Confederazione ha collaborato con il canton Vallese per stabilire i valori di guardia e i valori di risanamento. La Confederazione segue l'evoluzione del dossier ed è pronta a sostenere il cantone.
Nel quadro della costruzione dell'autostrada A9, il cantone nella sua facoltà di committente svolge analisi periodiche su tutto il tratto, prima e durante l'esecuzione dei lavori.
Attualmente tutte le terre scavate, inquinate o contaminate, a seconda del loro tenore di mercurio sono trattate termicamente all'estero e poi collocate in discariche adeguate oppure depositate in discariche per materiali inerti. La Confederazione e il canton Vallese finanziano in anticipo il 100 per cento dei costi di trattamento degli scavi, in attesa che si definiscano le responsabilità.
4. Una volta preso atto dell'inquinamento, il cantone ha ordinato le misure necessarie per limitare i rischi per gli abitanti e i lavoratori. Le indagini devono continuare per determinare con precisione l'entità dell'inquinamento, le limitazioni d'uso necessarie ordinate e i risanamenti realizzati al più presto. In relazione al cantiere autostradale, si devono realizzare analisi periodiche al fine di adottare le misure utili per proteggere i lavoratori.
5. Se si supera il valore di risanamento, le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento (art. 32d della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01). Soltanto nel caso di un sito inquinato che non necessita di risanamento il proprietario è chiamato a finanziare, in tutto o in parte, i costi supplementari generati dall'inquinamento in occasione di lavori che portano a eliminare materiali inquinati. Il legislatore ha voluto questa distinzione tra i siti inquinati che necessitano di un risanamento e i siti che non necessitano alcuna misura.
6. Nel caso di un sito inquinato, l'assunzione delle spese è sancita dall'articolo 32d LPAmb. Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese (cpv. 1). L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (cpv. 3). Per il momento non è possibile dire se vi saranno costi scoperti. Il cantone deve innanzitutto chiarire le responsabilità, poi può anche chiedere una garanzia finanziaria secondo l'articolo 32dbis (iniziativa parlamentare Fournier 09.477).
Risposta del Consiglio federale.