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14.3055 · Mozione · 2014-03-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare, con le associazioni del settore, l'ordinanza del 23 giugno 1999 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia (stato 31 agosto 1999) ai più recenti standard qualitativi internazionali, in particolare per quanto riguarda gli apparecchi, il numero minimo di casi per centro e medico e le qualifiche dei medici che effettuano o leggono le mammografie. Questi standard devono essere applicati a tutte le forme di mammografia.

Begründung

L'ordinanza sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia si fonda sulle linee direttrici dell'Unione europea del 1996, vale a dire su linee direttrici obsolete che risalgono ormai a venti anni fa (cfr. art. 4 cpv. 3 e art. 7 cpv. 1). Mancano così, per esempio, indicazioni sul numero minimo di casi richiesto come requisito di base per poter eseguire o leggere le mammografie. Questo, benché dal 2006 le linee direttrici dell'UE contengano raccomandazioni concernenti standard minimi di qualità e benché nella LAMal sia stato conferito maggiore peso alla garanzia della qualità sul piano legislativo. Si può pensare quello che si vuole della mammografia quale strumento per la diagnosi precoce, resta comunque il fatto che oggi vi si ricorre sia nel quadro di programmi di screening sia per i cosiddetti controlli opportunistici (ossia prescritti individualmente da un medico per la donna che presenta un sintomo oppure sulla base di un sospetto clinico). Pertanto, nell'interesse dell'assistenza sanitaria delle donne, la mammografia - e quindi anche la pertinente ordinanza - deve essere conforme alle conoscenze e agli standard qualitativi più recenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le mammografie per la diagnosi precoce del cancro al seno rientrano tra le prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) se vengono effettuate nel quadro di programmi di screening sistematici (art. 12e dell'ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) o per l'individuazione precoce del cancro al seno in determinati gruppi a rischio (art. 12d OPre). Attualmente circa la metà dei cantoni offre programmi di diagnosi precoce. Tuttavia anche nei cantoni che non ne prevedono si effettuano mammografie di diagnosi precoce secondo esigenze e decisioni individuali. Questo cosiddetto screening opportunistico non è una prestazione obbligatoria dell'AOMS, dato che non prevede alcun processo sistematico verificabile che possa essere sottoposto a un controllo. Inoltre in quest'ambito non è possibile garantire le pari opportunità di accesso.

Attualmente sono in corso di elaborazione, sotto la direzione della Lega svizzera contro il cancro, alcune proposte per la revisione degli standard di qualità per la diagnosi precoce sistematica del cancro al seno. La Confederazione le verificherà in collaborazione con la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali. In seguito, il Dipartimento federale dell'interno dovrà prendere una decisione in merito a misure di attuazione idonee per quanto riguarda i programmi di screening di cui all'articolo 12e OPre e la mammografia per l'individuazione precoce del cancro al seno in determinati gruppi a rischio di cui all'articolo 12d OPre. Pertanto il Consiglio federale sostiene la richiesta dell'autrice della mozione di adeguare gli standard sanciti nell'ordinanza del 23 giugno 1999 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia (RS 832.102.4) tenendo conto delle direttive europee. Inoltre l'Ufficio federale della sanità pubblica, in base ai compiti definiti nella legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), ha emanato l'istruzione R-08-02, controlli di qualità relativi agli impianti per la mammografia (rivista nel 2011), nella quale vengono stabiliti il tipo, la portata e la periodicità delle misure necessarie a garantire la funzionalità e la qualità degli impianti radiologici per la mammografia. Sotto questo aspetto la richiesta avanzata nella mozione è già stata attuata e non è necessario intervenire ulteriormente.

Per quanto riguarda la "mammografia diagnostica" per l'analisi di un reperto clinico sospetto (p. es. noduli o dolori al seno, secrezione di liquidi dal capezzolo, ingrossamento dei linfonodi ascellari), vi sono notevoli differenze rispetto alla mammografia per l'individuazione precoce. Nella mammografia per l'individuazione precoce le esigenze d'informazione sono notevolmente superiori, dato che si tratta di donne sane che devono decidere se partecipare o meno all'individuazione precoce dopo aver ricevuto un invito personale ed essere state informate sulle opportunità e sui limiti dell'esame, nonché sull'eventualità di falsi esiti positivi. Nella mammografia d'individuazione precoce è il medico specialista a decidere se l'analisi ha dato esito negativo o se vi è il sospetto di un cancro che richiede ulteriori accertamenti. Si tratta pertanto di un esame che può provocare un disagio psicologico. Nel caso di una mammografia diagnostica esiste già un sospetto di malattia. Di conseguenza l'obiettivo è di pervenire a una diagnosi certa, che potrebbe richiedere lo svolgimento di ulteriori esami (ecografia, risonanza magnetica o biopsia). Nella mammografia diagnostica s'impiegano anche assi d'indagine specifici orientati sul reperto sospetto, mentre in quella d'individuazione precoce la radiografia avviene soltanto lungo due assi standard. Pertanto esistono differenze notevoli tra queste due forme di mammografia per quanto riguarda l'informazione, i processi diagnostici e i requisiti della lettura. Non è quindi previsto di applicare alla mammografia diagnostica gli stessi requisiti di qualità della mammografia d'individuazione precoce. La garanzia della qualità della mammografia diagnostica è soggetta alle stesse condizioni degli altri esami diagnostici per immagini e va disciplinata primariamente secondo l'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102), nel quadro di convenzioni tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. La mozione va pertanto respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.