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14.3074 · Mozione · 2014-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di emanare un'istruzione all'attenzione delle autorità competenti che imponga loro di verificare, prima di rilasciare un permesso di dimora sulla scorta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se il datore di lavoro sia effettivamente in grado di stipulare contratti annuali o a tempo indeterminato. Tale normativa deve valere anche per le agenzie di collocamento interinale.

Begründung

I cittadini UE, assunti a tempo indeterminato o con un contratto di lavoro di almeno un anno, ottengono un permesso di dimora valido almeno per cinque anni, che deve essere prorogato di almeno un anno, anche in caso di disoccupazione superiore a un anno. Di fatto, chiunque stipuli un contratto di lavoro di almeno un anno può restare in Svizzera per sei anni anche se perde il posto dopo sei mesi. Per questo è ancora più importante controllare le condizioni di assunzione prima di rilasciare il permesso di dimora. Non tutte le imprese sono in grado di garantire un'assunzione di lungo periodo (per es. esercizio stagionale). Tali imprese devono essere tenute a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in modo che agli immigrati possa essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata invece che un permesso di dimora.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 6 dell'allegato 1 dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC) e all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, i cittadini UE con un contratto di lavoro inferiore a un anno (fino a 364 giorni) ottengono un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS e quelli con un contratto di lavoro superiore a un anno (superiore a 364 giorni o a tempo indeterminato) un permesso di soggiorno quinquennale B UE/AELS. I permessi di dimora rilasciati in virtù dell'ALC sono soltanto di natura dichiaratoria.

Le normative richieste sono già in vigore. Per evitare abusi quali pretese indebite in materia di diritto di soggiorno, le autorità cantonali competenti devono esaminare se la domanda verte effettivamente su un impiego durevole (superiore a un anno; cfr. capitolo 4.2.1 delle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone). Se alla luce della situazione prevalente nella professione o nel ramo in questione ciò risulta poco probabile (p. es. attività stagionali nel turismo o nell'agricoltura), occorre mettersi in contatto con il datore di lavoro interessato e invitarlo ad adeguare la situazione contrattuale con il suo impiegato alla situazione reale. Se con ogni evidenza la conferma d'assunzione o il certificato di lavoro non corrisponde alle condizioni reali, è possibile rifiutare o revocare il permesso di dimora B UE/AELS, poiché in questo caso non sussiste un corrispondente diritto di soggiorno in Svizzera in virtù dell'ALC.

I lavoratori temporanei con un rapporto di lavoro inferiore a un anno ottengono di norma già oggi un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS e non un permesso di dimora di cinque anni B UE/AELS. Nel caso dei cittadini dell'UE/AELS ammessi in Svizzera che hanno ottenuto un impiego attraverso un'agenzia di collocamento o di fornitura di personale a prestito, in linea di principio i contratti d'impiego sono di durata limitata, di norma inferiore a un anno. Nel quadro dell'attuazione del pacchetto di misure del Consiglio federale del 24 febbraio 2010 relativo all'esecuzione dell'ALC è stata quindi emanata la seguente istruzione: il criterio che determina il tipo di permesso di soggiorno da rilasciare è la durata di validità del contratto d'impiego iniziale stabilito tra l'agenzia interimaria e il fornitore di servizi a prestito - ovvero l'impresa presso la quale è collocato il lavoratore - e non la durata del contratto quadro tra l'agenzia e il lavoratore (capitolo 4.2.2 delle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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