14.3099 · Interpellanza · 2014-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Attualmente l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) deve affrontare problemi di una certa gravità segnatamente in materia di organizzazione e di attribuzione dei mandati informatici.
In virtù dell'articolo 174 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), l'UCC deve, tra l'altro, mettere a disposizione dell'organo di direzione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG "l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati". Il patrimonio complessivo di questi fondi è di circa 30,04 miliardi di franchi (stato al 31 dicembre 2013).
Inoltre, l'articolo 175 capoverso 2 OAVS stabilisce che l'UCC è sottoposto al consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG.
Al Consiglio federale pongo quindi le seguenti domande:
1. L'UCC mette a disposizione dell'organo di direzione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG "l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati" conformemente all'articolo 174 capoverso 2 OAVS?
2. In caso affermativo, in cosa consiste questa infrastruttura? I locali e le apparecchiature informatiche dell'organo di direzione dei fondi AVS/AI/IPG fanno parte di questa infrastruttura?
3. Le apparecchiature informatiche dell'organo di direzione dei fondi AVS/AI/IPG sono acquisite e gestite conformemente alla legislazione sugli acquisti pubblici?
4. Nella pratica, come viene attuata la relazione di dipendenza stabilita dall'articolo 175 capoverso 2 OAVS?
5. Il Consiglio federale come si adopera per l'applicazione degli articoli 174 capoverso 2 e 175 capoverso 2 OAVS che esso stesso ha emanato?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è l'organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del primo pilastro (AVS/AI/IPG). Secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF sull'Ufficio centrale di compensazione (RS 831.143.32), l'UCC si compone delle unità seguenti: Ufficio centrale di compensazione, Cassa federale di compensazione (di cui fa parte la Cassa di compensazione per assegni familiari), Cassa svizzera di compensazione e Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
Il fondo di compensazione AVS è un istituto pubblico indipendente con personalità giuridica propria (art. 107 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.10). I fondi di compensazione AI e IPG sono stati costituiti sullo stesso modello del fondo di compensazione AVS (fondo di compensazione AI: art. 79 e 79a della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20, e art. 1 cpv. 1 della legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, RS 831.27; fondo di compensazione IPG: art. 28 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, RS 834.1). I fondi di compensazione AVS/AI/IPG non fanno parte dell'amministrazione federale e sono gestiti da un consiglio di amministrazione designato dal Consiglio federale. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione dei tre patrimoni; inoltre assicura in ogni momento la solvibilità e allestisce la presentazione dei conti e il rapporto annuale dei fondi di compensazione. L'ufficio esecutivo, con sede a Ginevra, è responsabile delle attività operative.
1. Fino all'inizio degli anni Duemila, l'UCC ha messo a disposizione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG gli impianti necessari all'adempimento dei loro compiti (locali, informatica, gestione amministrativa del personale, mobilio, ecc.). All'epoca l'ufficio esecutivo dei fondi di compensazione impiegava solo quattro collaboratori e vi era una convenzione firmata con l'UCC (disdetta nel 2005). Da allora, a causa del loro sviluppo interno, i fondi di compensazione AVS/AI/IPG, che attualmente impiegano una quarantina di collaboratori, occupano locali propri e distinti da quelli dell'UCC. Una situazione simile non è contraria alle disposizioni legali, poiché il compito dell'UCC di cui all'articolo 174 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) non impone ai fondi di compensazione AVS/AI/IPG di utilizzare l'infrastruttura dell'UCC.
2. I locali e l'equipaggiamento informatico dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG non fanno parte delle infrastrutture messe a disposizione dall'UCC. Si tratta di impianti indipendenti decisi e gestiti dagli organi dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG. L'UCC mette a disposizione l'infrastruttura informatica e il personale necessario alla tenuta della contabilità dei fondi di compensazione come pure alla gestione e sorveglianza dei flussi finanziari del primo pilastro.
3. I fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono istituti pubblici indipendenti con personalità giuridica propria non subordinati all'amministrazione federale. A motivo del loro statuto giuridico particolare, secondo gli studi giuridici condotti finora i fondi non sarebbero assoggettati alla legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1). Ciò nonostante, gli organi dei fondi di compensazione si sono dotati di regole gestionali e procedure per la scelta di offerenti esterni.
4. Ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG (RS 831.192.1), l'UCC tiene la contabilità dei fondi di compensazione secondo le direttive del consiglio di amministrazione. Nella prassi, ogni modifica nell'allestimento e nella struttura dei conti del primo pilastro è sottoposta per approvazione al consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG.
5. Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto (art. 76 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
Risposta del Consiglio federale.