Abitazioni secondarie e domanda di alloggi. Impatto dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa"
14.3124 · Interpellanza · 2014-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno approvato l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", che mira a reintrodurre tetti massimi e contingenti annuali per i cittadini stranieri. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto in materia di stranieri, compreso il settore dell'asilo. L'iniziativa prevede inoltre la limitazione del diritto al soggiorno duraturo.
Attualmente un cittadino dell'Unione europea titolare di un permesso di dimora B non sottostà ai contingenti imposti dalla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero per l'acquisto di un'abitazione secondaria in Svizzera, mentre la situazione è diversa per i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso B che non beneficiano della libera circolazione delle persone.
Inoltre, nella misura in cui sono reintrodotti i contingenti e i titolari di un permesso B non hanno più diritto al rinnovo automatico del permesso, gli istituti finanziari potrebbero essere restii a finanziare l'acquisto di un'abitazione principale da parte di stranieri residenti in Svizzera.
Alla luce di tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In seguito all'approvazione, il 9 febbraio 2014, dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", un cittadino dell'Unione europea titolare di un permesso di dimora B che vorrebbe acquistare un'abitazione secondaria in Svizzera sarà sottoposto ai contingenti previsti dalla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero?
2. Poiché, in seguito all'approvazione dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" i cittadini dell'Unione europea non avranno più diritto al rinnovo automatico del permesso di dimora, gli istituti finanziari potrebbero essere più restii a concedere loro finanziamenti in vista dell'acquisto di un'abitazione principale in Svizzera. In tal caso, il Consiglio federale prevede di adottare misure tese ad agevolare la concessione di crediti ipotecari a potenziali acquirenti residenti in Svizzera per compensare questa diminuzione della domanda di alloggi da parte dei cittadini dell'Unione europea?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), i cittadini dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) titolari di un permesso di dimora che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera sono liberi di acquistare qualsiasi bene immobile in Svizzera, indipendentemente dal fatto che funga da residenza principale o abitazione di vacanza (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE). Questo disciplinamento si fonda sull'articolo 25 dell'allegato 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e sull'articolo 7 lettera f dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'AELS, secondo cui, nell'ambito dell'acquisto di immobili, i cittadini di questi Stati beneficiano dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale. I cittadini degli altri Stati esteri titolari di un permesso di dimora hanno il diritto di acquistare, senza autorizzazione, soltanto il fondo che serve quale abitazione principale nel luogo di domicilio legale ed effettivo (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE). Se desiderano acquistare un'abitazione di vacanza, devono ottenere un'autorizzazione sottoposta a contingenti.
L'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" mira a instaurare un controllo dell'immigrazione. Non esige che i cittadini dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora siano equiparati, per quanto riguarda l'acquisto di un'abitazione di vacanza, ai cittadini di Paesi terzi. Di conseguenza, dal nuovo articolo 121a della Costituzione non si evince alcun obbligo di modificare la legge in tal senso.
2. Secondo il diritto attuale, in caso di partenza all'estero non vi è un obbligo di rivendere l'immobile acquistato da stranieri con domicilio legale ed effettivo in Svizzera. Inoltre, dato che la legislazione volta ad attuare l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" non è stata ancora adottata, non è possibile indicare se i permessi di dimora saranno rinnovati o no e sulla base di quali criteri. È dunque troppo presto per illustrare le eventuali conseguenze di questa iniziativa popolare sul mercato degli immobili residenziali come fatto dall'autore dell'interpellanza.
Il mercato degli immobili residenziali e quello ipotecario continuano peraltro a presentare squilibri tali da indurre recentemente il Consiglio federale a potenziare le misure contro il surriscaldamento del mercato ipotecario, in particolare aumentando le riserve anticicliche di fondi propri delle banche, ossia la copertura in fondi propri dei loro crediti ipotecari. Tenuto conto degli squilibri menzionati, non si prevede per il momento di adottare misure a sostegno del mercato immobiliare i cui effetti andrebbero nella direzione opposta di quelli ricercati con i provvedimenti già adottati.
Risposta del Consiglio federale.