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Adeguiamo gli importi versati dallo Stato per i beneficiari di prestazioni complementari PC AVS/AI

14.315 · Iniziativa cantonale · 2014-06-30

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è invitata a modificare l'articolo 21a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; 831.30) nel seguente modo:

Art. 21a Versamento del premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

Cpv. 1

In deroga all'articolo 20 LPGA, il premio annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è versato direttamente all'assicuratore malattie.

Cpv. 2

Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario, l'importo corrisponde al premio effettivamente dovuto. Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/Al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario, l'importo corrisponde al premio forfettario.

Begründung

"Vi sono molti beneficiari di prestazioni complementari PC AVS/AI che hanno un premio effettivo inferiore al premio forfettario." Ma il cantone non può decidere autonomamente e quindi, suo malgrado, ha dovuto applicare la regola federale in ossequio al principio di preminenza del diritto federale su quello cantonale. Il cantone Ticino - così come altri - ha fortemente avversato il cambiamento introdotto dalle Camere federali e ricorda che la soluzione ticinese in vigore prima della messa in atto del nuovo articolo 21a LPC - che dal 2014 di fatto elimina ogni competenza cantonale in materia - era molto diversa e più sensata: quando il premio effettivo LAMal del beneficiario PC AVS/AI era inferiore al premio forfettario deciso dalla Confederazione, il nostro cantone versava direttamente alla cassa malati il premio effettivo; quando invece il premio effettivo era superiore al premio forfettario, il nostro cantone versava il premio forfettario come massimale. Dal 2014 questa regola del buon senso (che peraltro è quella valida per i sussidi soggettivi LAMal previa richiesta, cioè per chi non è beneficiario di PC AVS/AI; cfr. art. 38 cpv. 2 LCAMal) non può più essere applicata e quindi anche il Ticino ha dovuto adeguarsi alla regola federale.

Siamo a conoscenza che i cantoni si stanno adoperando per fare pressione nei confronti della Confederazione affinché essi possano almeno decidere autonomamente quanto riconoscere ai beneficiari di prestazioni PC AVS/AI a titolo di riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, sia tramite diversi gremi federali attivi nel settore PC AVS/AI sia per il tramite delle rispettive deputazioni alle Camere federali. La forzata applicazione della regola federale comporta per il cantone nel 2014 una spesa supplementare di circa 3 milioni di franchi che andranno a sommarsi ai circa 5 milioni di maggior spesa rispetto al preventivo 2013, arrivando a una spesa preventivata di circa 116 milioni di franchi per il 2014 a titolo di riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI.

La novella legislativa federale è quindi, nel suo complesso, difficilmente comprensibile e mette ancora una volta sotto pressione le finanze dello Stato in un periodo di grande crisi. Attualmente il nostro cantone - così come per gli altri - non può richiedere agli assicuratori malattia di ritornare gli importi pagati quando superiori ai premi di cassa malati effettivamente dovuti.

Il Parlamento quindi si fa promotore di una risoluzione affinché le Camere federali provvedano a emendare il nuovo articolo 21 a LPC, in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto qui proposto.