14.3167 · Interpellanza · 2014-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Attualmente, la Svizzera non riconosce le licenze professionali europee di navigazione, che per contro sono riconosciute in tutti i Paesi dell'Unione europea.
Ciò costituisce un handicap per le compagnie di navigazione che effettuano corse stagionali sulle acque di confine. Queste subiscono infatti la concorrenza delle compagnie dei Paesi confinanti che possono contare su un gran numero di conduttori durante la stagione, mentre le società svizzere incontrano grandi difficoltà nel motivare e assumere personale disposto a preparare gli esami per il conseguimento della licenza svizzera in vista di un impiego limitato ad alcuni mesi l'anno.
Inoltre, il servizio sulla riva del Paese confinante è soggetto ad autorizzazioni specifiche rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.
Il Consiglio federale è disposto ad allentare alcune disposizioni in modo da facilitare l'attività e assicurare la sopravvivenza di alcune compagnie turistiche del nostro Paese?
In concreto:
1. È ipotizzabile il reciproco riconoscimento delle licenze tra la Svizzera e l'Europa?
2. È possibile concludere accordi regionali sulla base della Convenzione di Karlsruhe?
3. È ipotizzabile un allentamento delle condizioni di autorizzazione per il servizio sulle rive dei Paesi confinanti, ad esempio prevedendo un rilascio a titolo permanente oppure delegando la competenza per il rilascio agli uffici cantonali della navigazione?
4. È possibile rendere meno rigida l'organizzazione degli esami che si svolgono durante un numero oltremodo limitato di giorni e soltanto in alcuni cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è direttamente responsabile della navigazione sui fiumi e i laghi del nostro Paese e sulle acque limitrofe compresi i trasporti di passeggeri e merci sul Reno. L'UFT controlla le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e garantisce il rispetto delle norme in vigore.
1. All'interno dell'UE i requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi sono armonizzati dalla direttiva 96/50/CE; tali requisiti sono nettamente superiori a quelli richiesti in Svizzera e non comprendono le conoscenze specifiche delle acque o delle regole di navigazione svizzere, che rappresentano un presupposto per il rilascio delle licenze nel nostro Paese. Di conseguenza, le licenze svizzere non sono riconosciute, ad esempio, per la navigazione professionale sul Reno. Poiché in Svizzera il riconoscimento di licenze straniere è sottoposto al principio della reciprocità, le licenze estere non possono essere riconosciute automaticamente. Vi è tuttavia la possibilità di concedere facilitazioni, da valutare caso per caso, per quanto concerne la durata della formazione per conseguire una licenza svizzera. Attualmente non sono in corso iniziative volte ad armonizzare la normativa con quella dell'UE, dato che gli oneri sarebbero molto elevati e i benefici per la Svizzera relativamente limitati.
2. L'accordo tra la Svizzera, la Francia, la Germania e il Lussemburgo firmato a Karlsruhe nel 1996 e riguardante, per la Svizzera, i cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e del Giura è stato esteso in seguito, come convenuto con gli altri partner, ai cantoni di Sciaffusa, Berna, Neuchâtel, Vaud, Ginevra e del Vallese. L'accordo comprende disposizioni sulla stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera e sulla creazione di organismi transfrontalieri, i cosiddetti raggruppamenti locali. Tali accordi di cooperazione sono concepiti essenzialmente per portare a buon fine progetti specifici: non si prestano quindi al riconoscimento reciproco di diplomi professionali come quelli oggetto della presente interpellanza.
3. Non sono previste autorizzazioni federali temporanee per l'approdo di battelli a rive di Paesi confinanti. La Confederazione è invece competente per il rilascio di concessioni e autorizzazioni per i servizi di trasporto regolare di linee ferroviarie, della navigazione e autolinee. Su domanda di un'impresa di navigazione l'UFT esamina se può rilasciare, in virtù della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; SR 745.1) e di eventuali trattati o accordi internazionali, una concessione o un'autorizzazione per trasporti pubblici di linea a titolo professionale. Per le linee gestite secondo l'orario ufficiale all'interno della Svizzera sono rilasciate concessioni federali, per le linee sulle quali si effettuano trasporti esclusivamente transfrontalieri di viaggiatori si rilasciano autorizzazioni federali.
4. Già da molti anni l'UFT offre dodici date per gli esami teorici scritti, che si tengono in tutte le regioni del Paese e nelle tre lingue ufficiali. Tali date, rese note in notevole anticipo per consentire alle imprese e ai candidati di prepararsi adeguatamente, sono fissate in primavera e in autunno per venire incontro alle esigenze delle imprese di navigazione titolari di concessioni federali. Se necessario e su richiesta delle imprese, si tengono anche sessioni di esame straordinarie in altre date.
Risposta del Consiglio federale.