14.3171 · Interpellanza · 2014-03-20
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il 24 febbraio 2014 il presidente ugandese Yoweri Museveni ha promulgato una legge varata dal Parlamento nel dicembre 2013 (Homosexuality Bill), che per rapporti tra persone dello stesso sesso commina una pena che può andare da 14 anni di carcere (prima condanna) alla reclusione a vita (in caso di recidiva). In seguito a questa promulgazione, giornali ugandesi hanno pubblicato elenchi di nomi di persone sollecitandone il perseguimento. Attualmente si constata un peggioramento del ricorso alla violenza verso gli omosessuali che può giungere fino alla loro uccisione. Le organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo in Uganda e all'estero si sentono impotenti di fronte a questa situazione. Stati come la Svezia e gli Stati Uniti hanno già duramente condannato questa legge.
In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa pensa della legge in oggetto e della situazione generale dei diritti dell'uomo in Uganda alla luce dei recenti sviluppi?
2. Quali sono le relazioni tra la Svizzera e l'Uganda? Il Consiglio federale è intervenuto sulla questione presso le autorità ugandesi? Quali conseguenze avrà la situazione attuale sulle relazioni diplomatiche tra l'Uganda e la Svizzera?
3. Che cosa pensa della possibilità di sostenere concretamente le persone coinvolte e le organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo in Uganda?
4. È disposto a impegnarsi sul piano internazionale (ad es. presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU) a favore di misure contro l'Uganda allo scopo di migliorare la situazione dei diritti dell'uomo nel Paese?
5. È disposto a concedere alle persone coinvolte un visto umanitario per entrare in Svizzera e a incoraggiarle a presentare domanda?
6. Il Consiglio federale intravede altre possibilità di venire in aiuto alle persone minacciate da questa legge o dalla situazione dei diritti dell'uomo in generale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è chiaramente contrario a qualsiasi forma di discriminazione e stigmatizzazione nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI) ed esprime la sua preoccupazione sulla nuova legge ugandese (Anti Homosexuality Bill) che rafforza la criminalizzazione degli omosessuali e limita la libertà di espressione e di associazione di queste persone e di quelle impegnate nella lotta per la tutela dei loro diritti. La legge limita manifestamente le libertà nello spazio pubblico, una tendenza attualmente riscontrabile in Uganda.
2. Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Uganda sono buone, ma non molto intense. Lo scambio economico è insignificante e sul posto la Svizzera è rappresentata da un console onorario. Nella sua valutazione della situazione, il DFAE ha considerato le potenziali conseguenze di un eventuale intervento bilaterale presso il governo ugandese concludendo che al momento attuale un'azione di questo genere si ripercuoterebbe negativamente sulla situazione delle persone interessate. Di conseguenza il Consiglio federale ha deciso di non intervenire presso il governo ugandese a seguito dell'approvazione di questa legge. Il DFAE si riserva il diritto di farlo in un secondo tempo in funzione dell'applicazione concreta della legge in oggetto.
3./4./6. In base alla situazione descritta in precedenza, il Consiglio federale non intravvede per ora praticamente alcuna possibilità di intervenire direttamente a livello bilaterale in favore di queste persone e delle organizzazioni per i diritti umani. Per migliorare la situazione dei diritti dell'uomo in Uganda, la Svizzera potrà agire sul piano multilaterale in occasione di una delle prossime riunioni del Consiglio dei diritti umani, come già avvenuto nel 2011. Il Consiglio federale seguirà con attenzione l'evolversi della situazione e, se del caso, valuterà ulteriori possibilità d'azione multilaterale o bilaterale.
5. Nei limiti delle loro competenze e sulla base dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) possono, in determinati casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno della durata massima di tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali. L'istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 precisa che è possibile rilasciare un visto per motivi umanitari se nel caso concreto si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità; di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente (p. es. per le persone omosessuali). Nel quadro di un breve colloquio prima di inoltrare la domanda, le persone interessate saranno informate della possibilità di presentare una domanda per il rilascio di un visto umanitario.
Risposta del Consiglio federale.