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14.3176 · Mozione · 2014-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stralciare senza sostituzione l'articolo 28 capoversi 2 a 4 LAID per garantire in tal modo un sistema d'imposizione delle imprese conforme agli standard internazionali. Le ripercussioni di questa proposta sulle finanze cantonali dovranno essere compensate attraverso la perequazione finanziaria.

Begründung

Da anni la Svizzera è messa sotto pressione dal contesto internazionale a causa delle agevolazioni fiscali che i cantoni accordano a società con statuto fiscale speciale. Già nel 2007 la Commissione dell'UE aveva criticato alcune modalità d'imposizione cantonali affermando che si trattava di aiuti statali incompatibili con l'Accordo di libero scambio del 1972 in ragione della delimitazione degli utili conseguiti all'estero ("ring fencing"). Nel mese di novembre del 2012, il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose aveva deciso di esaminare approfonditamente questi regimi fiscali che anche la stessa UE rimprovera alla Svizzera. Per questi motivi è attualmente in fase di elaborazione un progetto di riforma III dell'imposizione delle imprese e il Consiglio federale ha anticipato che intenderebbe ripristinare il consenso internazionale nei confronti del sistema svizzero di imposizione delle imprese.

Con lo stralcio dell'articolo 28 capoversi 2 a 4 LAID è possibile ristabilire in modo semplice il consenso internazionale in quanto si eliminerebbe la fonte della controversia fiscale, ossia il trattamento fiscale di favore delle società con statuto fiscale speciale.

Anche senza il "ring fencing" la Svizzera rimane molto competitiva nel contesto internazionale come dimostra la posizione di vertice della maggior parte dei cantoni. La creazione di nuove regolamentazioni speciali comporterebbe un rischio importante, ovvero che già al momento dell'introduzione non corrisponderebbero più agli standard internazionali. Le riduzioni delle imposte sull'utile delle persone giuridiche nei cantoni comportano ingenti perdite fiscali e non sarebbero sostenibili né per la Confederazione né per i cantoni. Questo è quanto emerge da uno studio commissionato dal PS svizzero sulle ripercussioni della riforma III dell'imposizione delle imprese.

DFF: Misure volte a rafforzare la competitività fiscale, rapporto intermedio del 7 maggio 2013.

B,S,S volkswirtschaftliche Beratung e mundiconsulting: Studie Steuerkonflikt Kantonale Unternehmenssteuerregime, rapporto finale del 18 febbraio 2014.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con decisione del 1° giugno 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare misure nell'ambito dell'imposizione delle imprese, d'intesa con i cantoni e previa consultazione delle cerchie economiche interessate. Successivamente, il DFF, congiuntamente alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), ha affidato a un gruppo paritetico l'organizzazione del progetto. Secondo la decisione del Consiglio federale, tali lavori devono tenere conto dei seguenti obiettivi:

- mantenere e sviluppare l'attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera;

- promuovere il consenso internazionale nei confronti del regime fiscale svizzero;

- garantire entrate sufficienti per il finanziamento di attività statali di Confederazione, cantoni e comuni.

In base a questo principio, il gruppo che si occupa dell'organizzazione comune del progetto di Confederazione e cantoni ha definito l'orientamento per la politica fiscale della riforma dell'imposizione delle imprese III, costituito dai seguenti tre elementi:

- introduzione di nuove regole riguardanti i ricavi da attività mobiliari che godano di maggiore consenso internazionale;

- riduzione delle aliquote cantonali dell'imposta sull'utile;

- ulteriori misure fiscali volte a rafforzare l'attrattiva della piazza.

Il gruppo che si occupa dell'organizzazione del progetto è tra l'altro partito dal presupposto secondo cui la Svizzera, per quanto riguarda l'imposizione ordinaria dell'utile, nel confronto internazionale occupa una buona posizione. Oltre all'imposizione ordinaria dell'utile, a livello internazionale per gli utili derivanti da determinate attività mobiliari spesso si riscontrano tuttavia oneri fiscali più bassi. L'attuale statuto fiscale cantonale, disciplinato all'articolo 28 capoversi 2-4 della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, rappresenta uno strumento grazie al quale la Svizzera si dimostra concorrenziale anche in questo ambito. Questo statuto è però oggetto di critiche in ambito internazionale nonché fonte di incertezza del diritto così come a livello di pianificazione per le imprese interessate. Nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese III esso deve quindi essere abolito. Per poter mantenere l'attrattiva nei confronti delle imprese che svolgono attività mobiliari, lo statuto fiscale cantonale non deve tuttavia essere stralciato senza sostituzione, bensì sostituito con regolamentazioni adeguate. Gli oneri finanziari della Riforma III devono essere sostenuti congiuntamente da Confederazione, cantoni e comuni. Nell'ambito di una consultazione condotta dal DFF, la maggior parte dei cantoni si è associata a queste considerazioni e ha accolto favorevolmente l'orientamento della politica fiscale proposto.

Con la riforma dell'imposizione delle imprese III il Consiglio federale si prefigge di preservare l'attrattiva della piazza economica svizzera a livello internazionale e quindi di garantire posti di lavoro e crearne di nuovi. Il governo intende adottare misure equilibrate che tengano conto degli obiettivi della riforma dell'imposizione delle imprese III. Per questo motivo il Consiglio federale respinge la soppressione senza sostituzione dello statuto fiscale cantonale proposto nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.