Lexipedia

14.3239 · Interpellanza · 2014-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il cantone di Vaud delega i compiti pubblici legati all'applicazione della legge forestale cantonale a guardie forestali impiegate da gruppi forestali, associazioni inter-comunali di diritto pubblico o privato. In base al diritto del cantone di Vaud, questi compiti sono oggetto del versamento di un sussidio cantonale. In assenza di un gruppo forestale, i sussidi sono versati ai comuni che impiegano guardie forestali.

Dal 1°gennaio 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) assoggetta all'IVA questi sussidi, in quanto rappresenterebbero una controprestazione corri-spondente ai servizi forniti dalle guardie forestali. Queste ultime effettuerebbero prestazioni imponibili per il cantone e l'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA non sarebbe applicabile.

L'interpretazione del diritto da parte dall'AFC provoca un aumento di parecchie centinaia di migliaia di franchi dell'importo dei sussidi consacrati dal cantone di Vaud alla sorveglianza delle foreste da parte delle guardie forestali. Questo importo dovrà quindi essere dedotto dagli importi stanziati, segnatamente ai proprietari comunali, per la loro gestione forestale. Questa interpretazione cela il rischio che, in futuro, altri sussidi cantonali analoghi vengano presto o tardi assoggettati all'IVA. Oltre al cantone di Vaud, nella stessa situazione troviamo anche i cantoni di AG, BE, BL, FR, GR, LU, NE, SO, TG.

Pongo quindi le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale come giustifica questa posizione, nonostante l'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA sia chiaro?

2. Come bisogna modificare l'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA per assicurarsi che l'AFC interpreti correttamente la volontà del legislatore e che questi sussidi non siano assoggettati all'IVA?

3. Quali altri sussidi cantonali l'AFC intende ora prendere di mira?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA stabilisce che in assenza di prestazione i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un programma concordato ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale, non sono considerati quale controprestazione.

I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico sono prestazioni valutabili in denaro che vengono versate dall'ente pubblico al destinatario senza controprestazione diretta. In particolare essi permettono che il destinatario possa adempiere a un compito d'interesse pubblico. Inoltre, hanno lo scopo di attenuare o di compensare gli oneri finanziari legati all'adempimento di compiti previsti dalla legge, nella misura in cui non sia dato un rapporto di prestazione (art. 29 lett. b e d OIVA).

I mandati di prestazione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA non si iscrivono in un rapporto di scambio di prestazioni. In quest'ambito, la garanzia del sussidio è piuttosto subordinata al fatto che il destinatario del sussidio assuma un compito di interesse pubblico e che effettivamente esegua tale compito. Visto che la nozione di mandato di prestazioni non è utilizzata solo per designare contributi considerati sussidi, per ogni caso bisogna determinare se si tratta effettivamente di un sussidio.

1. Per quanto riguarda le somme versate dal cantone di Vaud alle associazioni intercomunali dei gruppi forestali o ai comuni, la questione è di sapere se un pagamento in denaro per una determinata attività rappresenta un sussidio non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto o uno scambio di prestazioni che invece vi sottostà. Va dunque verificato se nel caso concreto la disposizione in questione è stata applicata correttamente. Questa verifica spetta ai tribunali. Tuttavia - come già menzionato - di principio si può presupporre che quando sussiste uno stretto nesso economico tra le prestazioni auspicate e i contributi accordati si è in presenza di uno scambio di prestazioni e non di un mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Ciò si riscontra in particolare quando una concreta descrizione dei compiti fatta dal mandante lascia pensare che il loro adempimento non serva all'interesse generale ma piuttosto agli interessi del mandante.

2. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in numerosi casi la delimitazione tra prestazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e attività sussidiate risulta difficile. Nel caso concreto sono pertanto i tribunali che devono decidere se la disposizione è stata applicata correttamente. Una regolamentazione astratta e generale che crei chiarezza per ogni singolo caso non è possibile, poiché i singoli casi sono troppo diversi. Pertanto non è prevista una modifica di questa disposizione.

3. Solo i sussidi - e altri contributi di diritto pubblico assimilabili ai sussidi - non sono considerati controprestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA e dell'articolo 29 OIVA. Se si è in presenza di un scambio effettivo di prestazioni, le controprestazioni sono tuttavia soggette all'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 18 capoverso 1 LIVA.

Risposta del Consiglio federale.