14.3252 · Interpellanza · 2014-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Oltre alla rinaturazione propriamente detta dei ruscelli, la legislazione prevede anche di lasciare libera una fascia di terreno lungo le sponde dei corsi d'acqua (in particolare in caso di piena). Ciò comporta oneri per gli agricoltori. Le ordinanze d'applicazione entrate in vigore il 1° giugno 2011 si spingono ben oltre la volontà del legislatore stesso.
In caso di riapertura di un ruscello a monte di un piccolo bacino idrografico senza pericolo di piena rapida, si prevede che una fascia di sei metri lungo le sponde del nuovo corso d'acqua non possa più essere sfruttata come di norma. Ciò causerebbe la perdita di terre coltive di buona qualità.
Dato che la rete idrica svizzera comprende circa 66 000 chilometri di piccoli corsi d'acqua, di cui una buona parte attraversa terre coltive, si prevede la perdita di numerosi terreni coltivabili di buona qualità. Questo penalizzerà a medio termine il nostro autoapprovvigionamento.
In caso di richiesta comunale per riaprire un corso d'acqua situato in un terreno privato, quali sono secondo l'ordinanza federale i diritti dell'agricoltore proprietario del terreno?
A quanti ettari si stima la perdita di terreno agricolo nell'ambito dell'applicazione di questa legge?
Stellungnahme des Bundesrates
La revisione della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, costituisce il controprogetto del Parlamento a un'ulteriore iniziativa della Federazione svizzera di pesca. Il compromesso consiste nel rinunciare a rivitalizzare tutti i corsi d'acqua per concentrarsi su quelli in pessimo stato (4000 chilometri). Per contro sarà delimitato per tutti i corsi d'acqua uno spazio riservato alle acque. Tuttavia, conformemente all'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) in determinati casi, per esempio quando le acque sono di piccole dimensioni oppure quando sono messe in galleria, si può rinunciare a determinare lo spazio riservato alle acque purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Conformemente all'OPAc le dimensioni dello spazio riservato alle acque non devono superare quelle stabilite dalla legge; per quanto concerne il disciplinamento dei particolari concernenti lo spazio riservato alle acque, l'OPAc non ha una maggiore incisività rispetto all'LPAc.
Lo sfruttamento estensivo decretato per lo spazio riservato alle acque viene indennizzato con l'aumento dei pagamenti diretti. A questo scopo, il budget agricolo è stato aumentato di 20 milioni di franchi l'anno. Le restrizioni di utilizzo della fascia lungo i corsi d'acqua sono in vigore fin da prima della modifica della legislazione sulla protezione delle acque. Le revisioni dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) e dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), entrate in vigore il 1° gennaio 2014, hanno consentito di armonizzare ampiamente le prescrizioni concernenti la distanza dallo spazio riservato alle acque prevista per l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Che lo spazio riservato alle acque sia fissato in base alla legge o che si rinunci a fissarlo, le distanze secondo l'ORRPChim e l'OPD vengono ora misurate a partire dalla linea di sponda. Per quanto riguarda i corsi d'acqua di piccole dimensioni, questa novità va incontro alle esigenze dell'agricoltura.
I cantoni sono responsabili dei diritti dei proprietari di terreni e di conseguenza anche della rivitalizzazione dei corsi d'acqua. In relazione alle procedure e ai rimedi giuridici a disposizione dei privati occorre pertanto applicare le rispettive prescrizioni cantonali. Queste devono rispettare le garanzie procedurali sancite dalla Costituzione federale, in particolare il diritto per le parti d'essere sentite e, nelle controversie giuridiche, il diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria.
Il rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati sull'iniziativa parlamentare 07.492, "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua", stabilisce che lo spazio riservato alle acque deve essere fissato in base alle linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri (2003) e che circa 20 000 ettari di superficie agricola devono essere sfruttati in modo estensivo (in aggiunta alle prescrizioni già in vigore dell'ORRPChim e dell'OPD). È stata valutata una perdita effettiva di 2000 ettari sull'arco di 80 anni dovuta a progetti di rivitalizzazione e a erosione. Ciò non ha nulla a che vedere con la perdita di terre coltive, causata soprattutto dalla crescita degli insediamenti, pari a oltre 3000 ettari l'anno sull'arco di 24 anni (1985-2009). Il Parlamento era già a conoscenza di queste cifre quando ebbe a deliberare sulla revisione della LPAc.
Risposta del Consiglio federale.