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14.3265 · Mozione · 2014-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di revisione della legge federale del 17 dicembre 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratori affinché giovani imprese innovative possano rimunerare impieghi ad elevato valore aggiunto ed evitare di penalizzare fiscalmente la rimunerazione dei collaboratori tramite opzioni.

Begründung

Le giovani imprese innovative svizzere devono attirare i cervelli più brillanti. Si tratta di impieghi ad alto valore aggiunto, per la cui rimunerazione non hanno i mezzi. Una soluzione: le opzioni e le partecipazioni di collaboratori. È tuttavia necessario che questo sia fiscalmente interessante, ma purtroppo non è il caso. L'ultima revisione della legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratori andava nella buona direzione: le opzioni di collaboratore non sarebbero più state imponibili al momento dell'emissione, ma al momento dell'esercizio dell'opzione, ossia quando il collaboratore acquisisce le azioni in seguito all'esercizio delle sue opzioni. Ma siamo solo a metà strada: quando un collaboratore riceve un'opzione può volerla esercitare rapidamente per diventare formalmente azionista della società. In questo periodo egli dispone forse delle azioni, ma di poca liquidità, per cui è tassato su un reddito "virtuale", di cui in banca non ha nemmeno un centesimo. Dovrà quindi chiedere un prestito (spesso al datore di lavoro) per saldare il proprio onere fiscale.

Il Consiglio federale è incaricato di trovare una soluzione per evitare di penalizzare i collaboratori. Possibile soluzione: differire l'imposizione al momento della vendita dell'azione. Altra possibilità: differire l'esigibilità dell'imposta. Ad esempio attraverso la possibilità di depositare per un determinato periodo le azioni sottostanti su un conto escrow.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 17 dicembre 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratori (RU 2011 3259; FF 2005 495), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha permesso anzitutto di ristabilire la certezza del diritto in materia d'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori e di determinare il momento in cui il vantaggio valutabile in denaro doveva essere tassato affinché i cantoni adottassero una prassi uniforme (FF 2005 496, 506).

In questo modo è stato possibile stabilire se le opzioni dei collaboratori dovevano essere tassate al momento della loro assegnazione o al momento dell'acquisto irrevocabile del diritto di opzione ("vesting") o al momento dell'esercizio del diritto di opzione. Da allora le opzioni quotate in borsa e liberamente negoziabili sono tassate al momento della distribuzione, mentre le altre opzioni (non quotate in borsa, bloccate o con clausola di vesting) sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime (art. 17b della legge federale sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11, e art. 7d della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, LAID; RS 642.14). Di conseguenza è stata abbandonata la prassi previgente secondo cui le opzioni erano tassate al momento della distribuzione dell'opzione. Questa soluzione presenta il vantaggio di non dover più stimare le opzioni con l'uso di complicate formule attuariali. Inoltre i collaboratori non sono più tenuti a pagare l'imposta su un vantaggio valutabile in denaro che non hanno potuto realizzare a causa della flessione del corso dell'azione (FF 2005 496). Pertanto, il collaboratore di una "giovane impresa innovativa" che riceve opzioni non quotate in borsa, bloccate o con clausola di vesting viene tassato al momento dell'esercizio, come qualsiasi collaboratore di una qualsiasi impresa che riceve simili opzioni.

Una modifica della legge in vigore come quella chiesta dall'autore della mozione non è auspicabile. Da un lato, se l'azione acquista valore nel corso degli anni, il differimento dell'imposizione al momento dell'alienazione si rivelerà svantaggioso per il collaboratore, poiché quest'ultimo sarà tassato anche sulla parte che eccede il vantaggio valutabile in denaro realizzato al momento dell'esercizio, che avrebbe costituito un utile in capitale privato esente da imposte. D'altro lato, differire l'esigibilità dell'imposta solo per le opzioni distribuite dalle giovani imprese innovative non è una soluzione soddisfacente, poiché risulterebbe una disparità di trattamento tra queste imprese e quelle affermate.

Per altro, il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori indicava già che sebbene con l'esercizio non riceva una somma di denaro che gli consenta di pagare le imposte, il collaboratore avrebbe però potuto risparmiare quanto necessario per pagare le imposte al momento dell'esercizio delle opzioni (FF 2005 509).

Inoltre, l'attuale regolamentazione permette già di prendere in considerazione casi di rigore. In effetti, l'articolo 166 capoversi 1 e 2 LIFD stabilisce che qualora il pagamento dell'imposta costituisse un grave rigore per il debitore, l'autorità cantonale di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi. Pertanto, non sussiste la necessità di presentare un progetto di revisione di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.