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14.3320 · Interpellanza · 2014-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Spesso si confonde il sesso a pagamento o la prostituzione con la tratta di esseri umani. Non è tuttavia possibile affermare categoricamente che la tratta di esseri umani sia più diffusa nell'industria a luci rosse che in altri settori. Secondo alcune stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la tratta di esseri umani è presente per circa il 70 per cento in settori diversi da quello a luci rosse e assume la forma dello sfruttamento sessuale soltanto nella misura del 20 per cento. Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, non è possibile fare affermazioni, in quanto non sono disponibili né rilevamenti né cifre. Sul piano internazionale sembra che il fenomeno dello sfruttamento sessuale (o della tratta di esseri umani nel settore a luci rosse) sia stato un pò sovrastimato a cause delle numerose indagini. A tale proposito, si possono citare i dati relativi al Belgio, un Paese paragonabile alla Svizzera. Da quando ci si interessa maggiormente allo sfruttamento del lavoro, le proporzioni delle vittime risultano invertite, ossia sono più numerose in settori diversi dall'industria del sesso.

Occorre pertanto interessarsi a settori quali la gastronomia, l'agricoltura, l'edilizia, la sanità, il personale domestico, le gravidanze surrogate, ecc., per verificare che non sia praticata la tratta di esseri umani.

In Svizzera esistono già leggi che vietano e puniscono la tratta di esseri umani, vietano la prostituzione coatta e la coercizione a continuare a prostituirsi nonché i rapporti sessuali a pagamento con un minore (art. 183, 189, 193 e 199 del Codice penale). Occorre assolutamente evitare di confondere tutte queste nozioni, in quanto la tratta di esseri umani può essere presente anche in settori diversi dall'industria del sesso.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Lo sfruttamento della forza lavoro e la tratta di esseri umani devono poter essere controllati, e se del caso denunciati e puniti, in tutti i settori economici, come pure in ambito privato, senza essere necessariamente legati a una professione. Il Consiglio federale condivide quest'opinione?

2. Quali misure prevede di adottare per lottare in maniera globale contro la tratta di esseri umani?

3. Come sono tutelate le vittime di sesso maschile della tratta di esseri umani? Sono trattate conformemente alla legislazione sulla parità di trattamento? Sono previste istituzioni specifiche?

Stellungnahme des Bundesrates

La tratta di esseri umani è un reato e si manifesta sostanzialmente in tre forme diverse: tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, allo sfruttamento della manodopera o all'espianto di organi. La nozione di tratta di esseri umani nelle sue tre varianti è definita in diversi atti normativi nazionali e internazionali:

- fattispecie penale: articolo 182 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0);

- definizione di tratta di esseri umani: articolo 3 del protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542);

- definizione di lavoro forzato e obbligatorio: articolo 2 della Convenzione numero 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9).

Da questi atti legislativi risulta chiaramente che la tratta di esseri umani e la prostituzione sono due fenomeni diversi e logicamente distinti l'uno dall'altro.

1. Ai fini del perseguimento di qualsiasi forma di tratta di esseri umani è determinante che il fatto accertato soddisfi gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 182 CP. È pertanto irrilevante che la tratta di esseri umani si svolga in ambito pubblico o privato oppure che riguardi un determinato settore o attività. I limiti dell'attività di controllo statale sono stabiliti dai diritti fondamentali e dalle rispettive leggi speciali quali, per la polizia, le leggi di polizia, e, per il controllo del lavoro, la legge contro il lavoro nero (RS 822.41) e la legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20).

2. La strategia e gli interventi necessari nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani sono contenuti nel piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani (elaborato dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; http://www.ksmm.admin.ch/content/ksmm/it/home/dokumentation/nap.html). In Svizzera la lotta a tale fenomeno si basa su quattro pilastri: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. In tale contesto occorre osservare che il perseguimento penale, nella misura in cui non riguarda la criminalità organizzata, e l'aiuto alle vittime rientrano nella competenza dei cantoni.

3. I consultori cantonali per le vittime di reati ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) sono accessibili alle vittime di sesso femminile e maschile. Parimenti, le altre misure di protezione delle vittime, quali la regolamentazione del soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani e le misure di protezione dei testimoni, sono destinate a entrambi i sessi. Per contro, l'aiuto specializzato alle vittime, offerto esclusivamente da organizzazioni non governative, si rivolge praticamente soltanto a vittime di sesso femminile.

Risposta del Consiglio federale.

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