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14.3321 · Interpellanza · 2014-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Spesso si confonde il sesso a pagamento o la prostituzione con la tratta di esseri umani. In Svizzera esistono già leggi che vietano e puniscono la tratta di esseri umani, vietano la prostituzione coatta e la coercizione a continuare a prostituirsi nonché i rapporti sessuali a pagamento con un minore (art. 183, 189, 193 e 199 del Codice penale). Il rapporto peritale presenta varie misure per le lavoratrici e i lavoratori del sesso.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Concorda sull'urgenza di elaborare una legge federale sul sesso a pagamento?

2. Secondo l'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione federale, ciascuno deve poter scegliere ed esercitare liberamente la propria professione. È quindi fuori discussione vietare il lavoro sessuale. Il Consiglio federale è dello stesso avviso?

3. Il Consiglio federale condivide le affermazioni seguenti?

a. Occorre ridefinire la nozione di lavoro sessuale o di prostituzione, in particolare in considerazione delle nuove forme di prostituzione consentite o agevolate da Internet (mediazione di servizi sessuali, manifestazioni, ecc.).

b. È lecito chiedersi se le donne sono tutelate a sufficienza, in particolare dalla violenza, le malattie e lo sfruttamento. È necessaria una protezione nella prostituzione o nel lavoro sessuale e non dalla prostituzione.

c. Le lavoratrici e i lavoratori del sesso e i clienti devono poter accedere facilmente a consultori e servizi sanitari in tutta la Svizzera.

d. I gestori di case chiuse devono sottostare alle medesime norme che si applicano alle cosiddette attività commerciali tranquille ("stilles Gewerbe"). Occorre prevedere regole minime in materia di salute, igiene e superficie.

e. Nel settore a luci rosse vanno adottate misure di protezione per le vittime di tratta di donne o di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale, di modo che esse possano farsi riconoscere tempestivamente e attivamente come vittime, ma anche per perseguire i colpevoli ed evitare così un maggior numero di vittime. La protezione deve includere le famiglie delle vittime.

f. Sono necessari consultori e programmi di conversione professionale. Occorre mettere a disposizione dei consultori professionali e dei servizi specializzati i crediti necessari per ideare e realizzare tali programmi.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il Consiglio federale ha preso atto dell'ampio dibattito in corso, sia in Svizzera sia all'estero, sulla regolamentazione del settore della prostituzione e su come proteggere efficacemente le donne e gli uomini operanti in tale settore. Attualmente è in fase di elaborazione un rapporto in materia. Si tratta del rapporto concernente la prostituzione e la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale stilato in adempimento dei postulati Streiff-Feller 12.4162, "Fermare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale", Caroni 13.3332, "Rafforzare lo statuto giuridico degli operatori del sesso", Feri 13.4033, "Rapporto sulla situazione delle persone dedite alla prostituzione in Svizzera", e Fehr Jacqueline 13.4045, "Studio comparato sulla prostituzione e l'industria del sesso". Tale rapporto tratterà in dettaglio le problematiche legate alla prostituzione e valuterà la necessità di un intervento legislativo. Includerà anche le misure proposte nel rapporto peritale Hilber ("Schutzmassnahmen für Frauen im Erotikgewerbe", pubblicato il 24 marzo 2014, per il momento disponibile soltanto in tedesco).

Risposta del Consiglio federale.