14.3325 · Mozione · 2014-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge revocando il permesso di soggiorno in Svizzera agli stranieri residenti nel nostro Paese che partono alla guerra in un Paese in crisi (Siria, Kenia, Afghanistan, Yemen, ecc.).
Begründung
Nell'arco di un anno il numero di jihadisti residenti in Svizzera che imbracciano le armi per guerreggiare all'estero è raddoppiato. Queste persone, agguerrite dai conflitti e spesso sottoposte a lavaggio del cervello, rappresentano infatti successivamente un potenziale rischio per la sicurezza interna del Paese. A titolo precauzionale è pertanto opportuno impedire loro di ritornare in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le vigenti disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr) prevedono la revoca del permesso di dimora allo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 lett. c LStr). L'articolo 63 lettera b LStr contiene un disciplinamento analogo per quanto concerne la revoca dei permessi di domicilio.
L'articolo 80 lettera c dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione.
Se il soggiorno di cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (nonché di loro famigliari) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera, il permesso può essere rifiutato o revocato anche alle condizioni previste all'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ("riserva dell'ordine pubblico").
L'Ufficio federale di polizia può inoltre, in base all'articolo 67 capoverso 4 LStr, vietare a uno straniero l'entrata in Svizzera per salvaguardare la sicurezza interna o esterna del nostro Paese. Può altresì disporre l'espulsione di uno straniero per preservare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 68 cpv. 1 LStr). Tale misura d'allontanamento comporta l'estinzione dei diritti di soggiorno esistenti (art. 61 cpv. 1 lett. d LStr).
Occorre parimenti rammentare che se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il suo permesso di dimora o di domicilio decade automaticamente dopo sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStr).
Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare la legge, in quanto le disposizioni in vigore sono sufficienti per revocare un titolo di soggiorno o rifiutarne la proroga a una persona che partecipa ad attività terroristiche per motivi jihadisti e per impedirne il ritorno in Svizzera per lungo tempo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.