La fatturazione del collegamento per la radio e la televisione nei costi accessori è ancora al passo con i tempi?
14.3330 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Normalmente i costi del collegamento per la radio e la televisione vengono fatturati in quanto costi accessori. In passato una tale regolamentazione era giustificata poiché una volta si poteva accedere alla televisione soltanto tramite un collegamento via cavo. Con l'avvento delle nuove tecnologie oggi è possibile procurarsi film e programmi televisivi per vie diverse come via satellite o collegamenti a banda larga di altri fornitori in concorrenza tra loro. La situazione attuale che prevede una fatturazione nei costi accessori impedisce tuttavia il buon funzionamento della concorrenza e causa oneri amministrativi supplementari sia all'inquilino che al locatore. Infatti, se l'inquilino non vuole utilizzare il proprio collegamento via cavo è necessaria una disdetta separata. Allo stesso tempo il locatore deve continuare ad adeguare i costi accessori se qualcuno non vuole utilizzare il collegamento.
Pertanto ci si chiede se, la fatturazione del collegamento per la radio e la televisione nei costi accessori sia al giorno d'oggi ancora pertinente, considerato che limita la libertà di scelta e di contrarre dell'inquilino, implica un onere superiore per il locatore e favorisce eccessivamente un fornitore rispetto alla concorrenza. Alla luce di tale contesto, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. A fronte della concorrenza tra le reti, la fatturazione del collegamento per la radio e la televisione nei costi accessori è oggi ancora al passo con i tempi?
2. Una tale disposizione non limita senza motivo evidente la libertà di scelta e di contrarre dell'inquilino per quanto riguarda il collegamento a banda larga?
3. Nelle case plurifamiliari e nei grandi complessi edilizi, la fatturazione del collegamento per la radio e la televisione nei costi accessori permette di garantire il buon funzionamento della concorrenza?
4. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire e in caso affermativo, quali provvedimenti prenderà in considerazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Né la legislazione sulle telecomunicazioni né quella in materia di locazione stabiliscono come debbano essere fatturati i costi di collegamento per la radio e la televisione. Solo la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) contiene una disposizione, all'articolo 35a, ai sensi della quale, fatte salve le prescrizioni cantonali:
- il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti, oltre a quelli di Swisscom garantiti nell'ambito del servizio universale, se il locatario lo richiede;
- è vietato esigere dal locatario un compenso per l'utilizzo del collegamento se quest'ultimo non è stato utilizzato sin dall'inizio o è stato disdetto;
- il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore possono sigillare i collegamenti non utilizzati.
1. L'avvento di nuove tecnologie ha diversificato l'offerta di collegamenti. In particolare, si osserva la forte tendenza di riunire in un unico pacchetto i servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione (televisione, Internet e ori e protelefonia). In linea generale, questo tipo di soluzione prevede per i consumatori costi minori e procedure amministrative più semplici rispetto alle offerte disaggregate. Il fornitore, dal canto suo, può rafforzare il rapporto di fidelizzazione con il cliente e sfruttare economie di scala. Tutto ciò potrebbe portare a un aumento delle disdette dei collegamenti.
Se i costi di collegamento sono compresi nei costi accessori di locazione, questa tendenza può generare un incremento degli oneri amministrativi. Benché sia legittimo chiedersi se questa modalità di procedere sia ancora al passo con i tempi, tenuto conto del quadro legale sopra esposto, spetta in primo luogo alle parti contrattuali decidere sulla fatturazione dei costi.
2./3. La scelta del tipo di collegamento o di impianto nelle singole abitazioni spetta al proprietario dell'immobile. Nel caso di un grande complesso edilizio, questi deve decidere il tipo di collegamento che intende realizzare per gli immobili di sua proprietà, per esempio un collegamento in fibra ottica, un collegamento via cavo moderno o anche entrambi. La sua decisione può incidere sulla libertà di scelta del locatario, poiché è sostanzialmente l'esercente dell'infrastruttura di collegamento a decidere quali altri fornitori possano utilizzare la propria rete e quali servizi, propri o di terzi, debbano essere forniti. In linea di massima, anche se non sono soddisfatti dell'offerta, viste le circostanze, i locatari non dovrebbero ricorrere alla possibilità offerta dalla legge sulle telecomunicazioni, ovvero la realizzazione di altri collegamenti a proprie spese. Al contrario, negli immobili esistenti che, in città e in agglomerazioni, dispongono sempre più spesso sia di un collegamento tramite doppino in rame, ovvero di un collegamento in fibra ottica moderno, sia di un collegamento via cavo, il locatario non è limitato nella scelta del fornitore di servizi di telecomunicazione poiché la legge sulle telecomunicazioni gli permette di disdire il contratto di collegamento esistente e di essere esonerato dal pagamento di collegamenti non utilizzati.
4. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nei rapporti contrattuali tra locatori e locatari. Al contrario, occorre esaminare se e in quale misura la legge sulle telecomunicazioni obblighi i fornitori di collegamenti a consentire a fornitori terzi l'accesso e l'utilizzo della propria rete. Questo argomento dovrebbe essere dibattuto in Parlamento nel quadro di un'eventuale revisione della legge sulle telecomunicazioni.
Risposta del Consiglio federale.