Accordo in materia di migrazione Svizzera-Nigeria. Protezione delle persone perseguitate in Nigeria a causa del loro orientamento sessuale
14.3373 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Dando seguito all'attualità e alla cooperazione Svizzera-Nigeria, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa sa e qual è la posizione del Consiglio federale in merito alle leggi contro gli omosessuali in Nigeria, scandalose riguardo ai diritti dell'uomo e dello Stato di diritto?
2. Questi inasprimenti della legge sono trattati nel quadro dell'accordo in materia di migrazione con la Nigeria? In caso negativo, perché? In caso affermativo, quali sono le informazioni in possesso del Consiglio federale e quali conseguenze prevede?
3. Come si può accettare sul piano dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto che dei rappresentanti nigeriani possano "esaminare" in Svizzera rifugiati LGBTI per il rilascio di un lasciapassare, ben sapendo che l'espulsione verso la Nigeria comporterebbe una pena detentiva di parecchi anni a causa del loro orientamento sessuale? Il Consiglio federale può garantire che le persone espulse non saranno vittime della giustizia nigeriana animata da omofobia?
4. Questa legislazione contraria ai diritti dell'uomo e discriminante deve essere criticata e sanzionata con fermezza. Il Consiglio federale l'ha già fatto?
5. Quali possibilità di sanzione prevede l'accordo in materia di migrazione? È giuridicamente possibile sospendere o addirittura denunciare l'accordo? Sarebbe possibile applicare sanzioni economiche?
6. Il Consiglio federale, alla luce della situazione di minaccia generale e individuale, è disposto a concedere senza formalità un permesso di soggiorno provvisorio o lo statuto di rifugiato a persone LGBTI della Nigeria?
Begründung
Il recente caso del cittadino nigeriano omosessuale O. non è semplicemente una questione di asilo, ma evidenzia che le persecuzioni contro persone LGBTI non vengono commesse soltanto da estremisti religiosi o politici, ma sempre più anche da Stati, come ad esempio la Nigeria. Negli ultimi anni in questo Paese sono state sensibilmente inasprite le leggi contro le persone LGBTI: dalle violazioni dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto (libertà di espressione, libertà di dimostrazione, divieto di bacio, ecc.), a pene detentive di lunga durata ed esecuzioni sommarie (p. es. lapidazioni nel nord della Nigeria) fino alla condanna di cittadini che non denunciano persone LGBTI alle autorità.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Il Consiglio federale è a conoscenza della legge contro i matrimoni omosessuali - "Same Sex Marriage (Prohibition) Act" - approvata in Nigeria nel dicembre 2013. In una lettera indirizzata al Ministero degli esteri nigeriano a fine gennaio 2014, la Svizzera, insieme ad Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, ha espresso profonda inquietudine per la nuova legge, lamentando in particolare la violazione dei principi universali relativi ai diritti dell'uomo, tra cui il divieto di discriminazione e la libertà di espressione, riunione e associazione. Gli undici Stati si sono appellati alle autorità nigeriane, chiedendo loro di applicare la legge con la massima prudenza e di ottemperare agli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo.
2. Nel quadro delle relazioni bilaterali con la Nigeria, la Svizzera intrattiene scambi regolari su questioni spinose afferenti ai diritti dell'uomo. Il dialogo sui diritti dell'uomo istituito nel 2011 rappresenta in questo senso la piattaforma ideale, a differenza del partenariato in materia di migrazione, che serve in primo luogo a garantire l'attuazione da parte della Svizzera di una politica coerente in materia di migrazione nell'interesse di entrambe le parti. Contestualmente al dialogo sui diritti dell'uomo, la Svizzera ha manifestato a più riprese la sua inquietudine per l'atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone LGBTI e ha ricordato alla Nigeria i suoi obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo. Nel corso della quarta tornata di colloqui con la Nigeria a inizio giugno 2014, la Svizzera ha nuovamente ribadito la sua apprensione.
3./6. Le informazioni raccolte nel quadro della procedura di asilo non vengono divulgate nell'ambito degli accertamenti del Paese di provenienza (le cosiddette audizioni centralizzate), che si svolgono nel rispetto delle disposizioni giuridiche vigenti. Conformemente alla legge sull'asilo, la protezione delle persone perseguitate a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere è disciplinata con la nozione di "determinato gruppo sociale". Infatti, secondo la prassi sviluppata dall'Ufficio federale della migrazione ormai da parecchi anni, le persone che invocano motivi di asilo in questo contesto sono considerate appartenenti a un "determinato gruppo sociale" e possono quindi essere riconosciute come rifugiati. Ciò non significa tuttavia che ogni richiedente omosessuale ottenga automaticamente l'asilo. Egli deve rendere credibile di essere stato perseguitato nel suo Paese di provenienza proprio per questo motivo o di temere a ragion veduta di correre un simile rischio. In sede di esame della domanda di asilo si tiene conto non solo delle circostanze individuali, ma anche della situazione nel Paese di provenienza. Se dall'esame del singolo caso emerge che non sussistono timori fondati di persecuzione né ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la domanda di asilo è respinta e viene disposta l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
5. Conformemente al memorandum d'intesa, sarebbe giuridicamente possibile sospendere o cessare il partenariato in materia di migrazione con la Nigeria. Tuttavia, il Consiglio federale è persuaso che nel caso della Nigeria lo scontro frontale e le misure unilaterali (p. es. sanzioni) siano una via meno fruttuosa del dialogo collaborativo, che è la base di una cooperazione costruttiva. Inoltre, la cooperazione tra la Nigeria e la Svizzera in materia di migrazione ha favorito i rapporti di collaborazione tra i due Paesi in altri ambiti politici (p. es. cooperazione tra forze di polizia, collaborazione nel settore del traffico di esseri umani e consultazioni politiche).
Risposta del Consiglio federale.