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14.3376 · Interpellanza · 2014-05-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'Unione europea e la Svizzera cooperano nel campo della ricerca dal 1986 (accordi relativi alla partecipazione ai programmi quadro UE, primo programma quadro a partire dal 1984). Con l'accordo del 21 giugno 1999 (integrato nei Bilaterali 1) sono state poste le basi per la partecipazione al quinto e al sesto programma quadro, seguiti, nel 2007, dal settimo programma (2007-2013) e infine da Orizzonte 2020 (2014-2020).

La Svizzera ha già approvato la partecipazione a Orizzonte 2020 e con il decreto federale del 10 settembre 2013 anche il relativo finanziamento (FF 2013 6759). In questo modo ha fornito la garanzia finanziaria necessaria per la cooperazione come membro associato.

Anche se alla data del 9 febbraio 2014 (decisione popolare sull'iniziativa "contro l'immigrazione di massa") i negoziati relativi a Orizzonte 2020 non erano ancora del tutto conclusi, il loro contenuto era già stato fissato e la Svizzera rispondeva a tutti i requisiti. Il 17 febbraio 2014 l'UE ha sospeso la cooperazione benché il programma fosse già pronto ad accogliere candidature provenienti dal nostro Paese. Inoltre la UE ha preso questa misura benché la decisione popolare dal punto di vista giuridico non fosse in contrasto né con il contenuto, già definito, della cooperazione a livello di ricerca né con l'Accordo sulla libera circolazione.

Domande al Consiglio federale:

1. L'accordo del 21 giugno 1999 ha rappresentato la concessione di nuovi diritti di accesso al mercato interno o si è trattato solo di un ampliamento della cooperazione già avviata nel 1986?

2. È vero che gli obblighi relativi a Orizzonte 2020 (conformemente alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) erano già sorti, indipendentemente dal fatto che l'accordo fosse stato parafato o firmato?

3. L'UE ha dunque violato gli obblighi del diritto internazionale quando ha deciso una sospensione senza che la Svizzera da parte sua avesse violato il trattato?

4. La sospensione è contraria al principio della buona fede?

5. È vero che Orizzonte 2020 non ha nulla a che fare con la libera circolazione delle persone perché nel suo contenuto l'accordo non prevede l'impiego di cittadini provenienti dall'UE né una priorità data a questi ultimi rispetto a ricercatori provenienti da Stati terzi?

6. L'UE non agisce forse in contrasto con gli obiettivi e gli scopi di una parte importante delle organizzazioni europee di ricerca, cui fanno capo gli Stati membri dell'Unione europea, quando esclude la Svizzera da progetti di ricerca UE che utilizzano istituzioni come il CERN, la COST, la ESA, o Eureka delle quali la Svizzera è membro fondatore?

7. Una partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 può essere disciplinata nell'accordo anche nei termini di un cosiddetto Stato associato - come l'UE ha fatto anche con altri Stati non-membri dell'UE (p. es. Israele)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 6 dell'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee dell'8 gennaio 1986 stabilisce che tale cooperazione sia realizzata attraverso accordi opportuni. Un tale "accordo opportuno" è costituito dall'Accordo del 21 giugno 1999 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee. Quest'ultimo disciplinava fino alla fine del 2002 la partecipazione svizzera all'attuazione del quinto programma quadro di ricerca (PQR) dell'UE e va dunque considerato come atto di concretizzazione dell'accordo quadro del 1986 e non come accordo rilevante per il mercato interno.

2. Al momento vige una situazione di vuoto contrattuale tra la Svizzera e l'UE per quanto riguarda la partecipazione del nostro Paese ai PQR. L'articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si limita a vietare, nell'intervallo che intercorre tra la firma e la ratifica di un accordo, ogni atto che sia suscettibile di compromettere il futuro adempimento dell'accordo in questione o di privarlo del suo oggetto e del suo scopo. Dato che né la Svizzera né l'Unione europea hanno sinora firmato l'accordo di associazione per Orizzonte 2020, non sussiste alcun impegno per le due parti.

3. La sospensione delle trattative da parte dell'UE non rappresenta pertanto una violazione di un obbligo di diritto internazionale.

4. Questa procedura non contravviene neppure al principio di buona fede, poiché secondo l'articolo 26 della Convenzione di Vienna la disposizione "pacta sunt servanda" è applicabile soltanto dopo l'entrata in vigore di un accordo.

5. L'accordo del 1999 sulla cooperazione scientifica tra Svizzera e UE, valido fino alla fine del 2002, era formalmente connesso all'accordo sulla libera circolazione delle persone attraverso la cosiddetta clausola ghigliottina. Nell'ambito delle trattative su un'eventuale partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 questo vincolo rappresenta uno dei punti all'ordine del giorno.

6. Le istituzioni menzionate sono iniziative di cooperazione transfrontaliera indipendenti dai PQR dell'UE. I loro trattati costitutivi non contengono impegni relativi a una partecipazione della Svizzera ai PQR in qualità di Stato associato. La classificazione della Svizzera come Stato terzo nell'ambito di Orizzonte 2020 non rappresenta pertanto una violazione di tali trattati internazionali.

7. Gli Stati associati possono partecipare ai PQR in virtù di trattati internazionali bilaterali, come nel caso della partecipazione svizzera al settimo programma quadro di ricerca. Un tale trattato sarebbe stato stipulato anche per Orizzonte 2020, se l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" dello scorso 9 febbraio non avesse portato a una sospensione dei negoziati.

Risposta del Consiglio federale.

Sospensione della cooperazione nell'ambito della ricerca da parte della Commissione UE | Lexipedia | Lexipedia