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14.3377 · Interpellanza · 2014-05-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (OPPS; RS 451.37) gli oggetti devono essere conservati intatti. L'articolo 8 sancisce che i cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione, mentre l'articolo 9 esige che i provvedimenti devono essere adottati entro dieci anni dall'iscrizione degli oggetti nell'allegato 1.

Per raggiungere il suddetto obiettivo nel miglior modo possibile, l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) potrebbe essere modificata come segue: a partire dal momento in cui sono nuovamente utilizzati ai sensi della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, i biotopi PPS d'importanza nazionale devono essere riconosciuti come superficie agricola utile. Nel caso specifico, si tratta soprattutto dei PPS d'importanza nazionale situati nella regione d'estivazione (fieno selvatico). Conformemente all'OPPS, il loro utilizzo in tal senso risponde a un interesse pubblico preponderante. L'OTerm rappresenta tuttavia un ostacolo a questa richiesta e per tale motivo dovrebbe essere modificata come segue:

Articolo 19 capoverso 5 lettera c (nuova) Superficie permanentemente inerbita:

Per i prati secchi d'importanza nazionale secondo l'OPPS decade la condizione della tradizione ininterrotta e pluriennale se sono soddisfatte le altre condizioni.

In questo modo aumenterebbe per i gestori l'incentivo a utilizzare di nuovo queste superfici e a preservarle dal definitivo abbandono. Inoltre, ciò consentirebbe di promuovere la biodiversità in buona misura.

Il Consiglio federale è disposto a modificare l'OTerm nel senso auspicato?

Stellungnahme des Bundesrates

I prati e pascoli secchi vantano tra l'altro un ampio ventaglio di prati da fieno selvatico ricchi di specie. Nei prati da fieno selvatico sono presenti tipi di vegetazione molto pregiati, che contribuiscono a un'elevata diversità regionale di spazi vitali, sono un retaggio storico-culturale e rappresentano una prestazione dell'agricoltura a favore della conservazione di un paesaggio diversificato.

Nell'Inventario federale dei prati e pascoli secchi (ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale, OPPS; RS 451.37) sono iscritti come prati da fieno selvatico circa 1000 ettari di superfici falciate particolarmente ricche di specie. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione sfruttati tradizionalmente in quanto tali e il cui foraggio grezzo è utilizzato tradizionalmente per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda permanente fanno parte delle superfici agricole utili (art. 19 cpvv. 5 e 6 dell'ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91). A determinate condizioni ciò si applica anche se i prati da fieno selvatico non sono falciati ogni anno.

La richiesta di rinunciare alla condizione della tradizione ininterrotta e pluriennale di cui all'articolo 19 OTerm non comporta un riconoscimento per principio come le superfici agricole utili (SAU) degli oggetti d'importanza nazionale utilizzati come prati da fieno selvatico iscritti nell'inventario. L'articolo 19 capoversi 5 e 6 OTerm riguarda unicamente i prati da sfalcio destinati al foraggiamento invernale non utilizzati tradizionalmente come superfici d'estivazione prima del 1999, ma situati all'interno della regione d'estivazione. Per le superfici che prima del 1999 erano utilizzate tradizionalmente per l'economia alpestre è escluso un futuro riconoscimento come SAU (art. 1 cpv. 2 e art. 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole, art. 24 cpv. 2 OTerm). La classificazione come SAU di tutti gli oggetti d'importanza nazionale utilizzati come prati da fieno selvatico nella regione d'estivazione iscritti nell'inventario presupporrebbe una nuova delimitazione della regione d'estivazione, il che comporterebbe una verifica molto onerosa dei confini delle zone in tutta la Svizzera. Ciò metterebbe inoltre a repentaglio la protezione e l'esistenza della regione d'estivazione nel complesso. La delimitazione fissa serve a conservare l'economia alpestre tradizionale e a proteggere zone ecologicamente sensibili, spesso situate ad alta quota, contro un'intensificazione eccessiva. In caso di derive, eventuali cambiamenti di destinazione sarebbero praticamente irrevocabili, a differenza di contributi specifici adeguabili all'interno della regione d'estivazione.

L'utilizzazione delle superfici come prati da fieno selvatico è onerosa. Senza un sostegno finanziario, questa forma di gestione non sarebbe più praticata. A medio e lungo termine ciò causerebbe l'imboschimento di dette superfici. Oggi vengono versati contributi per la conservazione di queste superfici da un lato mediante i pagamenti diretti previsti dalla legislazione sull'agricoltura e, dall'altro, mediante i contributi per la protezione della natura previsti dalla legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Nella regione d'estivazione, a partire dal 2014, possono essere versati contributi per la biodiversità per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie. I cantoni possono anche promuovere in modo mirato queste superfici attraverso progetti a favore della qualità del paesaggio. Con l'entrata in vigore della Politica agricola 2014-2017 è inoltre stato abolito il cofinanziamento per la qualità biologica tra la Confederazione e i cantoni: questi ultimi dispongono quindi di più fondi per sostenere esigenze a livello regionale.

Spetta ai cantoni attuare le disposizioni concernenti i prati e pascoli secchi inventariati: secondo l'articolo 8 OPPS essi adottano i provvedimenti di protezione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Per gli oggetti inventariati sono determinanti gli oneri di gestione secondo le convenzioni di cui agli articoli 18a e 18b della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451). Gli oneri di gestione garantiscono l'utilizzazione adeguata di queste superfici. Di conseguenza, secondo l'articolo 55 capoverso 5 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) non sono versati contributi per la biodiversità per le superfici inventariate per le quali non è stata conclusa alcuna convenzione. La generalizzazione di pagamenti diretti supplementari mediante l'inclusione di tali superfici rappresenterebbe addirittura un incentivo sbagliato. Per il momento non è neanche noto quante e dove sono le superfici per le quali non è stata conclusa alcuna convenzione. Prima di poter adottare provvedimenti mirati bisogna conoscere la situazione iniziale. Solo in seguito sarà possibile esaminare e decidere provvedimenti per garantire a lungo termine l'utilizzazione di queste superfici e i relativi valori ecologici e paesaggistico-culturali.

È nell'interesse della protezione della natura e dell'agricoltura continuare a utilizzare il fieno selvatico. Il Consiglio federale è disposto a esaminare in che misura sia possibile incentivare questa pratica mediante provvedimenti mirati, proteggendo le superfici in questione dall'imboschimento definitivo. A tal fine, l'UFAM dovrà dapprima rilevare le superfici per le quali non è stata conclusa alcuna convenzione e che sono effettivamente minacciate dall'abbandono dell'utilizzazione e dall'imboschimento. Si tratterà in particolare anche di esaminare gli effetti della nuova politica agricola sull'utilizzazione dei prati da fieno selvatico. Se questa forma di utilizzazione delle superfici continuerà a diminuire, bisognerà esaminare come migliorare in modo mirato la promozione dell'utilizzazione del fieno selvatico sulle superfici d'estivazione (contributi specifici nella regione d'estivazione). Occorrerà inoltre garantire una procedura unitaria sull'intero territorio svizzero. La modifica dell'OTerm richiesta non consente di cogliere l'obiettivo ed è pertanto respinta.

Risposta del Consiglio federale.