14.3378 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Molti Paesi considerano ancora l'omosessualità un crimine. Ultimamente l'Uganda e la Nigeria hanno promulgato leggi che inaspriscono duramente la repressione dell'omosessualità. È quindi logico che l'anno scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia deciso che gli omosessuali potevano chiedere lo statuto di rifugiato se minacciati di perseguimento penale nel loro Paese a causa del loro orientamento sessuale.
In Svizzera la situazione è ben lungi dall'essere chiara. Il caso di O., un nigeriano omosessuale che rischia di essere rimpatriato, è stato riportato dai media nelle ultime settimane e ben illustra i problemi della prassi elvetica attuale. Invito dunque il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Malgrado il contesto particolarmente violento di alcuni Paesi in materia (evocato qui sopra), negli ultimi mesi sono state respinte domande presentate da richiedenti l'asilo omosessuali. Come giustifica il Consiglio federale tali decisioni visto che gli interessati rischiano il perseguimento penale nel loro Paese?
2. In pratica, la Svizzera concede l'asilo soltanto alle persone LGBT che sono già state vittima di persecuzione nel loro Paese e che sono in grado di dimostrarlo?
3. Non è ora che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) segua l'esempio della Corte di giustizia dell'UE, adegui la sua prassi alla realtà di questi Paesi e prenda sul serio questa nuova repressione violenta?
4. Come giustifica il Consiglio federale che gli omosessuali (considerati secondo la prassi dell'UFM come appartenenti a un "determinato gruppo sociale") non siano automaticamente protetti nel caso in cui il loro Paese d'origine preveda leggi che puniscono penalmente l'omosessualità?
5. In che modo la Svizzera si impegna, sul piano internazionale, a ridurre la repressione dell'omosessualità nei Paesi interessati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La protezione delle persone perseguitate a causa del loro orientamento o della loro identità sessuale è disciplinata nella vigente legge sull'asilo (LAsi) con la nozione di "determinato gruppo sociale". Secondo la prassi sviluppata dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), da svariati anni le persone che fanno valere motivi d'asilo in tal senso rientrano in un gruppo sociale determinato e in quanto tali possono essere riconosciute quali rifugiati (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ciò non significa che ogni richiedente l'asilo omosessuale ottenga automaticamente l'asilo. Egli deve rendere verosimile di essere o di rischiare di essere perseguitato nel proprio Paese d'origine proprio per questo motivo. Non sono considerate soltanto le circostanze individuali, bensì anche la situazione generale nel Paese d'origine. Se al termine dell'esame individuale del caso si constata che non esiste né un timore fondato di persecuzione né un ostacolo all'allontanamento, la domanda d'asilo è respinta ed è ordinata l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
2. Le basi legali generali sullo svolgimento di una procedura d'asilo sono applicabili anche se una persona fa valere una persecuzione a causa del suo orientamento o identità sessuali. Anche per queste allegazioni l'UFM esamina in ogni singolo caso se il richiedente l'asilo è stato perseguitato o nutre un timore fondato di una futura persecuzione. Gli interessati non devono apportare prove, bensì soltanto rendere verosimile di essere o rischiare di essere perseguitati nel loro Paese d'origine proprio per questo motivo.
3. Il 7 novembre 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che gli omosessuali hanno diritto a essere riconosciuti quali rifugiati se nel loro Paese d'origine rischiano di essere perseguiti penalmente a causa del loro orientamento sessuale. È da anni che la prassi dell'UFM prevede la verifica del singolo caso definita nella sentenza citata: essa è pertanto in sintonia con la prassi della Corte di giustizia europea.
4. Conformemente a quanto indicato nella risposta 1, l'UFM deve esaminare la domanda d'asilo e decidere, nel singolo caso, se sussiste un motivo d'asilo.
5. La Svizzera si adopera in favore della lotta contro le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Si tratta di una priorità del suo impegno di politica estera per il rafforzamento dei diritti umani su scala mondiale. La Svizzera solleva attivamente questa tematica nei corrispondenti forum dell'ONU (Consiglio dei diritti dell'uomo e Organizzazione mondiale della sanità) nonché in seno all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa. Nel Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU la Svizzera rilascia periodicamente dichiarazioni concernenti il punto 4 in cui condanna la discriminazione in generale e specificamente quella basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Le sue ultime dichiarazioni riguardavano la legislazione e la prassi in Uganda (giugno 2012), Russia e Camerun (entrambe a settembre 2013).
Il Consiglio federale è stato informato in merito all'adozione del "Same Sex Marriage (Prohibition) Act" in Nigeria il 7 gennaio 2014. A fine gennaio, la Svizzera ha inviato, insieme ad altri dieci Paesi, una lettera al Ministero degli esteri nigeriano in cui esprime la propria preoccupazione in merito alla nuova legge, sottolineando in particolare la violazione di norme universali in materia di diritti umani quali il divieto di discriminazione, la libertà di opinione e il diritto alla libertà di riunione e associazione. Gli Stati firmatari hanno inoltre esortato le autorità nigeriane ad applicare la legge con la massima cautela e a riesaminarla conformemente ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani.
Risposta del Consiglio federale.