Lexipedia

Esenzione dall'IVA per l'importazione di merci nel traffico transfrontaliero. Norme italiane conformi al diritto internazionale?

14.3433 · Interpellanza · 2014-06-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Ministero dell'economia e delle finanze italiano ha emanato - basandosi sulle direttive ed i regolamenti dell'Unione europea (direttiva 2007/74/CE; regolamento, CE, numero 274/2008), i quali fissano un quadro comune e rinviano tali questioni alle disposizioni di diritto nazionale adottate da ogni singolo Stato membro - il regolamento recante norme per l'esenzione dall'IVA e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, approvato tramite il decreto numero 32 del 6 marzo 2009 ed in vigore dall'8 aprile 2009. L'articolo 4 del summenzionato regolamento prevede l'applicazione di disposizioni particolari per le importazioni di merci da parte di persone residenti nelle zone di frontiera (15 chilometri in linea d'aria dalla frontiera, secondo l'art. 2 cpv. 5 della direttiva 2007/74/CE), di lavoratori frontalieri e di personale impiegato su mezzi di trasporto pubblici transfrontalieri operanti da e verso Paesi terzi all'Unione europea. Nello specifico, al posto della franchigia ordinaria di 300 euro di merce per persona, questa categorie vedono tale soglia monetaria ridotta a 50 euro, soglia oltre la quale non si è più esentati dal pagamento dell'IVA, delle accise e dei dazi doganali in Italia.

Preso atto di questa situazione, che vede una netta differenza tra questa specifica franchigia italiana e quella svizzera fissata a 300 franchi, chiedo pertanto cortesemente al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono gli effetti di questa specifica soglia applicata in Italia ai residenti della zona di confine ed ai frontalieri sull'economia svizzera, in particolare quella ticinese? Pensiamo in particolare agli effetti per i settori della vendita al dettaglio e dello shopping.

2. Simili soglie differenziate vengono applicata anche dagli altri Paesi confinanti? Se sì, a quanti euro ammonta e quali sono le ripercussioni di tali misure sul commercio nelle regioni toccate?

3. Le norme vigenti in Italia, in particolare il trattamento differenziato di alcune categorie di viaggiatori, è in linea con le normative previste dal diritto commerciale internazionale applicabile, in particolare il divieto di discriminazione? Il diritto internazionale applicabile fissa dei limiti di soglia minimi per le franchigie doganali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è a conoscenza di statistiche relative alle ripercussioni economiche della franchigia di 50 franchi decisa dal governo italiano. Questo importo ridotto vale per le categorie di viaggiatori di cui all'articolo 4 del regolamento italiano menzionato nel testo dell'interpellanza, ovvero per persone che risiedono nella zona di confine, lavoratori frontalieri e personale dei mezzi di trasporto. Per i cittadini italiani che non rientrano in queste categorie, si applica la franchigia di 300 euro. Nel suo studio relativo agli acquisti all'estero nel 2012, l'Istituto di ricerca di mercato "Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)" ha constatato che due terzi dei clienti del centro commerciale FoxTown di Mendrisio/TI provengono dall'Italia. Non è tuttavia noto quanti vivano nella zona di confine. È possibile che una parte di essi faccia acquisti per più di 50 euro.

2. In linea di massima, per i beni del traffico turistico nell'UE vige la franchigia di 300 euro (o 430 euro per i viaggiatori nel traffico aereo e per via d'acqua). Anche Germania, Francia e Austria applicano però, come l'Italia e nel rispetto delle disposizioni del diritto europeo, una franchigia ridotta per le persone che risiedono nella zona di confine, i lavoratori frontalieri e il personale dei mezzi di trasporto. In virtù di questa franchigia ridotta, sono esenti da tributi le merci il cui valore non supera:

Germania: 90 euro, di cui al massimo 30 per derrate alimentari del fabbisogno quotidiano;

Francia: 75 euro per persone di almeno 15 anni, 40 euro per persone di età inferiore a 15 anni;

Austria: 20 euro, di cui al massimo 4 per derrate alimentari e bevande non alcoliche.

Queste franchigie ridotte non si applicano se le persone residenti nella zona di confine possono provare che hanno lasciato la zona di confine dello Stato membro o del Paese terzo vicino (15 chilometri a partire dal valico di confine impiegato). In tal caso si applicano le franchigie normali.

Le categorie di persone in questione beneficiano inoltre di determinate quantità ammesse in franchigia per quanto riguarda le bevande alcoliche e i tabacchi manufatti; tali quantità variano a seconda del Paese e sono concesse indipendentemente dal valore della merce.

Come menzionato alla risposta al numero 1, non esistono dati statistici relativi alle ripercussioni di questa regolamentazione sul commercio al dettaglio nelle zone di confine.

3. L'importazione e l'esportazione di merci private nel traffico turistico non sono disciplinate nell'Accordo sulla libera circolazione né negli accordi di libero scambio (in particolare l'Accordo GATT e quello Svizzera-UE concluso nel 1972), dato che riguardano il commercio di beni e non l'importazione di merci private (ovvero beni destinati all'uso privato o ad essere regalati ma non al commercio).

L'importazione di merci private è disciplinata nella Convenzione del 4 giugno 1954 sulle agevolezze doganali a favore del turismo (RS 0.631.250.21) e nell'allegato J del protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (RS 0.631.21), che prevedono franchigie per i viaggiatori. Per le persone che attraversano spesso il confine oppure che rimangono all'estero per meno di 24 ore può essere fissato un importo ridotto.

Risposta del Consiglio federale.

Esenzione dall'IVA per l'importazione di merci nel traffico transfrontaliero. Norme italiane conformi al diritto internazionale? | Lexipedia | Lexipedia