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14.3448 · Interpellanza · 2014-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 20 maggio scorso, la FINMA ha comunicato che nel mese di febbraio 2011 aveva avviato un'"inchiesta completa" nei confronti di Credit Suisse concernente i rischi legati agli affari con clienti statunitensi. Questa inchiesta è stata conclusa nel mese di settembre del 2012.

In seguito, è emerso che in realtà la FINMA aveva subappaltato la gestione di questa inchiesta a una società di audit esterna. Il portavoce della FINMA, Tobias Lux, ha precisato che, se nell'ambito dell'inchiesta le domande da sottoporre e il mandato da adempiere sono stati definiti dalla FINMA - e questo ci sembra il minimo - il Credit Suisse ha designato l'ufficio incaricato di condurre le inchieste interne ("Le Temps", 27 maggio 2014).

1. Con quale frequenza la FINMA si avvale di società di audit esterne per condurre le sue inchieste?

2. In quali circostanze la FINMA si avvale di società di audit esterne per condurre le sue inchieste?

3. Il Consiglio federale considera opportuno che la FINMA subappalti un'inchiesta così importante come quella riguardante Credit Suisse? In questo modo non si indebolisce la credibilità della FINMA?

4. Il ricorso a subappaltatori è dovuto a una mancanza di competenze e/o di effettivi in seno alla FINMA?

5. Il Consiglio federale considera opportuno che la FINMA non solo subappalti un'inchiesta così importante come quella che interessa il Credit Suisse, ma che oltretutto lasci che sia la stessa banca a designare la società incaricata di condurre tale inchiesta?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) la FINMA - in quanto principale strumento della vigilanza - decide conformemente alle leggi sui mercati finanziari se effettuare essa stessa le verifiche, oppure se farle effettuare da terzi incaricati o ancora per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza.

Per quanto riguarda le banche, secondo le pertinenti disposizione della legge sulle banche (LBCR) esse sono normalmente verificate da società di audit esterne. In singoli casi la FINMA può poi effettuare essa stessa verifiche dirette presso le banche se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni (art. 23 LBCR). La FINMA può infine incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza (art. 36 cpv. 1 LFINM)

2. La conduzione di inchieste e la procedura di enforcement competono alla FINMA. Queste si concludono con una decisione. Ne è stato il caso anche per quanto riguarda il Credit Suisse. Nella scelta dei metodi e dei mezzi di inchiesta - segnatamente anche in merito alla decisione di ricorrere a terzi - la FINMA dispone di un ampio margine di manovra. La sua decisione in merito alla procedura concreta si basa sulle circostanze del singolo caso. Sono tra l'atro determinanti la natura dell'oggetto dell'inchiesta e le risorse necessarie a tale scopo.

3.-5. Il legislatore ha concesso piena indipendenza e autonomia alla FINMA nell'esercizio della sua attività specialistica (cfr. art. 21 cpv. 1 LFINMA). Non compete pertanto al Consiglio federale giudicare se e come la FINMA avrebbe dovuto effettuare una verifica nel caso del Credit Suisse.

La FINMA non poteva effettuare da sola, senza ricorrere a persone esterne, un'inchiesta delle dimensioni che si sono rese necessarie nel caso del Credit Suisse. Come indicato nel rapporto breve del 20 maggio 2014, la FINMA ha invitato il Credit Suisse a incaricare uno studio d'avvocatura o una società di revisione senza pregiudizi e versati nella materia di effettuare l'inchiesta. L'inchiesta è stata peraltro condotta in stretta collaborazione con uno studio statunitense d'avvocatura.

Risposta del Consiglio federale.