14.3476 · Mozione · 2014-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In occasione delle nuove aggiudicazioni di fondi a enti assistenziali, ONG, associazioni sportive e istituzioni culturali, il Consiglio federale è incaricato di concludere accordi affinché le istituzioni beneficiarie si impegnino a pubblicare nel loro rapporto annuale d'attività (o in un rapporto da redigere a tal fine) e sulle loro eventuali pagine web la somma totale dei sussidi della Confederazione ottenuti nell'ultimo anno d'esercizio, la loro percentuale rispetto alle entrate complessive, nonché, nel caso di mandati di prestazione derivanti da leggi e ordinanze, l'ammontare preciso della controprestazione e le relative basi legali. Sono fatte salve le ordinazioni di beni di consumo delle autorità federali e le aggiudicazioni pubbliche. È importante collocare l'ammontare di queste cifre e il logo della Confederazione Svizzera in modo ben visibile.
Begründung
Chi riceve sussidiamenti dalla Confederazione deve ammettere, dimostrare e anche rendere pubblico questo fatto. Che si tratti di enti assistenziali, di ONG o di associazioni sportive oppure di istituzioni culturali, oggi esiste poca chiarezza e non si sa chi riceve il sostegno dello Stato e in che misura. Tuttavia ai fini della trasparenza non basta che la Confederazione stili un elenco con i nominativi corrispondenti. La trasparenza si ottiene solo quando la collettività riceve informazioni sui sussidi statali direttamente dai beneficiari. La delimitazione rispetto alle ordinazioni di beni di consumo e alle aggiudicazioni pubbliche è già oggi possibile. L'attuazione è semplice e non richiede ulteriori oneri per la Confederazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione riguarda i sussidiamenti della Confederazione (aiuti finanziari e indennità) ai sensi dell'articolo 3 della legge sui sussidi (LSu, RS 616.1). In primo luogo essi sono concessi in base a decisioni, ma anche nel quadro di contratti di diritto pubblico (cfr. art. 16 LSu).
Le premesse essenziali per la concessione di contributi della Confederazione sono l'interesse pubblico e una base fondata su una legge speciale. Non si tratta quindi di privilegiare "beneficiari", bensì dell'adempimento conforme dei compiti nel quadro della legislazione in vigore. In quest'ottica non vi è alcun motivo di indurre i singoli destinatari di contributi a rivelare i loro dati interni o di costringerli a utilizzare un determinato logo.
La questione sarebbe ancor più delicata se singoli destinatari di contributi (come le organizzazioni di aiuto, le ONG) fossero scelti, mentre altri destinatari non sarebbero sottoposti a questa costrizione. Una simile scelta non potrebbe essere giustificata materialmente e violerebbe il principio della parità di trattamento.
Gli obblighi di pubblicazione richiesti nella mozione esigono una base legale formale perché non sono in relazione diretta né con le condizioni di sovvenzionamento, né con l'adempimento dei compiti. Inoltre l'esigenza di collocamento prominente nel rapporto di gestione, unitamente a un logo ben visibile della Confederazione, tocca i diritti della personalità degli interessati. In ogni caso si porrebbe il problema della proporzionalità.
Attuazione e controllo comporterebbero peraltro un elevato onere amministrativo per tutti i partecipanti. Inoltre non è chiaro in che misura una simile procedura avrebbe effetti positivi sull'efficacia e sull'economicità dell'adempimento dei compiti o sgraverebbe il bilancio della Confederazione.
Già oggi si tiene conto dell'esigenza legittima di informazione del pubblico in diverse maniere:
- indicazioni nei messaggi concernenti il preventivo e il consuntivo, come pure nelle relative spiegazioni;
- indicazioni nelle banche dati, costantemente aggiornate e consultabili su Internet, dell'Amministrazione federale delle finanze, comprese le basi legali;
- informazioni complementari che possono essere ottenute in virtù della legge sul principio di trasparenza.
A questo si aggiunge il fatto che l'obbligo di tenuta di una contabilità e di presentazione dei conti è disciplinato dagli articoli 957 segg. del Codice delle obbligazioni. La presentazione dei conti conformemente a Swiss GAAP FER 21 prende in considerazione le peculiarità delle organizzazioni non-profit (NPO), organizzazioni nel cui caso figura in primo piano l'efficienza delle prestazioni di servizi e la cui rendicontazione è pertanto completata da un rapporto di prestazione e da un prospetto delle variazioni del capitale. Ulteriori disposizioni all'infuori delle norme e degli standard attuali di presentazione dei conti non sono necessarie.
Sulla base delle considerazioni giuridiche di principio e delle esigenze di informazione già altrimenti coperte a sufficienza, il Consiglio federale vorrebbe prescindere da ulteriori misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.