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14.3535 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

All'inizio di maggio il Ministero pubblico della Confederazione ha reso noto di aver congelato valori patrimoniali ucraini per un ammontare di 170 milioni di franchi. Ha inoltre comunicato che ad essere coinvolti sono le stesse persone e lo stesso denaro per cui è stato disposto il blocco da parte del Consiglio federale. All'inizio di giugno il DFAE ha informato che in Svizzera sono stati bloccati 75 milioni di dollari di persone appartenenti alla cerchia ristretta del deposto presidente ucraino Viktor Janukovyc. Dati questi presupposti pongo le seguenti domande:

1. I 75 milioni sono la somma totale definitiva di patrimonio bloccato in Svizzera sulla base di queste ordinanze?

2. Sono da attendersi importi maggiori?

Sorprende che, nonostante il presunto impegno da parte delle banche di chiarire la provenienza dei valori patrimoniali depositati nei loro istituti, si debba constatare che questi soldi continuano ad arrivare in Svizzera. Per questo motivo rivolgo anche le domande seguenti.

a. Il Consiglio federale non intende svolgere un'inchiesta presso gli intermediari finanziari - tramite la FINMA - come è stato fatto in occasione della Primavera araba? Questo consentirebbe infatti di stabilire come tali somme (almeno in parte potenzialmente di provenienza illegale, dato che sono state aperte procedure penali) abbiano potuto essere depositate su conti svizzeri.

b. Il Consiglio federale non teme che in un secondo momento la stessa cosa possa essere constatata anche in merito a valori patrimoniali russi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Di fronte alle vicende politiche che hanno portato alla destituzione del presidente ucraino Viktor Janukovyc, il 26 febbraio 2014 il Consiglio federale ha adottato un'ordinanza che sancisce il blocco dei valori patrimoniali dell'ex presidente e delle persone a lui più vicine. Tale blocco costituisce una misura preventiva e non ha carattere accusatorio o di confisca. Obiettivo del provvedimento è mettere al sicuro eventuali valori patrimoniali presenti in Svizzera in vista della futura cooperazione con l'Ucraina in materia di assistenza giudiziaria. In seguito al blocco ordinato dal Consiglio federale sono finora stati congelati circa 75 milioni di dollari statunitensi.

Parallelamente a tale misura preventiva, il Ministero pubblico della Confederazione conduce indagini penali autonome. Nel quadro di questi procedimenti aperti per sospetto riciclaggio di denaro, nello stesso contesto sono stati finora sequestrati valori patrimoniali per circa 100 milioni di franchi, alcuni dei quali sono gli stessi già bloccati con l'ordinanza del Consiglio federale.

Le esperienze fatte in occasione della Primavera araba insegnano che, dopo la fase iniziale, i valori patrimoniali bloccati dal Consiglio federale non fanno più registrare variazioni significative.

2. Per evitare che averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE) giungano sulla propria piazza finanziaria, la Svizzera dispone di un articolato dispositivo legislativo che prevede numerosi obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari. Il disegno di legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, attualmente al vaglio del Parlamento, contribuisce inoltre a rafforzare questo quadro normativo. Da un lato, gli intermediari finanziari sono obbligati a identificare la controparte ("Know Your Customer", art. 3 della legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), ad accertare l'avente economicamente diritto ("Know Your Beneficial Owner", art. 4 LRD) e, secondo l'articolo 14 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0), a procedere a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari con PPE; dall'altro, la legislazione svizzera sul riciclaggio di denaro prevede per tutte le relazioni d'affari (quindi anche, e non soltanto, quelle con PPE), l'obbligo di dare comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) qualora l'intermediario finanziario abbia il sospetto fondato che i valori patrimoniali in oggetto provengono da un crimine (art. 9 LRD). Gli intermediari finanziari hanno anche il diritto di comunicare semplici sospetti in tal senso (art. 305ter cpv. 2 del Codice penale svizzero; RS 311.0).

a. La vigilanza relativa all'osservanza dei suddetti obblighi di diligenza compete all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Nel 2011, in seguito agli avvenimenti legati alla Primavera araba, la FINMA ha colto l'occasione per verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari coinvolti, degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD nell'ambito delle loro relazioni d'affari con PPE. Tali controlli, insieme ad altre misure di sorveglianza, consentono di esaminare e verificare l'osservanza degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari nel quadro della vigilanza corrente degli istituti finanziari.

Il sistema di vigilanza svizzero soddisfa i requisiti internazionali, in particolare quelli fissati dal GAFI. Nel caso in cui, nonostante tali misure precauzionali, giungano in Svizzera valori patrimoniali di provenienza illecita, questi ultimi devono essere identificati e, nella misura del possibile, restituiti ai legittimi proprietari. La Svizzera dispone di strumenti di assistenza giudiziaria e/o di perseguimento penale a tale scopo. Il disegno di legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita adottato dal Consiglio federale il 21 maggio 2014 completa questo dispositivo e codifica la prassi svizzera nella gestione di "fondi di potentati".

b. Occorre tuttavia aggiungere che nemmeno un dispositivo di difesa completo può impedire con assoluta sicurezza l'arrivo sulla piazza finanziaria svizzera di valori patrimoniali di provenienza illecita. Ciò vale sia per i valori patrimoniali russi sia per quelli di tutti gli altri Paesi.

Risposta del Consiglio federale.