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Animali d'età superiore a 121 giorni sui mercati pubblici del bestiame da macello

14.3542 · Mozione · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la base legale in modo che gli animali d'età superiore a 121 giorni possano nuovamente venir smerciati sui mercati pubblici del bestiame da macello, applicando le stesse condizioni vigenti per gli animali d'età superiore a 161 giorni.

Begründung

Lo smercio di animali d'età compresa tra 120 e 160 giorni, destinati all'ingrasso di bestiame grosso, rappresenta un importante ramo di produzione per numerose aziende nella regione di montagna. A livello svizzero, un quarto circa (3000 capi) degli animali smerciati finora sui mercati pubblici rientrava in questa categoria. In seguito alla modifica delle basi legali, dal 1° luglio 2014 non è più possibile smerciare animali di tale categoria.

Un allevamento efficiente e la possibilità di collocare al momento giusto gli animali sui mercati pubblici hanno finora consentito ai produttori di realizzare un buon ricavo. Questo tipo di ripartizione del lavoro nel settore dell'ingrasso di bovini è sempre stato un elemento importante nell'interazione tra montagna e pianura. Il cambiamento di rotta costringe gli agricoltori a tenere più a lungo gli animali nell'azienda se vogliono smerciarli sull'importante piattaforma del mercato pubblico, fondamentale per spuntare un buon prezzo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli scorsi mesi il Consiglio federale ha modificato alcune disposizioni concernenti anche l'ingrasso e lo smercio di vitelli.

In virtù della versione rivista dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), dal 1° settembre 2013 i vitelli devono avere sempre accesso all'acqua e, dall'età di due settimane, devono avere foraggio grezzo a libera disposizione. La carne dei vitelli che hanno libero accesso al foraggio grezzo è di colore rossiccio. Diventa quindi più difficile differenziare la carne di un vitello da quella di un manzo giovane sulla base del colore. I rappresentanti dei produttori, dei trasformatori, dei consumatori e delle autorità, sotto la guida della protezione svizzera degli animali (PSA), hanno elaborato delle soluzioni durante tre "vertici sui vitelli", stabilendo valori limite per il colore della carne di vitello e definendo l'età massima di macellazione di 160 giorni come nuovo criterio di qualità.

Il Consiglio federale ha pertanto tenuto conto della soluzione consensuale della categoria interessata e ha innalzato di 40 giorni la categoria di età degli animali della specie bovina nell'ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91) "fino a 120 giorni", portandola a "fino a 160 giorni".

Il Consiglio federale ha altresì modificato l'ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341). Dal 1° luglio 2014 possono essere designati mercati pubblici per gli animali della specie bovina solo quelli con animali che al momento della presentazione hanno un'età superiore a 160 giorni. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, dal 1° gennaio 2012, la qualità dei vitelli sui mercati pubblici non viene più classificata e di conseguenza non è più possibile stabilire un prezzo di stima attendibile per ogni vitello da macello e svolgere una vendita all'asta così come intesa dal legislatore. Diverse ispezioni condotte senza preavviso dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG hanno mostrato che per la maggior parte dei vitelli presentati si svolgevano vendite all'asta fittizie, poiché l'acquirente era già noto prima del mercato.

La mozione chiede che gli animali di età superiore a 121 giorni possano essere nuovamente presentati sui mercati pubblici, applicando le stesse condizioni previste per gli animali di età superiore a 161 giorni. Nella motivazione alla mozione si parla soltanto di vitelli ("Fresser") d'età compresa tra 120 e 160 giorni. Il Consiglio federale parte pertanto dal presupposto che tali vitelli saranno di nuovo presentati sui mercati pubblici del bestiame da macello, classificati in maniera neutrale, venduti all'asta singolarmente e computati come prestazione all'interno del Paese giusta l'articolo 48 capoverso 2 della legge sull'agricoltura (RS 910.1).

I vitelli in questione non sono definiti nel diritto svizzero. In vista di un'eventuale attuazione della mozione occorrerebbe in primo luogo stabilire a livello di ordinanza le caratteristiche che consentono di distinguerli dai vitelli da macello. Il Consiglio federale ritiene che, dopo la presentazione su un mercato pubblico del bestiame da macello, i vitelli d'età compresa tra 120 e 160 giorni dovrebbero essere ingrassati almeno sei mesi in un'azienda a titolo di periodo di attesa, prima di poter essere computati una seconda volta come prestazione all'interno del Paese al momento della macellazione. Il Consiglio federale ritiene che il controllo dell'adempimento di tale condizione possa avvenire soltanto mediante la banca dati sul traffico di animali (BDTA). A tale scopo sarebbe necessario adeguarla.

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che, vista la difficoltà di delimitare i vitelli in questione rispetto ai vitelli da macello, l'attuazione della mozione comporterebbe un dispendio finanziario, tecnico e amministrativo troppo elevato. Tale dispendio supplementare è sproporzionato, considerato che i vitelli d'età compresa tra 120 e 160 giorni sono solo 3000, vale a dire l'1 per cento circa di tutte le rimonte da ingrasso necessarie annualmente nell'ingrasso di bestiame grosso.

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza regionale della produzione di tali vitelli in alcune zone dell'Oberland bernese. Per esigenze regionali specifiche potrebbero essere valutate possibilità alternative e di diritto privato per promuoverne la vendita. Progetti innovativi, lungimiranti e con un impatto sulla catena di valore in questo settore, come ad esempio lo sviluppo di una piattaforma per lo smercio di vitelli d'età compresa tra 120 e 160 giorni, potrebbero, di base, essere promossi nell'ambito degli strumenti di politica agricola esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.