14.3553 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'alcool (limitazione della pubblicità per le bevande distillate), la Regia federale degli alcool applica una prassi eccessivamente restrittiva e formalistica. L'articolo 42b capoverso 3 lettera g di detta legge vieta la pubblicità per le bevande distillate "sugli imballaggi e sugli oggetti d'uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse". Per interpretazione a contrario, ne consegue che la pubblicità è autorizzata sugli imballaggi e sugli oggetti d'uso che presentano una connessione con le bevande distillate. Questo nesso esiste innegabilmente nel caso dei sacchetti distribuiti alla vendita di bevande distillate per il trasporto di queste bevande.
Secondo la Regia federale degli alcool, tuttavia, le iscrizioni pubblicitarie sono autorizzate soltanto sui sacchetti che servono esclusivamente al trasporto di bevande distillate e non vengono utilizzati per il trasporto di altra merce. Siccome questi sacchetti possono essere riutilizzati per trasportare altra merce, a partire dal 2015 la Regia federale degli alcool intende vietare in modo generalizzato qualsiasi pubblicità a favore di bevande distillate sui sacchetti di carta e di plastica.
Su queste premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Ritiene che sussista un serio rischio che il riutilizzo di sacchetti recanti iscrizioni pubblicitarie a favore dei distillati influisca sul consumo di bevande alcoliche dei consumatori interessati?
2. Approva la prassi restrittiva della Regia federale degli alcool che mira a istituire un divieto generalizzato della pubblicità connessa alle bevande distillate sui sacchetti della spesa?
3. Che cosa ne pensa del fatto che in tutta evidenza il divieto di determinati oggetti pubblicitari non è riservato al legislatore ma viene deciso a discrezione anche da certe unità dell'amministrazione federale?
4. Come può fare una ditta che produce o distribuisce bevande distillate per reclamizzare questi prodotti (legali) e a creare marchi, se sarà ben presto vietata qualsiasi pubblicità?
5. È disposto a intervenire presso la Regia federale degli alcool chiedendo di rinunciare alla suddetta prassi formalistica a favore di un'applicazione più sensata dell'articolo 42b della legge sull'alcool?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La pubblicità per bevande spiritose su oggetti d'uso per consumatori può effettivamente fornire un incentivo all'acquisto e al consumo di bevande spiritose. Allo scopo di impedire che oggetti d'uso quotidiano possano essere utilizzati come piattaforma pubblicitaria per il commercio di questo tipo di bevande, il legislatore ha emanato l'articolo 42b capoverso 3 lettera g della legge sull'alcool (LAlc; RS 680). Secondo questa disposizione è vietata la pubblicità su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o che non hanno nessuna connessione con esse. Le borse della spesa destinate al trasporto di bevande spiritose e che di conseguenza sono costituite di materiali resistenti vengono rimesse al consumatore in occasione dell'acquisto di un prodotto. L'esperienza mostra che queste borse della spesa vengono utilizzate più volte per il trasporto di altri oggetti. In tal modo si produce l'effetto pubblicitario combattuto dalla legge. Tali borse della spesa devono pertanto essere classificate come gli altri oggetti d'uso ed essere sottoposte alle limitazioni della LAlc.
2. La Regìa federale degli alcool (RFA), in qualità di autorità esecutiva della legge sull'alcool, attua unicamente le disposizioni della legislazione attualmente in vigore. In occasione della revisione totale della legge sull'alcool attualmente in corso, le Camere federali hanno deciso di adottare la proposta del Consiglio federale di riprendere nella nuova legge sul mercato dell'alcol (art. 4 cpv. 1 lett. b n. 1; legge sul mercato dell'alcol, Boll. Uff. 2013 S 283, Boll. Uff. N 1523) la disposizione riguardante la pubblicità di bevande spiritose su oggetti d'uso.
Un divieto generale per le borse della spesa non esiste; solo la pubblicità per bevande spiritose non è autorizzata. Le borse della spesa possono essere vendute purché riportino solo la pubblicità della ditta (ad es. il suo logo).
3. Il compito dell'amministrazione è quello di applicare secondo il principio dalla parità di trattamento le leggi licenziate dal Parlamento. La prassi d'applicazione evolve parallelamente alle strategie pubblicitarie. In tal modo si vuole impedire che sorgano discriminazioni tra i partecipanti al mercato.
4. La pubblicità per bevande spiritose è di principio permessa. La pubblicità è assoggettata alle limitazioni di cui alla LAlc che si prefiggono di tutelare la salute pubblica. L'esperienza mostra che è possibile, all'interno delle limitazioni legali, costituire marchi con i dovuti accorgimenti pubblicitari.
5. La legge sull'alcool designa la RFA quale autorità d'esecuzione. Al riguardo questa è legata al principio della parità di trattamento. Sotto questo aspetto, non si possono ammettere determinate borse/sacchetti (della spesa con pubblicità per bevande spiritose) ed è possibile vietare ai consumatori finali determinati capi di vestiario, copricapi o adesivi per veicoli eccetera. La lettera della RFA del 22 maggio 2014 sulle borse della spesa, pubblicata sul suo sito Internet (http://www.eav.admin.ch/themen/00516/00528/index.html?lang=it) e spedita agli interessati, si prefigge di garantire la parità di trattamento. D'altra parte la RFA mette a disposizione dei partecipanti al mercato un servizio che consente loro di far verificare gratuitamente la compatibilità dei loro progetti pubblicitari con le disposizioni legali. Inoltre, la RFA ha concesso agli interessati un termine transitorio fino al 31 dicembre 2014 che in presenza di circostanze particolari potrà essere ulteriormente prorogato.
Risposta del Consiglio federale.