14.3556 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La piazza finanziaria svizzera occupa una posizione di spicco nel campo delle attività transfrontaliere di gestione patrimoniale. La domanda di servizi professionali e competitivi nel campo della gestione patrimoniale è in forte ascesa, in un contesto però in cui la concorrenza si fa sempre più aspra. Affinché la Svizzera possa salvaguardare la sua posizione di vantaggio, i fornitori di servizi finanziari devono poter offrire prestazioni confacenti alle esigenze della clientela.
Per i loro investimenti, le persone facoltose ricorrono spesso a veicoli finanziari con statuto di persona giuridica, grazie ai quali possono contare sulle competenze necessarie per valutare i rischi connessi agli investimenti. Questi veicoli devono poter essere classificati quali investitori qualificati.
La riveduta ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale riserva però lo statuto di gestore patrimoniale qualificato alle persone fisiche. La prassi fondata sul previgente diritto, che riconosceva questo statuto ai veicoli finanziari istituiti da privati, non è più applicabile. Di conseguenza, in Svizzera i veicoli finanziari organizzati professionalmente non hanno più accesso a determinati prodotti complessi, ad alto rischio ed elevato rendimento. L'introduzione di questa restrizione non sembra avere ragione d'essere, poiché limita la libertà dei suddetti veicoli sottoponendoli a una tutela più rigida rispetto ai privati, che possono ottenere in qualsiasi momento lo statuto di investitore qualificato. La piazza finanziaria svizzera perde in tal modo un importante segmento di clientela, abbandonando i relativi redditi alla concorrenza.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È disposto ad adottare le misure necessarie affinché la piazza finanziaria svizzera possa lottare ad armi pari con le piazze concorrenti nel settore della gestione patrimoniale internazionale?
2. È disposto a predisporre i necessari adeguamenti normativi affinché non solo i privati facoltosi ma anche i veicoli finanziari organizzati in forma di persona giuridica possano beneficiare dello statuto di investitore qualificato o professionale, come sulle altre importanti piazze finanziarie?
3. È disposto a procedere in tempi rapidi a un adeguamento dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale e a informare anticipatamente il settore in merito alle misure che intende adottare, affinché la FINMA possa continuare transitoriamente ad applicare la previgente prassi?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sugli investimenti collettivi (LICol) e l'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) non limitano lo statuto di investitore qualificato alle persone fisiche. Anche i veicoli privati di investimento che intervengono come persone giuridiche hanno accesso a questo statuto. Il Consiglio federale non intravede pertanto alcun motivo di adeguamenti regolatori.
Secondo l'articolo 10 capoverso 3 LICol si considerano in ogni caso investitori qualificati: a. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali; b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale; d. le imprese con tesoreria professionale. In caso di adempimento di determinate condizioni rientrano nel novero degli investitori qualificati anche le persone con un contratto di gestione patrimoniale e i privati facoltosi (art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol). Il Consiglio federale può inoltre designare anche altre categorie di investitori qualificati.
Rispetto alla precedente legislazione sui fondi di investimento la regolamentazione delle categorie di investitori qualificati ai sensi della LICol è più completa perché non comprende soltanto la vecchia categoria degli investitori istituzionali con tesoreria professionale, ma in particolare anche le imprese e le persone fisiche. La creazione esplicita della categoria delle imprese con tesoreria professionale ha codificato già all'atto dell'adozione della LICol nel 2006 la prassi della vecchia legislazione di concedere lo statuto di investitori qualificati anche alle imprese industriali e commerciali e ad altre imprese. Una tesoreria professionale esige al riguardo almeno una persona specializzata, con esperienza del settore finanziario, principalmente incaricata di gestire continuamente le risorse finanziares.
Risposta del Consiglio federale.