Pubblicazione e controllo obbligatorio delle cariche e delle occupazioni accessorie nonché della partecipazione finanziaria dei dirigenti dei PF all'interno di aziende
14.3621 · Mozione · 2014-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Tramite la modifica della relativa base legale il Consiglio federale è incaricato di:
1. rendere pubbliche tutte le attività e le occupazioni accessorie svolte dai dirigenti dei PF all'interno di aziende che operano nel loro settore di ricerca e di insegnamento, istituendo un obbligo attivo di informazione;
2. elaborare una soluzione vincolante per la dichiarazione degli investimenti patrimoniali (azioni, obbligazioni o altri impegni finanziari) dei dirigenti dei PF in aziende attive nel loro settore di ricerca e di insegnamento;
3. rendere accessibili al pubblico i suddetti interessi finanziari; il Consiglio federale è tenuto a verificare tutti i dettagli dell'obbligo di pubblicazione all'interno del messaggio;
4. provvedere affinché le scuole universitarie facciano rispettare questo dovere di pubblicità verificabile.
Begründung
La libertà della ricerca e dell'insegnamento è fondamentale. Il finanziamento privato della scienza è dunque legittimato soltanto se trasparente e rintracciabile. In aggiunta alla mozione Gilli 13.4040, l'obbligo di trasparenza dovrebbe essere esteso ai PF in quanto istituti decentralizzati dell'amministrazione federale giuridicamente autonomi. La Commissione federale delle finanze (CdF) ha esaminato la regolamentazione e la prassi delle università svizzere in merito alle attività accessorie, giungendo alla conclusione che è necessaria maggiore trasparenza per poter valutare i vantaggi e i rischi di tali attività. I professori della maggior parte delle università e dei PF possono esercitare, con gradi di occupazione diversi, attività accessorie private durante l'orario di lavoro. Secondo le stime della CdF, potenzialmente si tratta di circa 2500 persone. Mancano però gli strumenti per verificare se tali attività private sono svolte nell'interesse della scuola universitaria, se riguardano il settore di ricerca e di insegnamento del professore e se viene calcolato l'utilizzo delle infrastrutture. Un obbligo di informazione attivo sulle occupazioni accessorie e sulla partecipazione finanziaria dei dirigenti dei PF all'interno di aziende contribuirebbe a colmare l'urgente bisogno di trasparenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La libertà della ricerca e dell'insegnamento è un principio fondamentale del settore dei PF e la sua tutela è una delle priorità del Consiglio federale. A questo riguardo è necessario prestare la debita attenzione all'esercizio delle cariche e delle occupazioni accessorie. Il Consiglio federale non si oppone all'attribuzione di mandati ai dirigenti dei PF (p. es. appartenenza a consigli di amministrazione o di fondazioni), poiché ciò favorisce innegabilmente la cooperazione e l'interazione con il mondo dell'economia privata, uno degli obiettivi attribuiti dal Consiglio federale e dal Parlamento al settore dei PF e uno degli aspetti che attira personalità di spicco.
Il controllo delle cariche e delle attività accessorie dei membri delle direzioni dei politecnici e delle direzioni degli istituti di ricerca è disciplinato da numerosi testi legislativi ed è di competenza del consiglio dei PF ed eventualmente del dipartimento. Le istituzioni del settore dei PF dispongono a loro volta di strumenti per disciplinare e controllare le cariche e le attività accessorie del corpo docente. L'ordinanza sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12) stabilisce quali cariche e occupazioni accessorie vanno comunicate al consiglio dei PF in qualità di autorità superiore e in quali casi quest'ultimo debba inoltrare la comunicazione al dipartimento competente (per es. riduzione delle capacità di rendimento o possibili conflitti di interesse). Questa disposizione viene ripresa e approfondita nell'ordinanza sul settore dei PF (RS 414.110.3) secondo la quale devono essere notificate anche le cariche e le occupazioni accessorie che potrebbero danneggiare la reputazione del settore dei PF. L'ordinanza sul corpo professorale (RS 172.220.113.40) stabilisce che per essere membri del consiglio di amministrazione e della direzione di aziende, i professori devono richiedere l'autorizzazione del presidente del PF e qualora facciano ricorso a mezzi, laboratori o alla segreteria del PF per attività rimunerate devono versare un'indennità al politecnico. L'ordinanza sul personale del settore dei PF (RS 172.220.113) disciplina le cariche e le attività accessorie degli altri collaboratori di questo ramo. Infine le direttive del consiglio dei PF sulle occupazioni accessorie indicano la procedura che i membri della direzione devono seguire prima di accettare un mandato (occupazione accessoria).
Accogliendo la mozione Gilli 13.4040, "Parità di trattamento nella pubblicazione delle relazioni d'interesse", il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di rendere pubbliche le relazioni di interesse dei membri degli organi di direzione delle istituzioni della Confederazione. Il Consiglio federale è disposto a valutare come aumentare la trasparenza anche nel settore dei PF in merito alle relazioni di interesse dei membri degli organi di direzione delle istituzioni del settore dei PF nel loro settore di ricerca e di insegnamento. Per quanto riguarda le cariche accessorie dei docenti, invece, esistono già apposite disposizioni volte a prevenire eventuali conflitti di interesse. Un ampliamento della normativa sulla pubblicità dovrebbe garantire la proporzionalità e i diritti della personalità. Sarebbe inoltre necessario fare attenzione a non indebolire l'attrattiva del settore dei PF per le figure di spicco della ricerca internazionale. Il Consiglio federale chiederà le modifiche necessarie della normativa vigente nel quadro del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017-2020.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.