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14.3627 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Molti edifici non vengono risanati sotto il profilo energetico perché i proprietari non dispongono delle necessarie riserve. Introducendo l'obbligo di istituire un fondo di risanamento vincolato, in cui i proprietari di edifici poco efficienti dal punto di vista energetico versano ogni anno una determinata somma riservata all'ammodernamento degli edifici, è possibile risolvere il problema. Il contributo da versare nel fondo verrebbe calcolato in proporzione all'efficienza energetica di un edificio (classificazione CECE), garantendo così in prospettiva il finanziamento dei necessari ammodernamenti energetici alquanto onerosi. I proprietari di edifici efficienti (ad es. classificazione CECE A-C e/o edifici costruiti a partire da un determinato anno) sarebbero esonerati da tale obbligo. Il contributo non andrebbe né allo Stato né a terzi, ma alimenterebbe un fondo destinato unicamente al risanamento energetico dell'edificio, aumentando, di conseguenza, il valore di mercato dell'immobile. Nel caso di un passaggio di proprietà, verrebbe trasferito anche il contributo accumulato vincolato. Il contributo sarebbe inoltre esente da imposte.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo strumento?

2. Sarebbe più opportuno regolare il fondo destinato al risanamento energetico degli edifici a livello nazionale o cantonale? Per quali motivi?

3. Quali ripercussioni si prospettano sull'attività di risanamento, quali potrebbero essere gli ostacoli?

4. A quali autorità potrebbe essere affidata l'attuazione di questa misura?

5. Quali certificati costituiscono l'alternativa al CECE, in particolare per gli edifici non residenziali per cui non è previsto un CECE? Risulta problematico esonerare i proprietari di nuovi edifici dall'obbligo di istituire un fondo di risanamento?

6. Quali sarebbero gli effetti sugli introiti fiscali dello Stato, se ogni anno confluissero ad esempio 4 miliardi di franchi in un fondo di risanamento (considerando che anche secondo l'attuale legislazione le spese sono esenti da imposte, solo che l'esonero avviene al momento del risanamento)? In quale misura è possibile incrementare gli introiti fiscali, visto il valore dell'edificio/valore locativo della propria abitazione più elevato e considerate le attività legate all'ammodernamento (IVA, imposizione delle imprese, imposte sul reddito)?

7. Qual è la migliore opzione: fondo individuale o fondo societario?

8. Quali sarebbero le ripercussioni sui mercati finanziari, se ogni anno confluissero 4 miliardi di franchi nei fondi di risanamento a destinazione vincolata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Vantaggi: il risanamento degli edifici offre un grande potenziale di risparmio energetico. Introducendo l'obbligo d'istituzione di fondi vincolati per promuovere il risanamento energetico degli edifici, sarebbero incentivati i risanamenti globali. I contributi versati ogni anno verrebbero dedotti dal reddito imponibile. In seguito l'intero contributo vincolato accumulato potrebbe essere riscosso esentasse. L'obbligo d'istituzione di fondi vincolati presupporrebbe un certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) per tutti i tipi di edifici abitativi. Tale sistema consentirebbe di intervenire su edifici in pessimo stato sotto il profilo energetico.

Svantaggi: i proprietari di immobili verrebbero limitati nella libertà di impegnare i mezzi finanziari disponibili in altri investimenti o nel consumo. Come già nel caso degli attuali incentivi fiscali per il risanamento degli edifici sotto il profilo energetico, non risultano chiari gli effettivi risparmi fiscali e nemmeno le perdite fiscali. L'attuazione della misura sarebbe sicuramente molto più onerosa. Occorrerebbe infatti controllare l'effettivo versamento dei contributi come anche l'utilizzo conforme allo scopo previsto. Inoltre, stando sempre alla proposta, i versamenti non verrebbero distribuiti in modo lineare su un determinato arco di tempo, ma calcolati in base allo stato dell'edificio, situazione che richiederebbe un controllo accurato del processo di attuazione. Dal punto di vista fiscale dovrebbe essere garantito che i mezzi finanziari già agevolati nell'ambito dell'obbligo d'istituzione di fondi vincolati, al momento dell'utilizzo conforme allo scopo previsto non vengano nuovamente detratti dal patrimonio privato come spese per risanamenti energetici. Questo problema si è già presentato nel quadro dell'iniziativa popolare sul risparmio per l'alloggio, respinta da popolo e cantoni l'11 marzo 2012. L'iniziativa contemplava infatti agevolazioni per misure edilizie di risparmio energetico analoghe, valutate in modo critico dal Consiglio federale nelle spiegazioni. Il problema della duplice agevolazione fiscale si presenta anche per quanto riguarda il patrimonio commerciale. In caso di divorzio, o per le economie domestiche di pensionati che dispongono di una liquidità limitata, l'obbligo d'istituzione di fondi vincolati rappresenta inoltre una vera e propria sfida a livello finanziario. Inoltre occorre sottolineare che i proprietari immobiliari nelle varie fasce di reddito beneficerebbero di detrazioni fiscali variabili, in base al proprio grado di progressione fiscale. Nella stessa situazione i proprietari con un reddito più elevato potrebbero beneficiare di maggiori agevolazioni rispetto ai proprietari con un reddito inferiore. Andrebbero approfonditi anche gli aspetti di diritto costituzionale, soprattutto l'entità dell'intervento sui diritti di proprietà, sulla libertà economica, sulla competenza dei cantoni e sul settore degli edifici. Se l'obbligo d'istituzione di fondi vincolati dovesse essere introdotto a livello nazionale, non sarebbero sufficienti le competenze accordate alla Confederazione in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.); poiché per le misure che riguardano il consumo di energia negli edifici sono competenti soprattutto i cantoni, dovrebbe essere modificato l'articolo costituzionale. Per di più si dovrebbe esaminare in che misura l'obbligo d'istituzione di fondi vincolati interferirebbe con gli strumenti di politica climatica aventi lo stesso scopo, quali i programmi d'incentivazione (in primo luogo il Programma edifici) e la tassa sul CO2 sui combustibili oppure il futuro sistema d'incentivazione previsto dalla Strategia energetica 2050. Secondo la letteratura scientifica non sempre i risanamenti degli edifici sono ostacolati dalla mancanza di mezzi finanziari; molto spesso ai proprietari immobiliari mancano le necessarie informazioni sul diritto di locazione e fiscale. Inoltre, nel caso di grandi lavori di risanamento, spesso i proprietari di un immobile si trovano a dover risolvere conflitti non indifferenti con i locatari.

2./4. Come sottolineato nella risposta 1, la competenza per il settore degli edifici spetta ai cantoni. Allo stato attuale l'onere maggiore dell'attuazione ricadrebbe pertanto sulle autorità fiscali cantonali e sui servizi cantonali dell'energia.

3. Tale misura promuoverebbe innanzitutto i risanamenti globali e meno i risanamenti graduali. Essa dovrebbe inoltre essere coordinata con gli attuali strumenti previsti dal diritto di locazione e fiscale, con la tassa sul CO2 e il Programma edifici.

5. Attualmente i cantoni stanno valutando la possibilità di estendere il CECE anche ad altre categorie di edifici. Non esiste altro sistema di benchmarking che potrebbe fungere da riferimento per l'introduzione dell'obbligo d'istituzione dei fondi vincolati. La misura dovrebbe interessare anche i nuovi edifici, visto che lo scopo è di effettuare accantonamenti a lungo termine.

6. Non è possibile stimare le ripercussioni finanziarie a causa dei troppi parametri non definiti. La Confederazione, i cantoni e i comuni dovrebbero comunque mettere in conto minori entrate fiscali.

7. Per minimizzare l'onere legato all'attuazione e rispettare il diritto di proprietà, dovrebbe essere privilegiata la variante individuale.

8. Secondo la Banca nazionale svizzera il patrimonio delle economie domestiche private è composto da circa 2000 miliardi di franchi di crediti (diversi prodotti bancari come conti e fondi) e 1 500 miliardi di franchi in valori patrimoniali immobiliari. In confronto alla somma dei crediti ipotecari registrata in Svizzera (869 miliardi di franchi nel 2013), i contributi dei fondi risulterebbero insignificanti. Le ripercussioni sul mercato dei capitali di un accumulo di 4 miliardi di franchi sarebbero pertanto piuttosto esigue. In teoria potrebbe prodursi un effetto sostitutivo, poiché gli investimenti all'infuori del mercato immobiliare verrebbero convogliati nei fondi vincolati per promuovere il risanamento energetico degli edifici. È tuttavia molto difficile valutare tale effetto.

Risposta del Consiglio federale.