14.3648 · Interpellanza · 2014-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo una nuova norma, a partire dal 2015 Confederazione, cantoni, comuni e imprese ferroviarie dovranno versare un indennizzo ai proprietari immobiliari esposti al rumore eccessivo causato dal traffico stradale o ferroviario, e ciò potrebbe costare oltre 19 miliardi di franchi.
Nel novembre 2013, la trasmissione "10 vor 10" della SRF ha rivelato un documento interno dell'Ufficio federale dell'ambiente che tra l'altro precisa che la parte più consistente degli indennizzi (14,5 miliardi di franchi) verrebbe versata a causa di strade troppo rumorose. Questi costi sarebbero a carico soprattutto di cantoni e comuni, in quanto proprietari della maggior parte degli assi stradali.
1. Su quale base legale e relativa ordinanza saranno fissati gli indennizzi e i termini di risanamento?
2. In che forma sarà versato l'indennizzo: sotto forma di importo fisso e una tantum o di importo annuo?
3. Avranno diritto a un indennizzo anche i proprietari che al momento dell'acquisto di un immobile hanno beneficiato di una minusvalenza per effetto dell'ubicazione dello stesso in prossimità di una strada rumorosa?
4. Qual è la posizione dei cantoni in merito a queste nuove indennità?
5. Questa nuova norma di compensazione del rumore è inevitabile?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Il diritto a un indennizzo per i proprietari di immobili esposti a rumore eccessivo, oggetto dell'interpellanza, non risulta da una nuova norma bensì dalla situazione giuridica esistente, secondo la quale chi subisce rumore eccessivo può nel singolo caso far valere il diritto a un indennizzo una tantum per il deprezzamento del suo immobile causato dall'inquinamento fonico. Questo indennizzo si fonda sulle disposizioni in materia di diritto privato di vicinato (art. 679 in combinato disposto con l'art. 684 CC) e di diritto di espropriazione. Per la valutazione delle richieste di indennizzo, il Tribunale federale ha definito dei criteri: l'inquinamento fonico deve superare il valore limite d'immissione, il danno deve essere di una certa entità e l'inquinamento fonico non doveva essere prevedibile. Se questi presupposti sono soddisfatti, il proprietario dell'immobile ha diritto a una prestazione una tantum in capitale.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che per principio non sussiste alcun diritto di indennizzo per le infrastrutture pubbliche esistenti prima della scadenza dei termini legali di risanamento. I termini di risanamento sono fissati nell'articolo 17 capoverso 4 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (RS 814.41); sono, ad esempio, il 31 marzo 2015 per le strade nazionali e il 31 marzo 2018 per le strade principali nonché per le altre strade. Decorsi i termini di risanamento, ai proprietari degli impianti potrebbero pertanto essere imputati ingenti costi d'indennizzo a causa dell'espropriazione di diritti vicinato. Gli importi menzionati dall'autore dell'interpellanza risultano da una stima dei costi potenziali secondo la giurisprudenza attuale. Un'ulteriore dilazione dei termini di risanamento non potrebbe impedire le pretese di indennizzo.
4. La situazione giuridica attuale è soggetta a numerose critiche e ha suscitato vari interventi politici che chiedevano di migliorare il sistema di indennizzo. Pertanto, il 16 maggio 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di esaminare una riforma di detto sistema. Una consultazione preliminare dall'UFAM in seno alla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente ha evidenziato che i cantoni sono sostanzialmente favorevoli a una nuova regolamentazione del sistema di indennizzo per danni causati dall'inquinamento fonico, attualmente insoddisfacente. La maggioranza dei cantoni respinge tuttavia la soluzione proposta ed invita la Confederazione a considerare una regolamentazione normativa ai sensi dell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale.
5. L'obbligo di indennizzo deriva essenzialmente dalla garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione federale (RS 101). Una nuova regolamentazione del sistema di indennizzo per danni causati dall'inquinamento fonico presuppone una modifica degli atti legislativi. Pertanto, sarebbe necessario sottoporre il progetto a consultazione e, infine, spetterebbe al Parlamento elaborare un'eventuale nuova regolamentazione. Alla luce dell'esito della consultazione preliminare dei cantoni, il DATEC sta esaminando altre possibilità di risolvere la problematica degli indennizzi per danni causati dall'inquinamento fonico.
Risposta del Consiglio federale.