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Anche la FINMA vigila in modo regolare sul settore delle assicurazioni comple-mentari contro le malattie in Svizzera?

14.3650 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro della legge concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie, il Consiglio federale propone che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vegli anche sui gruppi assicurativi, ciò significa anche sull'offerta assicurativa complementare delle assicurazioni che garantiscono l'assicurazione sociale contro le malattie e le complementari. In effetti, sembra che la FINMA metta maggiormente l'accento sulla vigilanza delle assicurazioni private estere che sulle casse malati che garantiscono anche le complementari in Svizzera. In questo senso, l'intervento della FINMA nel quadro del dossier Assura/Supra avrebbe avuto carattere eccezionale.

1. Il Consiglio federale può confermare che la FINMA ha deciso di concentrare le sue forze sulla vigilanza delle assicurazioni private estere?

2. Il governo può confermare che la vigilanza sulle casse malati che offrono le complementari avviene solo in maniera eccezionale, come ad esempio nel dossier Assura/Supra?

Stellungnahme des Bundesrates

Le imprese di assicurazione che offrono l'assicurazione complementare contro le malattie rientrano nel campo di applicazione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e sottostanno pertanto alla vigilanza della FINMA. Il progetto concernenente la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non prevede del resto alcuna nuova ripartizione delle competenze tra la FINMA e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La prima continua ad essere competente per la vigilanza delle assicurazioni complementari contro le malattie e l'UFSP è competente per l'assicurazione sociale contro le malattie. Tuttavia, con la vigilanza sui gruppi assicurativi prevista nella LVAMal, l'UFSP riceverà la competenza di sorvegliare i flussi finanziari e le transazioni tra la cassa malati, che gestisce l'assicurazione sociale contro le malattie, e le altre unità del gruppo.

Le normative della LSA si prefiggono di tutelare gli assicurati contro i rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e contro gli abusi. La FINMA provvede pertanto anche nel caso dell'assicurazione complementare contro le malattie a garantire la solvibilità delle imprese e a punire gli abusi. In ambito di assicurazione complementare contro le malattie la LSA prevede inoltre un controllo amministrativo preventivo delle tariffe e delle condizioni generali di assicurazione (CGA). Le tariffe (premi) vengono approvate unicamente se si situano in un quadro che garantisca, da un canto, la solvibilità delle singole imprese di assicurazione e protegga, d'altro canto, gli assicurati contro gli abusi (art. 38 LSA). Tramite la verifica sistematica e preventiva delle CGA, la FINMA garantisce peraltro che esse siano redatte in maniera comprensibile e compatibile con la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

La FINMA si avvale di un concetto uniforme di vigilanza delle imprese di assicurazione assoggettate e attribuisce un valore elevato alla loro vigilanza. Una speciale unità appositamente predisposta provvede all'attuazione degli obiettivi della legislazione in materia di vigilanza menzionati più sopra per quanto riguarda gli assicuratori nel campo dell'assicurazione complementare contro le malattie. In caso di irregolarità, in passato la FINMA disponeva correzioni. Queste prevedevano, ad esempio, adeguamenti tariffari, modifiche della struttura organizzativa, coperture supplementari del cosiddetto patrimonio vincolato o anche adeguamenti delle CGA. I rapporti annuali della FINMA orientano poi regolarmente sulla vigilanza e su determinati interventi nel settore dell'assicurazione complementare contro le malattie.

Sulla scorta di quanto esposto si può rispondere negativamente a entrambe le domande.

Risposta del Consiglio federale.

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