Lexipedia

14.3665 · Mozione · 2014-08-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di revisione del Codice penale con il contenuto seguente:

Articolo 260bis capoverso 1 lettera fbis (nuovo)

1. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

a.-f. invariate

fbis. Atti sessuali con fanciulli (art. 187);

g.-j. invariate

2. e 3. invariati

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede di riprendere la fattispecie "Atti sessuali con fanciulli" (art. 187 CP, RS311.0) nell'elenco dei reati punibili in virtù dell'articolo 260bis CP (Atti preparatori punibili).

Di norma la preparazione di un reato è punibile soltanto in presenza almeno di un tentativo, ossia se l'autore ha compiuto l'ultimo passo decisivo e irreversibile. L'articolo 260bis CP costituisce un'eccezione per un elenco esaustivo di reati gravi nella misura in cui anticipa la punibilità e commina pene già per determinati atti preparatori qualificati, ossia disposizioni concrete di natura tecnica od organizzativa. Si tratta di reati particolarmente gravi, la cui commissione è di norma correlata a preparativi complessi e onerosi. Ne risulta che la disposizione figura nel titolo "Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica" e la sua violazione è punita severamente (pena detentiva fino a 5 anni). L'articolo 260bis CP riguarda pertanto un numero limitato di crimini particolari e andrebbe applicato soltanto a tali reati. L'estensione della punibilità agli atti preparatori è problematica dal punto di vista dello Stato di diritto e dovrebbe limitarsi a casi eccezionali.

La norma penale prevista all'articolo 187 CP non può essere considerata altrettanto grave degli atti di cui all'articolo 260bis CP. Ciò risulta, da un lato, dalle pene comminate. Gli atti sessuali con fanciulli sono sanzionati con una pena detentiva fino a cinque anni analogamente agli atti preparatori punibili in virtù dell'articolo 260bis CP. Se l'articolo 187 CP fosse ripreso nell'elenco di cui all'articolo 260bis CP, l'autore di un semplice atto preparatorio sarebbe passibile della medesima pena comminata se avesse portato a termine il suo comportamento colpevole, il che non è giustificato. Dall'altro lato, l'adempimento della fattispecie penale dell'articolo 187 CP non è quasi mai correlato a disposizioni concrete di natura tecnica od organizzativa ai sensi dell'articolo 260bis CP o è difficilmente immaginabile in relazione ad atti sessuali con minorenni.

Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione di Lanzarote il Consiglio federale ha già esaminato approfonditamente la necessità di anticipare la punibilità di atti sessuali con minorenni, giungendo alla conclusione che non era il caso. Tale valutazione è tuttora valida.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.