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14.3691 · Mozione · 2014-09-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che escluda dall'aiuto sociale, per un periodo iniziale da tre a cinque anni dall'entrata in Svizzera, gli immigrati provenienti da Paesi terzi.

Begründung

Secondo la legge federale sugli stranieri, la dipendenza dall'aiuto sociale può comportare la perdita del titolo di soggiorno. Il legislatore manifesta pertanto già oggi la volontà di impedire che gli immigrati ricorrano all'aiuto sociale. Tuttavia, nel 2012 il 32 per cento dei beneficiari dell'aiuto sociale erano immigrati da Paesi terzi (a fronte del 14 per cento di immigrati da Paesi UE/AELS). La quota dei cittadini di Stati terzi che fanno capo all'aiuto sociale era pari all'11,6 per cento a fronte di una media svizzera di appena il 3,1 per cento.

Occorre pertanto fare in modo che gli immigrati da Paesi terzi non possano ricorrere all'aiuto sociale perlomeno per un periodo iniziale da tre a cinque anni. In tal modo si escluderebbe finalmente in maniera sistematica l'immigrazione quasi diretta nel nostro sistema sociale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 115 della Costituzione federale (RS 101) l'assistenza agli indigenti compete ai cantoni. L'aiuto sociale pubblico è pertanto disciplinato nelle leggi cantonali.

Nell'ambito del dibattito concernente una legge quadro sull'aiuto sociale, il Parlamento si è rifiutato di conferire alla Confederazione una competenza normativa (mozione CSSS-N 12.3013, "Legge quadro sull'aiuto sociale"). Nel parere del 18 dicembre 2013 il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto a esaminare in un rapporto in che misura una legge quadro sull'aiuto sociale potrebbe essere utile ai cantoni (postulato CSSS-N 13.4010, "Legge quadro sull'aiuto sociale"). L'esame riguarderà anche la base costituzionale per una competenza legislativa federale.

Attualmente il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini di Paesi terzi può essere limitato in maniera generalizzata soltanto dal legislatore cantonale (cfr. anche il parere sul postulato del gruppo liberale-radicale 14.3463, "Regolazione intelligente dell'immigrazione dai Paesi terzi"). Il diritto dei rifugiati riconosciuti di ricevere la medesima assistenza pubblica concessa ai cittadini dello Stato (art. 23 Convenzione sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30) e il diritto al soccorso d'emergenza (art. 12 della Costituzione) non possono tuttavia essere limitati.

Per il rilascio di un permesso di dimora occorre in linea di massima dimostrare di avere un posto di lavoro o di disporre di sufficienti mezzi finanziari. Fanno eccezione i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente il cui allontanamento non è ammissibile, possibile o ragionevolmente esigibile. Il Consiglio federale si propone tuttavia di migliorare l'integrazione delle persone del settore dell'asilo nel mercato del lavoro.

I cantoni hanno la possibilità di revocare o non prolungare un permesso se lo straniero percepisce prestazioni sociali (art. 62 lett. e e 63 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). Conformemente alla prassi del Tribunale federale occorre tenere conto del principio di proporzionalità, verificando la responsabilità per la situazione, la durata del soggiorno e il rischio concreto di una futura dipendenza dall'aiuto sociale.

Secondo il diritto vigente, non è ammissibile revocare un permesso di domicilio in caso di dipendenza dall'aiuto sociale se l'interessato soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr). Si intende abrogare questa disposizione nell'ambito della revisione della LStr rinviata al Consiglio federale (13.030 Legge sugli stranieri. Modifica. Integrazione). Il Consiglio federale è stato tra l'altro incaricato dal Parlamento di riprendere nel messaggio aggiuntivo questa richiesta dell'iniziativa parlamentare 08.450, "Maggior margine di manovra per le autorità".

Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la Confederazione non dispone della competenza costituzionale per escludere in maniera generalizzata dall'aiuto sociale le persone provenienti da Paesi terzi. Il diritto in materia di stranieri consente inoltre già in maniera sufficiente di tenere conto della dipendenza dall'aiuto sociale al momento della decisione in merito al soggiorno in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.