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14.3720 · Interpellanza · 2014-09-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande relativamente alla rimozione dei passaggi pedonali:

1. In che modo pensa di garantire il mantenimento e la sicurezza dei passaggi pedonali e di evitare che vengano rimossi solo per aggirare l'obbligo di risanamento?

2. Secondo la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) i passaggi pedonali sono parte integrante della rete dei percorsi pedonali. È possibile rimuoverli senza sostituirli? In che modo viene fatto rispettare l'obbligo di sostituzione?

3. La collocazione o rimozione dei passaggi pedonali costituisce un provvedimento in materia di circolazione stradale con carattere prescrittivo: poiché in corrispondenza delle strisce pedonali i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni, rimuoverle significa privare i pedoni di tale diritto. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso che la modifica di un provvedimento in materia di circolazione debba essere pubblicata?

Begründung

A seguito dei numerosi incidenti che hanno visto coinvolti i pedoni in corrispondenza dei passaggi pedonali, molti cantoni hanno disposto una verifica della sicurezza degli attraversamenti presenti nel loro territorio. In un numero spaventoso di casi sono emerse lacune in parte anche eclatanti.

Le strisce pedonali sono punti di attraversamento della strada in cui i pedoni hanno il diritto di precedenza. Sono molto più di semplici strisce gialle dipinte sulla carreggiata: in termini giuridici sono opere a tutti gli effetti e come tali devono seguire il normale iter di pianificazione, messa a concorso, autorizzazione e realizzazione. La loro configurazione concreta è disciplinata da norme che ne garantiscono la sicurezza. Anche la loro rimozione è un provvedimento soggetto all'obbligo di pubblicazione.

Invece di investire nella sicurezza dei pedoni, alcuni cantoni hanno deciso semplicemente di rimuovere i loro attraversamenti senza sostituirli. Così facendo, però, non risolvono il problema, in quanto le strade non diventano più sicure: i pedoni, infatti, pur venendo privati del diritto di precedenza, continueranno ad attraversare la strada in quello stesso punto, che è il logico punto di attraversamento definito dalla stessa rete dei percorsi pedonali, la quale collega e rende accessibili quartieri residenziali, luoghi di lavoro, asili e scuole, fermate dei trasporti pubblici, edifici pubblici, luoghi di ricreazione e negozi, ecc. Le strisce pedonali sono parte integrante della rete dei percorsi pedonali e pertanto, in caso di rimozione, soggette all'obbligo di sostituzione sancito dalla LPS.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È noto che un numero considerevole di passaggi pedonali non è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. Poiché rappresentano punti pericolosi della rete stradale, i proprietari delle strade, vale a dire in particolare i cantoni e i comuni, sono tenuti a elaborare un piano per il loro risanamento, come previsto dall'articolo 6a capoverso 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Il loro risanamento è quindi prioritario. Tuttavia, se l'adeguamento alle norme attuali dovesse richiedere interventi sproporzionati, è ammessa anche la loro rimozione. In tal caso occorre valutare la possibilità di sostituirli con un altro tipo di attraversamento pedonale, il più sicuro possibile, senza diritto di precedenza.

2. L'articolo 7 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704) prevede la possibilità di rimuovere i passaggi pedonali facenti parte di una rete di percorsi pedonali tra quelle indicate negli appositi piani soltanto se le autorità competenti, tenendo conto delle condizioni locali, provvedono a una loro adeguata sostituzione (obbligo di sostituzione). Per gli altri passaggi pedonali il diritto federale non impone alcun obbligo di sostituzione, che potrebbe invece essere previsto dal diritto cantonale.

3. Ai sensi dell'articolo 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) la collocazione o rimozione di segnali con carattere di prescrizione deve essere preceduta da apposita pubblicazione da parte dell'autorità competente, non necessaria, invece, per semplici modifiche alla segnaletica orizzontale. Poiché le strisce pedonali rientrano in questa categoria, il diritto federale non prevede alcun obbligo di pubblicazione per la loro posa o rimozione, a differenza del diritto di superficie cantonale, che può imporlo qualora il passaggio pedonale faccia parte di un progetto soggetto a tale obbligo. Per i casi di posa o rimozione di strisce pedonali non soggetti all'obbligo di pubblicazione il diritto federale garantisce quantomeno la possibilità di opporsi in un secondo momento (art. 106 OSStr.). Il Consiglio federale ritiene adeguata la regolamentazione attuale.

Risposta del Consiglio federale.