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14.3830 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Al Consiglio federale viene chiesto di sostituire nell'articolo 11 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) il termine "bandita federale di caccia" con "zona federale di protezione per la fauna selvatica".

Begründung

Nella legislazione federale, le bandite federali di caccia sono uno strumento importante per la protezione della biodiversità. Il termine "bandita di caccia" non è tuttavia più al passo con i tempi. Nonostante anche in futuro tali territori saranno zone in cui la caccia è proibita, non si tratta più esclusivamente di proteggere la fauna da interventi di caccia. Al giorno d'oggi, le specie selvatiche e quelle protette devono essere tutelate in egual misura da svariati disturbi e interventi. Secondo la Strategia biodiversità Svizzera, le zone interessate devono offrire spazi vitali il più possibile tranquilli e sono parte dell'infrastruttura ecologica. Rinominando le "bandite di caccia" in "zone di protezione per la fauna selvatica", dovranno essere adeguate di conseguenza anche le disposizioni d'esecuzione e sarà possibile esaminare nuove possibilità per garantire la funzione di protezione di dette zone.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.