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14.3848 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito di un riforma del diritto di famiglia, la Francia ha incaricato la sociologa Irène Théry di stilare un rapporto sui recenti cambiamenti in materia di filiazione. Il rapporto evoca, tra l'altro, la situazione di coloro che, in seno a numerose famiglie ricomposte, svolgono un ruolo educativo a margine dei legami diretti di filiazione, in particolare i patrigni e le matrigne. In Francia i nuovi partner del genitore non hanno in linea di massima né diritti né doveri nei confronti del figlio del loro coniuge o della persona con cui vivono. Il ruolo di "genitore di fatto" non è pertanto né riconosciuto né valorizzato, nonostante possa essere vissuto profondamente, sia sul piano materiale che su quello affettivo, dall'adulto e dal bambino. In tale contesto possono porsi delicate questioni legate all'esercizio dell'autorità parentale, a formalità amministrative o mediche, o ancora al diritto successorio. Il progetto di legge intendeva conferire uno statuto ai patrigni e alle matrigne al fine di chiarirne la situazione e facilitare la vita quotidiana famigliare. Un mandato educativo sotto forma di contratto notarile potrebbe in particolare permettere di formalizzare, in seno alla famiglia ricomposta, i diritti e i doveri di ciascuno, d'intesa con i genitori e nell'interesse del bambino.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tale rapporto? Quali insegnamenti ne trae per la Svizzera?

2. Quale statuto è conferito nel nostro Paese ai terzi che svolgono un ruolo educativo al di fuori dei legami diretti di filiazione?

3. Le famiglie in questione possono incontrare, nella vita quotidiana, difficoltà in relazione all'esercizio dell'autorità parentale, alle formalità amministrative o mediche, al diritto successorio o in altri ambiti?

4. Il Consiglio federale sarebbe disposto a valutare l'opportunità di chiarire la situazione di coloro che si assumono un ruolo di "genitore di fatto", avanzando proposte che permettano di rispondere alle difficoltà che le famiglie in questione possono incontrare o addirittura istituendo condizioni che consentano agli interessati di formalizzare la loro situazione?

5. Potrebbe integrare tali riflessioni nella risposta al postulato Tornare (13.3135) sullo sviluppo della politica famigliare o nei lavori in corso sulla revisione del diritto di famiglia?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4./5. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto "Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle" (Il diritto dinanzi ai nuovi valori di responsabilità generazionale), elaborato dal gruppo di lavoro "Filiation, origine, parentalité" presieduto dalla sociologa Irène Théry. Il rapporto, commissionato dal Ministero francese degli affari sociali e della sanità, competente in materia di famiglia, è stato pubblicato nell'aprile 2014.

La relazione tra l'evoluzione della famiglia nella società e quella del diritto, in particolare del diritto di famiglia, è stata oggetto di discussioni anche in Svizzera. In seguito all'accoglimento del postulato Fehr Jacqueline 12.3607, "Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno", che incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto sul tema, nel 2003 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha commissionato tre pareri giuridici. Inoltre, il 24 giugno 2014 l'UFG ha organizzato, in collaborazione con l'Università di Friburgo, il simposio "Avenir Familles", svoltosi in presenza della consigliera federale Simonetta Sommaruga e di rappresentanti del mondo giuridico, politico e della società civile. In tale occasione, dopo un'introduzione d'impronta sociologica, sono stati affrontati tre temi, ossia il matrimonio e il partenariato, la posizione del figlio e il mantenimento della famiglia. Il Consiglio federale presenterà il suo rapporto all'inizio del 2015.

2./3./5. Il Codice civile svizzero (CC; RS 210) riconosce due categorie di persone che, sebbene senza legame di filiazione con il minore, assumono di fatto responsabilità di cura, educazione e assistenza del minore nella vita quotidiana e che hanno pertanto il diritto di rappresentare i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale ove le circostanze lo esigano: il patrigno e la matrigna (art. 299 CC) e i genitori affilianti (art. 300 CC). Le due relative disposizioni sono state introdotte nel Codice civile in occasione della revisione del 25 giugno 1976 del diritto in materia di filiazione, entrata in vigore il 1° gennaio 1978 (RU 1977 237). Quanto all'obiettivo perseguito dall'introduzione dell'articolo 299 CC, il messaggio del 5 giugno 1974 spiega che "Quando il titolare dell'autorità parentale ... conclude un nuovo matrimonio, il nuovo coniuge, in più o meno ampia misura, partecipa inevitabilmente alle cure e all'educazione del figlio. Egli vi è d'altronde tenuto in virtù dell'obbligo matrimoniale d'assistenza (art. 159 cpv. 3 CC). Tuttavia, l'autorità parentale non gli spetta. Il suo statuto giuridico nei confronti del figlio, del coniuge e dei terzi è dunque debole e incerto. L'articolo 299 ... vi pone rimedio: i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i figliastri, compresa la rappresentanza ove le circostanze lo richiedano. È questo non soltanto un obbligo ma anche un diritto. Nella misura in cui le circostanze gli impongono la cura e l'educazione del figlio, il patrigno o la matrigna partecipa pure all'autorità parentale. Ciò favorisce l'integrazione della famiglia fondata dal nuovo matrimonio" (FF 1974 II 78). La legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD; RS 211.231) riconosce il medesimo diritto al partner registrato del detentore dell'autorità parentale (art. 27 cpv. 1 LUD). Ciò non vale invece per il convivente del detentore dell'autorità parentale, a cui il diritto svizzero non riconosce lo statuto di "patrigno o matrigna".

Il Consiglio federale non nega tuttavia l'importanza della relazione che può instaurarsi tra il minore e il convivente del detentore dell'autorità parentale. Nell'avamprogetto di revisione del diritto in materia di adozione, ha in particolare proposto di estendere la possibilità di adottare il figlio del partner - attualmente riservata alle persone coniugate - non soltanto alle persone in unione domestica registrata ma anche, come variante, alle persone che conducono di fatto una vita di coppia.

Risposta del Consiglio federale.