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Concessione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. Basi legali più precise

14.3880 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a precisare le basi legali per la concessione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori in modo tale che gli aiuti finanziari siano concessi solo alle organizzazioni che forniscono ai consumatori esclusivamente informazioni oggettive e corrette, eseguono test comparativi sui prodotti e concludono convenzioni sulle dichiarazioni.

Begründung

Attualmente alcune organizzazioni dei consumatori assumono un ruolo politico: operano a fini politici cercando di influenzare l'opinione pubblica o, addirittura, alleandosi con partiti e altre organizzazioni.

Questo comportamento non corrisponde al senso degli articoli 5-8 della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC). Le organizzazioni attive politicamente dichiarano di attenersi ai principi previsti per lo stanziamento dei contributi finanziari e di non impiegare questi ultimi per i loro fini politici. Tuttavia ad un osservatore esterno questa situazione sembra poco chiara: le organizzazioni di consumatori operano per proprio conto, senza dichiarare nulla riguardo alla provenienza dei mezzi con cui finanziano le proprie azioni; in fin dei conti gli aiuti finanziari favoriscono le stesse organizzazioni che poi si impegnano politicamente. Una separazione a livello istituzionale porrebbe un freno a questa confusione e mancanza di trasparenza nell'attribuzione delle funzioni: un'organizzazione di consumatori dovrebbe scegliere se eseguire test sui prodotti o impegnarsi politicamente; nel primo caso le spetterebbero gli aiuti finanziari, nel secondo dovrebbe avvalersi solo di mezzi propri. La separazione sul piano istituzionale, finanziario e del personale è necessaria per garantire l'oggettività richiesta dalla legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0) e l'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05) disciplinano il modo in cui la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. Gli aiuti finanziari possono essere attribuiti soltanto a organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano esclusivamente o alla protezione dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC e art. 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori) o all'informazione dei consumatori (art. 5 cpv. 2 LIC e art. 2 dell'ordinanza summenzionata). L'aiuto finanziario, inoltre, può essere accordato soltanto per tre tipologie di attività, ovvero per l'informazione oggettiva e corretta nei media stampati o informatici, per l'esecuzione di test comparativi e per la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni relative a prodotti e servizi (art. 5 cpv. 1 lett. a-c LIC). Infine, l'aiuto finanziario concesso dalla Confederazione non può superare il 50 per cento delle spese computabili di un'organizzazione per le attività informative ai sensi della LIC (art. 5 cpv. 1 LIC). Le spese computabili che possono essere prese in considerazione sono elencate nell'articolo 3 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori.

Il nuovo sistema di ripartizione degli aiuti finanziari tra le organizzazioni di consumatori ACSI, FRC, kf e FPC è in vigore dal 1° luglio 2013 e si basa sia su una valutazione quantitativa che qualitativa delle attività informative di queste organizzazioni (ordinanza del DEFR sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, RS 944.055). Questo sistema offre alle organizzazioni uno stimolo per dedicarsi alle attività informative previste dalla LIC.

L'Ufficio federale del consumo (UFDC), in veste di autorità competente, deve provvedere affinché gli aiuti finanziari vengano concessi in conformità con le esigenze della LIC e che venga garantita la loro ripartizione. Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 LIC, le organizzazioni che chiedono l'aiuto finanziario devono fornire all'UFDC ogni informazione utile e permettergli di consultare gli atti. In virtù degli indicatori espressamente elencati nell'allegato dell'ordinanza sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, l'UFDC può valutare le attività delle organizzazioni di consumatori previste dalla LIC.

Le basi legali per la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori sono pertanto sufficientemente precise e le norme relative alla ripartizione di aiuti finanziari inducono le organizzazioni a dedicarsi ad attività ai sensi della LIC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.