14.3914 · Interpellanza · 2014-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dopo il 9 febbraio 2014 la Svizzera è sottoposta a una forte pressione sul piano della politica migratoria. Essa deve ora trovare una soluzione per regolare l'immigrazione senza mettere a repentaglio gli accordi bilaterali. I media hanno riferito a più riprese che anche altri Paesi europei hanno adottato misure per contenere l'immigrazione o intendono farlo. Se tali misure risultano appropriate o addirittura necessarie, la loro opportunità va esaminata anche per la Svizzera.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali misure tese a limitare l'immigrazione sono state adottate da altri Paesi europei nel quadro della libera circolazione delle persone?
2. In che misura tali provvedimenti possono essere attuati anche per la Svizzera?
3. Quali misure sono state già vagliate ed eventualmente respinte per la Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono limitare la libera circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri per un periodo transitorio fino a sette anni dalla rispettiva adesione all'UE. Le disposizioni transitorie sono scadute per la Romania e la Bulgaria alla fine del 2013 e ora valgono soltanto per la Croazia.
Attualmente, la migrazione per motivi economici e gli abusi in materia di diritto alla libera circolazione delle persone sono discussi in vari Stati membri dell'UE. A differenza di quanto avviene in Svizzera, la discussione non verte prioritariamente sulla limitazione dell'immigrazione e del diritto alla libera circolazione. I suddetti Paesi dell'UE, soprattutto la Germania e il Regno Unito, sono preoccupati per i presunti abusi in materia di prestazioni sociali versate ai beneficiari della libera circolazione e discutono provvedimenti da adottare in tale ambito sul piano nazionale. Nell'agosto 2014 il governo federale tedesco ha adottato un progetto di legge che prevede misure quali l'introduzione di divieti d'entrata a tempo limitato in caso di frode o abuso di diritto, una limitazione della validità del permesso di soggiorno per la ricerca di un impiego, nonché provvedimenti volti a combattere la riscossione indebita di prestazioni sociali. Anche il Regno Unito ha adottato misure tese a inasprire le regole per il versamento di determinate prestazioni sociali.
In generale va osservato che le basi legali e i diritti legati alla libera circolazione non sono identici all'interno dell'UE e tra la Svizzera e l'UE.
2./3. Analogamente alle disposizioni transitorie applicate in seno all'UE, in caso di estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) a nuovi Stati membri dell'UE, la Svizzera prevede l'introduzione progressiva della libera circolazione. Il regime transitorio, inclusa la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia, è scaduto alla fine di maggio per gli Stati UE-17 e UE-8. I cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania) continuano a sottostare a restrizioni fino al 31 maggio 2016.
In Svizzera, varie misure tese a contrastare gli abusi e le irregolarità in materia di soggiorno e di prestazioni sociali nel contesto della libera circolazione sono state adottate indipendentemente dalle disposizioni transitorie riguardanti l'ammissione al mercato del lavoro previste nell'ALC. Per tutelare efficacemente i lavoratori in Svizzera dal dumping salariale e sociale, il 1° giugno 2004 sono state parimenti introdotte misure di accompagnamento, da allora potenziate a più riprese. Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha inoltre adottato un pacchetto di misure tese a migliorare l'esecuzione dell'ALC.
Il 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha infine avviato la consultazione su ulteriori misure volte a evitare gli abusi. L'avamprogetto posto in consultazione prevede di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri che entrano in Svizzera alla ricerca di un lavoro. Esso determina inoltre il momento a partire dal quale i cittadini UE/AELS perdono il diritto di soggiorno quali lavoratori se si ritrovano disoccupati e prevede uno scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti in materia di prestazioni complementari e le autorità migratorie al fine di evitare la riscossione indebita di prestazioni. Queste normative federali si propongono di uniformare la prassi cantonale.
Risposta del Consiglio federale.