14.3930 · Interpellanza · 2014-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'avamprogetto di legge sulla riforma dell'imposizione delle imprese III, posto in consultazione il 22 settembre 2014, solleva i seguenti interrogativi:
1. L'avamprogetto posto in consultazione non prevede alcuna misura di compensazione per le imprese attualmente domiciliate in Svizzera che svolgono importanti attività commerciali, e per certi aspetti nemmeno per le società principali, sicché dopo l'attuazione della riforma queste abbandoneranno la Svizzera. Per quale motivo il Consiglio federale rinuncia a prevedere misure di compensazione per questa tipologia di persone giuridiche?
2. Una misura nota al Consiglio federale, ma non integrata nell'avamprogetto, consiste nell'attenuazione del principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale. Nell'avamprogetto, tale attenuazione viene proposta soltanto in rapporto con la dichiarazione di riserve occulte. Questa soluzione è troppo restrittiva e spingerebbe numerose persone giuridiche, ad esempio le società attive nel commercio di materie prime, ad abbandonare la piazza svizzera. Per quale motivo il Consiglio federale rinuncia all'attenuazione del principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale, che gli consentirebbe di reagire in modo rapido e flessibile a futuri cambiamenti del contesto concorrenziale con il quale è confrontata la nostra piazza economica?
3. A pagina 21 del rapporto esplicativo, il Consiglio federale indica, a proposito del modello "licence box", che il modello si ispira "a una soluzione già utilizzata con successo in uno Stato membro dell'OCSE". Di quale Stato si tratta?
4. In che cosa consiste la differenza tra il modello "licence box" proposto dal Consiglio federale e il regime del "patent box" applicato nel Regno Unito? Quali tipi di costo rientrano nel campo d'applicazione di questo regime ma non nel modello proposto dal Consiglio federale?
5. Per quale motivo il Consiglio federale ha deciso, tra le misure verticali di compensazione, di aumentare la quota dei cantoni alle entrate complessive dell'imposta federale diretta dall'attuale 17 al 20,5 per cento, invece di ridurre l'aliquota dell'imposta federale diretta dall'8,5 al 7,5 per cento?
6. Come misura di controfinanziamento, il Consiglio federale propone di introdurre un'imposta sugli utili da capitale. L'introduzione di questo tipo di imposta era già stata proposta e respinta nella votazione popolare del 2 dicembre 2001 con il 65,9 per cento di voti contrari. Per quale ragione il Consiglio federale ignora la volontà popolare?
7. Qual è l'opinione del Consiglio federale riguardo alla soluzione alternativa consistente nel provvedere al controfinanziamento per mezzo di eccedenze strutturali?
8. A pagina 10 del rapporto esplicativo si parla di "scambio automatico e obbligatorio di informazioni mediante procedure di ruling [fiscale]". A questo riguardo si pongono i seguenti interrogativi: quali intenzioni si celano, esattamente, dietro questo "scambio automatico e obbligatorio di informazioni mediante procedure di ruling", dato che normalmente queste procedure disciplinano soltanto l'imposizione in Svizzera? Chi definisce il senso dell'espressione "preferential regimes", dato che gli scambi di informazioni previsti dovrebbero riguardare soltanto gli accordi di ruling legati ai "preferential regimes"? Questi ultimi sono sempre nocivi? In altre parole, qualsiasi "preferential regime" rappresenta una "harmful tax practice"? Chi decide quali sono gli Stati ai quali devono essere comunicati gli accordi di ruling?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale prende posizione in merito alle domande come segue:
1. Con la riforma dell'imposizione delle imprese III (RI imprese III) il Consiglio federale pone tre obiettivi in primo piano: l'attrattiva della piazza Svizzera, l'accettazione internazionale del sistema di imposizione delle imprese e l'equilibrio finanziario della riforma. Gli statuti fiscali cantonali, che non sono più in sintonia con gli standard internazionali, devono essere abrogati. Vengono proposte solo nuove norme che sono accettate a livello internazionale. Con queste premesse non è possibile proporre nuove norme che producano gli stessi effetti di quelle attuali. Anche dal punto di vista della piazza non vi è motivo di introdurre disposizioni specifiche nelle quali la concorrenza internazionale si esplichi esclusivamente mediante le aliquote generali dell'imposta sull'utile. Per un cantone può essere peraltro opportuno ridurre la propria aliquota dell'imposta sull'utile. Il Consiglio federale intende sostenere questi sforzi con adeguate misure politico-finanziarie, ma parte dal presupposto che i cantoni procederanno con moderazione a riduzioni delle loro aliquote dell'imposta sull'utile.
2. Diverse misure proposte dal Consiglio federale, in particolare il "licence box", l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, gli adeguamenti dell'imposta sul capitale e la dichiarazione delle riserve occulte rappresentano eccezioni al principio della determinazione.
Con il concetto di "flessibilizzazione del principio della determinazione" sono state esaminate altre misure, nell'ambito dei lavori di preparazione, tra l'altro l'"informal capital contribution" e l'"excess profit ruling". Queste misure prevedono che l'utile del conto economico commerciale sia corretto fiscalmente, se considerando il principio del confronto fra terzi in base alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sono stati registrati oneri insufficienti o proventi eccessivi. Dalla valutazione di questa misura è emerso che non si sarebbe rivelata opportuna, in particolare in termini di accettazione internazionale.
3. Si intende la Gran Bretagna.
4. Il "licence box" proposto nell'avamprogetto posto in consultazione sulla RI imprese III si orienta al "patent box" applicato nel Regno Unito. In linea di principio i proventi dei diritti dei beni immateriali caratterizzano il "licence box" e il "patent box" del Regno Unito. Possono tuttavia emergere disparità di trattamento a causa delle differenze negli ordinamenti giuridici dei due Stati, ad esempio in merito alle definizioni dei diversi diritti dei beni immateriali nella legge sui brevetti e nella legge sugli agenti terapeutici.
5. Il Consiglio federale ha rinunciato a ridurre l'aliquota dell'imposta federale diretta, perché intende attribuire ai cantoni adeguate risorse finanziarie direttamente aumentando la quota cantonale nell'imposta federale diretta. È ipotizzabile che, con una riduzione dell'imposta federale diretta, in alcuni cantoni l'aliquota complessiva dell'imposta federale, cantonale e comunale possa scendere al di sotto del 10 per cento, il che non appare necessario per rimanere competitivi a livello internazionale. Inoltre, una tale procedura comporterebbe rischi in merito all'accettazione internazionale. Anche le disparità tra i cantoni sarebbero maggiori di quelle che si potrebbero creare con un aumento della quota cantonale nell'imposta federale diretta. Tale aumento risulta inoltre più opportuno per i cantoni centrali che sono particolarmente interessati dalla RI III dell'imposizione delle imprese. Essi possono stabilire autonomamente come mantenere o migliorare la propria attrattiva come piazza.
6. Il Consiglio federale ritiene che dal 2001 le circostanze siano cambiate. In particolare negli ultimi anni l'onere dell'imposta sull'utile si è ridotto e tenderà a diminuire ancora con l'introduzione della RI imprese III. Ne deriva una disparità di trattamento delle società di persone rispetto alle società di capitale alla quale è possibile ovviare con l'imposizione degli utili da capitale. Inoltre, è emerso che l'esenzione fiscale degli utili da capitale provoca difficoltà nella delimitazione tra proventi imponibili e utili da capitale esenti da imposta nonché incertezza del diritto (trasposizione, liquidazione parziale indiretta, "quasi commercio di titoli" ecc.) che potrebbero essere eliminati con la riforma. Inoltre il rilevamento degli utili e delle perdite da capitale non comporta più particolari problemi amministrativi considerando il progresso tecnologico. Infine, in rapporto all'esenzione fiscale degli utili da capitale, vengono colmate lacune problematiche a livello di imposizione che si sono ulteriormente accentuate con l'introduzione del principio degli apporti di capitale nella riforma dell'imposizione delle imprese II.
7. Per quanto siano quantificabili, gli effetti finanziari della RI imprese III gravano sulle finanze federali complessivamente per circa 1,7 miliardi di franchi, di cui un miliardo dovrà essere assorbito da eccedenze strutturali. Per costituire tali eccedenze, negli anni antecedenti all'entrata in vigore della RI imprese III la crescita delle uscite dovrà rimanere al di sotto dell'aumento delle entrate. Il Consiglio federale ritiene poco realistica una riduzione più drastica della crescita delle uscite, tanto più che non vengono trasferiti oneri ai cantoni e la RI imprese III non deve essere collegata a riforme strutturali fondamentali.
8. Nel suo rapporto su una lotta più efficace alle pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza, Azione 5: risultati dei lavori del 2014, il 16 settembre 2014 l'OCSE ha pubblicato i parametri di uno standard sullo scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale. Il rapporto è stato elaborato dal Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) nell'ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). I parametri pubblicati prevedono che uno Stato trasmetta spontaneamente - ossia senza una preliminare richiesta - a un altro Stato coinvolto determinate informazioni in merito a un ruling fiscale attribuito, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri. Questo scambio spontaneo di informazioni dovrà avvenire se è stato emanato un ruling fiscale in rapporto a un regime fiscale preferenziale, che comprende basi fiscali mobili e comporta un'imposizione troppo bassa o un'assenza di imposizione. In primo luogo è lo Stato che ha emanato il ruling a dover verificare l'esistenza di un regime con queste caratteristiche. L'FHTP può tuttavia definire esplicitamente specifici regimi, ai quali applicare lo scambio di informazioni. Un regime fiscale deve essere definito non dannoso dall'FHTP. Il rapporto non stabilisce in modo definitivo quale Stato sia da considerare "coinvolto", ma cita tra l'altro i seguenti esempi: lo Stato della fonte, lo Stato in cui ha sede la casa madre, lo Stato in cui ha sede il beneficiario oppure lo Stato nel quale è assoggettata la società partecipante all'operazione o all'investimento in questione. Questo tipo di scambio spontaneo di informazioni intende aumentare la trasparenza dei regimi fiscali. Se un Paese rifiuta lo scambio spontaneo di informazioni su un determinato regime, tale comportamento potrebbe essere in ultima istanza trattato dall'FHTP come indizio che il regime fiscale interessato non è trasparente e, quindi, potenzialmente dannoso.
Risposta del Consiglio federale.