Prorogare il divieto del gruppo Al-Qaida e delle organizzazioni associate. Includere esplicitamente l'organizzazione "Stato islamico"
14.3989 · Mozione · 2014-09-26
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In occasione della sessione invernale 2014 il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un'ordinanza volta a prorogare l'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 dicembre 2011 che vieta il gruppo Al-Qaida e le organizzazioni associate. Quest'ultima dovrà includere anche il gruppo terroristico "Stato islamico".
Begründung
Nel quadro della lotta all'estremismo di matrice jihadista, la Confederazione basa le sue azioni in particolare sull'articolo 260ter del Codice penale svizzero e sull'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 dicembre 2011 che vieta il gruppo Al-Qaida e le organizzazioni associate. In considerazione dell'evidente rapporto di filiazione che lega queste due organizzazioni, tale ordinanza include in linea di principio anche lo "Stato islamico". L'ordinanza del 23 dicembre 2011 è in vigore fino al 31 dicembre 2014. Tenuto conto della situazione attuale, è indispensabile prorogare la sua validità e includere esplicitamente lo "Stato islamico". In mancanza di un'ordinanza in tal senso, la Svizzera si priverebbe di un mezzo per la lotta contro il terrorismo di matrice jihadista e si scosterebbe dalla linea adottata dalla comunità internazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza che vieta il gruppo "Stato islamico" e le organizzazioni associate con effetto dal 9 ottobre 2014. D'altro canto, il Consiglio federale è consapevole che l'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 dicembre 2011 che vieta il gruppo Al-Qaida e le organizzazioni associate cesserà di essere in vigore alla fine dell'anno e secondo il diritto vigente non potrà più essere prorogata (art. 7d cpv. 3 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; LOGA).
La decisione di vietare il gruppo "Stato islamico" e le organizzazioni associate si basa sulle competenze conferite al Consiglio federale secondo gli articoli 184 capoverso 3 (interessi di politica estera) e 185 capoverso 3 (sicurezza interna ed esterna) della Costituzione federale. Dopo l'emanazione di una tale ordinanza il Consiglio federale è tenuto a sottoporre entro sei mesi all'Assemblea federale un progetto di legge o di ordinanza parlamentare che riprenda il tenore del divieto (art. 7d cpv. 2 lett. a LOGA).
Conformemente all'incarico ricevuto dal Consiglio federale in data 8 ottobre 2014, il DDPS ha verificato, in collaborazione con il DFGP, in che misura sarebbe giuridicamente possibile garantire il divieto del gruppo "Stato islamico" e delle organizzazioni associate e del gruppo Al-Qaida e delle organizzazioni associate oltre il 2014.
Sulla base di tali accertamenti, il Consiglio federale ha discusso l'ulteriore modo di procedere il 5 novembre 2014. In data 12 novembre 2014, il governo federale ha licenziato il messaggio e il disegno di legge federale urgente concernenti il divieto dei gruppi Al-Qaida e "Stato islamico" e delle organizzazioni associate. Il progetto sarà prevedibilmente trattato dalle Camere federali al più tardi durante la sessione invernale 2014.
Il Consiglio federale è pertanto del parere che quanto auspicato dall'autore della mozione sia stato completamente adempiuto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.