Futuri costi dell'assistenza giudiziaria e amministrativa in materia fiscale per l'ente pubblico
14.4021 · Interpellanza · 2014-11-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È d'accordo che i costi dell'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale in materia fiscale sono destinati ad aumentare considerevolmente nei prossimi anni, tanto per l'ente pubblico quanto per le banche e gli altri istituti finanziari?
2. In tal caso, quali misure intende adottare per fare in modo che questi costi siano assunti da chi li avrà causati?
Begründung
Si può logicamente prevedere che l'estensione delle norme in materia di riciclaggio e l'attuazione delle nuove convenzioni di doppia imposizione conformi agli standard dell'OCSE provocheranno un forte o addirittura fortissimo aumento della quantità di informazioni che le autorità svizzere dovranno trasmettere alle autorità penali e fiscali estere circa i conti intestati a contribuenti esteri presso le nostre banche. Questo fenomeno si è già constatato nell'ambito degli accordi con gli Stati Uniti, che hanno reso necessaria la costituzione di una nuova unità formata da una trentina di specialisti in diritto fiscale. La raccolta dei dati per lo scambio automatico di informazioni comporterà anche la necessità di soddisfare accresciute esigenze informatiche. Perlomeno l'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrà affrontare un grande carico di lavoro, e così pure le autorità penali e le amministrazioni cantonali; questi costi aggiuntivi devono essere riversati sui responsabili conformemente al principio di causalità e non devono andare a carico della cassa generale della Confederazione o dei cantoni. Occorre addossare questi costi agli istituti in questione, i quali potranno a loro volta liberamente decidere di addebitarli alle persone che avranno causato le relative procedure.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Limitando l'esame all'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, diversi elementi tendono a indicare che il numero di domande di assistenza che la Svizzera dovrà trattare aumenterà e che dunque i costi occasionati dovrebbero aumentare. Infatti, l'assistenza amministrativa è prevista in un numero crescente di convenzioni di doppia imposizione (CDI) concluse secondo lo standard dell'OCSE. Dal mese di febbraio del 2013 sono inoltre autorizzate le domande raggruppate secondo lo standard internazionale. Di recente è stato messo in consultazione un avamprogetto di legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI): esso mira a estendere in modo unilaterale lo scambio di informazioni su domanda conformemente allo standard dell'OCSE a tutti gli Stati e territori con cui vige una CDI che non contiene il citato standard. Inoltre, i mandati di negoziazione definitivi sull'introduzione del nuovo standard internazionale che regge lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sono stati di recente approvati. Sempre in questo ambito è stato firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA).
2. Nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la Confederazione non riscuote in linea di principio alcun emolumento per il trattamento delle domande di assistenza. Tuttavia, in virtù di una disposizione speciale della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5), entrata in vigore il 1° febbraio 2013, è ormai possibile addossare in particolare agli istituti finanziari le spese di elaborazione sostenute dalla Confederazione, se tali spese raggiungono un importo eccezionale e con il suo comportamento inadeguato l'istituto finanziario ha contribuito in maniera determinante al loro insorgere (art. 18 cpv. 2 LAAF). Questo è stato il caso delle domande raggruppate concernenti tre istituti bancari. L'ammontare totale delle spese sopportate dalla Confederazione è stato addossato agli istituti bancari interessati. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario adottare ulteriori misure. I costi dell'assistenza amministrativa ordinaria, senza comportamento scorretto da parte della persona interessata o dei detentori delle informazioni, rimangono per contro evidentemente a carico della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.