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14.4049 · Interpellanza · 2014-12-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Recentemente in cantone Ticino sono state costituite società anonime con lo scopo di affittare e gestire cassette di sicurezza ubicate in spazi appositi. Oppure società fiduciarie già esistenti hanno esteso la propria attività in tal senso. Si tratta di un'offerta alternativa a quella degli istituti di credito. Sennonché queste operazioni sfuggono a ogni forma di controllo, trattandosi di un semplice contratto di affitto. Più precisamente le neocostituite società non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari e queste attività non sono contemplate dalle norme della legge sul riciclaggio di denaro. Oppure quelle esistenti agiscono in un ambito non soggetto a controlli come ad esempio procedure di identificazione dell'avente diritto economico, registrazione di visite, ecc.)

Accade che i clienti vengono procacciati con mezzi pubblicitari che lasciano intendere senza ombra di dubbio la possibilità di evitare i vincoli, a cui sono sottoposti gli istituti di credito nel rispetto degli obblighi di diligenza.

A tal proposito si pongono le seguenti domande:

1 È a conoscenza il Consiglio federale di questa situazione?

2. Come intende procedere il Consiglio federale per risolvere il problema?

3. Ravvisa gli estremi di una lacuna legislativa del diritto federale che riguarda le neocostituite società, nonché quelle già esistenti, oppure ritiene che il problema possa essere risolto con una correzione del diritto cantonale, segnatamente con un obbligo di autorizzazione ai sensi della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza della situazione descritta. La questione legata alle cassette di sicurezza è attualmente oggetto di una verifica approfondita.

2./3. Anzitutto va evidenziato che la fattispecie penale del riciclaggio di denaro di cui all'articolo 305bis del Codice penale (RS 311) non costituisce una fattispecie speciale, bensì è applicabile a chiunque, quindi anche a chi dà e prende in locazione una cassetta di sicurezza.

Nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, il Parlamento ha modificato questa disposizione nella sessione invernale del 2014 affinché anche in futuro i delitti fiscali qualificati (frode fiscale per un importo superiore ai 300 000 franchi per periodo fiscale commessa con l'uso di documenti falsi) siano considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Con l'introduzione del reato preliminare in materia fiscale, la Svizzera adempie gli obblighi internazionali vigenti in questo ambito. Va anche osservato che attualmente non esistono standard internazionali sull'impiego delle cassette di sicurezza.

Il cantone Ticino è l'unico cantone dotato di una legge che subordina l'esercizio dell'attività di fiduciario al rilascio di un'autorizzazione e alla vigilanza cantonali. La facoltà di valutare un eventuale adeguamento di tale legge alle mutate condizioni quadro rientra nelle competenze esclusive del legislatore cantonale. Il fatto che la categoria professionale dei fiduciari non sia sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro non esclude peraltro che un fiduciario possa rientrare nel campo di applicazione di tale legge in ragione della particolarità del suo settore di attività.

La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza in relazione alle cassette di sicurezza è nota al Consiglio federale e si trova attualmente in esame. Il Consiglio federale intende attendere l'esito dei chiarimenti per decidere su tale base se vi è necessità di regolamentazione e quali misure devono essere eventualmente adottate.

Risposta del Consiglio federale.