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14.4097 · Interpellanza · 2014-12-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La privazione della libertà a scopo di assistenza è diventata ricovero a scopo di assistenza. Nella legge riveduta (dal 2013) per il ricovero a scopo di assistenza sono determinanti lo stato di debolezza e il bisogno di protezione. Lo stato di debolezza è definito come turba psichica, disabilità mentale e grave stato di abbandono. Le turbe psichiche sono i quadri clinici riconosciuti della psichiatria (Daniel Rosch "Das neue Erwachsenenschutzrecht"). L'obiettivo del ricovero a scopo di assistenza consiste nel recupero dell'autonomia e dell'autoresponsabilità da parte dell'interessato (Basler Kommentar CC I-Geiser). Nonostante il nuovo termine non contenga più l'espressione "privazione della libertà", il ricovero a scopo di assistenza è tuttavia una misura che costituisce una grave ingerenza nella libertà di una persona e tange un diritto umano fondamentale.

Pongo le seguenti domande al Consiglio federale:

1. Secondo quali criteri sono definite i quadri clinici riconosciuti della psichiatria?

2. Nel caso in cui si tratti dei controversi manuali della psichiatria IEC11 o DSM-V: come può giustificare che in ogni nuova edizione emergano decine di nuove "turbe psichiche"?

3. I quadri clinici che sono definiti tramite votazione da parte di un organo, come descritto nell'articolo "Il bazar della psichiatria"("Sonntags-Zeitung", settembre 2014: "Der Bazar der Psychiatrie"), possono essere considerati malattie con un fondamento scientifico?

4. Ritiene che i diritti umani siano tutelati allorquando un ricovero a scopo di assistenza permette un'ingerenza grave nella libertà di una persona fondata su tali "quadri clinici"?

5. Vi sono risultati significativi da cui si evince che tale ricovero a scopo assistenziale ha permesso di conseguire l'obiettivo dell'autonomia e autoresponsabilità?

La somministrazione forzata di farmaci è possibile anche nel quadro del ricovero a scopo assistenziale. Vi sono risultati significativi da cui si evince che una somministrazione forzata di psicofarmaci forti abbia effettivamente aiutato la persona a conseguire l'obiettivo del ricovero, in particolare in considerazione del fatto che alcuni studi sugli psicofarmaci hanno dimostrato che non sono più efficaci dei placebo, ma che comportano pesanti effetti collaterali?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Come le malattie somatiche, anche le malattie psichiche sono diagnosticate sulla base dell'identificazione clinica di disturbi funzionali. In Svizzera, i medici di tutte le specializzazioni fanno riferimento anzitutto al sistema di classificazione internazionale (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprendente anche le malattie psichiche che richiedono un trattamento. La versione attuale del sistema di classificazione è in fase di revisione, che si concluderà probabilmente nel 2017. Quanto al valore di altre opere specializzate in diagnostica, il Consiglio federale si è già espresso in merito nella risposta all'interpellanza 13.4177, "Nuova edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Definizioni di malattia".

4. Dato che il ricovero a scopo di assistenza (qui di seguito RSA) costituisce un'ingerenza nella libertà personale dell'interessato, le condizioni necessarie per una tale ingerenza nei diritti fondamentali (base legale, interesse pubblico, proporzionalità) devono essere sempre adempiute. Ciò è garantito dalle nuove disposizioni sul RSA entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

Per ordinare un RSA, l'articolo 426 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) esige che la persona soffra di una turba psichica o di una disabilità mentale o versi in un grave stato di abbandono. L'espressione "turba psichica" comprende tutte le patologie riconosciute dalla psichiatria, vale a dire le psicosi e le psicopatie, abbiano esse cause fisiche o no, nonché le demenze (cfr. il messaggio concernente la revisione del diritto in materia di protezione degli adulti, FF 2006 6391 6432). Lo stato di debolezza constatato deve inoltre essere di una certa gravità; non tutte le turbe psichiche richiedono automaticamente un trattamento.

Inoltre, lo stato di debolezza da solo non giustifica mai un RSA, bensì sempre soltanto se associato alla necessità di un trattamento o di un'assistenza. Dal principio di proporzionalità risulta pure che un RSA può essere ordinato solo come ultima ratio, ossia se il trattamento o l'assistenza necessari non possono avvenire in altro modo. Per ordinare un RSA non basta dunque che sia diagnosticata una patologia psichiatrica riconosciuta. Per questo motivo l'ampliamento del catalogo di turbe psichiche in determinate opere specializzate non produce alcun effetto sul numero di RSA ordinati.

5. L'obiettivo del RSA, ossia che la persona bisognosa d'aiuto recuperi l'autonomia e l'autoresponsabilità, deve essere conseguito fornendo un trattamento o un'assistenza. Un RSA può essere ordinato soltanto se al momento del collocamento appare chiaro che tale obiettivo non può essere raggiunto in altro modo. Il Consiglio federale non è a conoscenza del numero di casi in cui tale obiettivo è infine conseguito.

6. Il Consiglio federale non dispone di dati sul tasso di successo di determinate terapie. La decisione sul trattamento da seguire nel caso concreto è presa dal medico curante sulla base dello stato attuale delle conoscenze mediche. A tal fine, le direttive "Misure coercitive in medicina" dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) fungono da linee guida. Le direttive sono attualmente adeguate alle nuove disposizioni del diritto in materia di protezione degli adulti. In tal modo è garantito che nella prassi non venga ordinata alcuna misura inadeguata.

Risposta del Consiglio federale.