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14.4152 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È anch'esso dell'avviso che, a 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, le molteplici relazioni della (e dalla) Svizzera con l'ex-Repubblica democratica tedesca (RDT) non siano state chiarite a sufficienza e rimangano ancora troppe zone d'ombra?

2. In caso affermativo: quali potrebbero essere i motivi per cui i fatti in questione non sono stati chiariti a livello pubblico e anche la ricerca privata stenta a far luce su tale argomento?

3. Quali sono le misure concrete che la Confederazione dovrebbe e potrebbe adottare o proporre per far luce su questa parte della storia svizzera recente?

4. A quali condizioni i ricercatori possono consultare gli atti depositati nell'Archivio federale svizzero? Abbreviare i termini di protezione potrebbe facilitare l'accesso a tali atti?

5. Come viene disciplinato l'accesso ad atti riguardanti la RDT nei cantoni, nei comuni, nelle imprese private e nelle organizzazioni? In che modo vi vengono garantite la conservazione degli atti e la loro accessibilità al pubblico, in particolare in caso di persone giuridiche e privati?

6. Anche il Consiglio federale ritiene che, ancora oggi, in Svizzera siano depositati averi della RDT? Pensa che sia necessario intervenire affinché tali averi ancora nascosti possano essere trovati? Quale potrebbe essere il suo contributo in tal senso?

7. In che modo il Consiglio federale ha trattato la richiesta di collaborazione da parte della Germania per la ricerca di eventuali averi della RDT depositati su conti svizzeri?

8. Secondo un comunicato stampa pubblicato dal DFAE nel 2010, la FINMA ha condotto un'inchiesta alla quale hanno partecipato quattordici istituti bancari. Ne è emerso che solo otto di questi istituti avrebbero intrattenuto "relazioni commerciali" con la RDT e che in nessuna delle banche coinvolte sarebbero depositati averi della RDT. Il Consiglio federale ritiene che l'inchiesta in questione sia stata sufficiente e che le risposte ottenute siano credibili?

9. Il Consiglio federale come giudica il modo di procedere dell'Istituto federale tedesco per i compiti speciali legati alla riunificazione (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BvS), successore della fiduciaria Treuhand, il quale nel 2013 è riuscito a far accogliere dal Tribunale federale svizzero la sua richiesta di restituzione di fondi della RDT sottratti illecitamente per un ammontare di 128 milioni di euro più gli interessi e nell'agosto 2014 ha citato in giudizio la banca Julius Bär, subentrata all'ex banca Cantrade, dinanzi al Tribunale distrettuale di Zurigo per reclamare la restituzione di 100 milioni di franchi più gli interessi maturati dal 1994? In che misura il Consiglio federale appoggia il BvS nei suoi tentativi di recuperare i fondi sottratti?

Begründung

A 25 anni dalla caduta del Muro, non è stata praticamente fornita alcuna spiegazione in merito alle numerose e molteplici relazioni intrattenute dalla Svizzera con l'ex-RDT. Le zone d'ombra sono ancora molte, dato che le ricerche condotte a livello privato hanno chiarito soltanto in maniera insufficiente questo capitolo, forse inglorioso, della storia svizzera recente.

L'iniziativa parlamentare Frey 95.410 depositata nel 1995 chiedeva che venisse nominato un incaricato speciale per far luce sulle relazioni tra la Svizzera e la RDT con particolare riferimento alle attività svolte in Svizzera dalla Stasi e dalla cosiddetta Coordinazione commerciale (Kommerzielle Koordinierung, Koko) diretta dal colonnello della Stasi Alexander Schalck-Golodkowski, famoso per essere stato il responsabile dell'acquisizione di valuta pregiata nella RDT. Obiettivo primario dell'iniziativa Frey era trovare e rendere accessibili fonti d'informazione in Svizzera e all'estero.

Nella sessione estiva del 2001 il Consiglio degli Stati ha respinto il decreto federale concernente le ricerche sulle relazioni tra la Svizzera e l'ex-RDT, nonché la conseguente nomina di un incaricato speciale, dopo che il Consiglio nazionale aveva approvato a larga maggioranza il progetto.

Il Consiglio federale si è mostrato disposto a un chiarimento storico, ma, a suo parere, questo compito andrebbe lasciato alla ricerca privata. Tale argomentazione è stata sostenuta anche dal Consiglio degli Stati.

Non è giunto il momento di chiarire questo difficile capitolo della storia svizzera recente?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Una conoscenza più approfondita della storia delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e altri Paesi è sempre auspicabile. Il Consiglio federale lo ha ricordato in particolare facendo riferimento al progetto di decreto federale elaborato a seguito dell'iniziativa parlamentare Frey 95.410, "Attività della Stasi in Svizzera. Incaricato speciale" (FF 1998 3106). Sull'esempio del decreto federale del 1996 che istituiva la Commissione Bergier, tale progetto prevedeva di concedere a un esperto indipendente la possibilità di accedere agli archivi pubblici e privati e di incaricarlo di presentare un rapporto entro cinque anni. Il Consiglio federale ha sostenuto il progetto, ma, soprattutto in considerazione dei costi (circa 4 milioni di franchi), ha ritenuto che l'inchiesta non fosse urgente (FF 1998 1847-1867 e 3106-3112). Il Parlamento ha infine deciso di non dare seguito all'intervento. Da quando, nel giugno del 1998, il Consiglio federale ha preso posizione sul progetto, l'accesso agli archivi pubblici sulle relazioni tra la Svizzera e l'ex-Repubblica democratica tedesca (RDT) è stato agevolato. Con la legge sull'archiviazione, entrata in vigore nell'ottobre del 1999 (RS 152.1), il termine generale di protezione dei documenti prima di renderli accessibili al pubblico è stato abbassato da 35 a 30 anni. Sulla base di archivi svizzeri e tedeschi sono inoltre state condotte ricerche storiche sul rapporto tra la Svizzera e l'ex-RDT. Altri lavori di ricerca sono attualmente in corso o sono stati annunciati. Il Consiglio federale rammenta che tutti i ricercatori interessati sono liberi di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Fondo nazionale svizzero per la promozione della ricerca scientifica. Non ritiene pertanto necessari ulteriori provvedimenti.

4. Secondo la legge federale sull'archiviazione e la relativa ordinanza d'esecuzione (RS 152.11), gli atti conservati nell'Archivio federale svizzero sono resi accessibili al pubblico dopo 30 anni, mentre gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni. Tuttavia, su decisione del dipartimento competente, l'accesso può essere autorizzato anche prima della scadenza del termine di protezione. Il Consiglio federale non ha mai abbreviato il termine legale di protezione per favorire le ricerche riguardanti le relazioni bilaterali.

5. Le normative variano a seconda dei cantoni e dei comuni ed è pertanto impossibile formulare conclusioni generali. Le disposizioni concernenti la conservazione dei fascicoli e l'accesso agli archivi di persone giuridiche (p. es. archivi di banche) sono definite autonomamente da queste ultime.

6.-8. Dal 2003 la Germania ha chiesto la collaborazione della Svizzera per risalire ai flussi finanziari di organi statali e di partito della RDT. In alcuni casi le relative informazioni sono state fornite tramite assistenza giudiziaria, mentre in altri casi i mezzi di prova si sono rivelati insufficienti per avviare una procedura in tal senso. In questo contesto, nell'ottobre del 2007 il Consiglio federale ha ordinato a 14 banche di condurre ricerche su transazioni finanziarie e conti bancari di persone sospettate di attività illegali. L'attuazione di tale mandato è stata affidata alla Commissione federale delle banche (successivamente sostituita dalla FINMA). Dall'intenso lavoro di ricerca è emerso che otto banche avevano avuto relazioni con un totale di 56 clienti, i cui conti erano tuttavia già stati chiusi al momento dell'inchiesta. I risultati di queste ricerche sono stati trasmessi dal DFAE all'Ambasciata di Germania in Svizzera il 14 luglio 2010. Da allora la Germania non ha più chiesto la collaborazione della Svizzera per la ricerca di averi della RDT. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessari ulteriori provvedimenti.

9. L'Istituto federale tedesco per i compiti speciali legati alla riunificazione ("Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben", BvS) adempie i propri compiti conformemente alle basi legali vigenti in Germania e non spetta al Consiglio federale giudicarne l'operato. Anche per quanto concerne la denuncia presentata contro la banca Julius Bär, subentrata alla banca Cantrade, si tratta di un procedimento tuttora in corso e il Consiglio federale non intende pronunciarsi in merito.

Risposta del Consiglio federale.