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14.4158 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Entrato in vigore il 1° marzo 2014, il nuovo testo dell'articolo 64 capoverso 7 della legge federale sull'assicurazione malattie prevede che l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni generali e per le cure in caso di malattia fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto. Come in precedenza non è riscossa alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni in caso di maternità.

A quanto sembra, questa modifica legislativa suscita un'incresciosa confusione non solo in certi assicuratori - che riteniamo per principio in buona fede - ma anche nelle assicurate e nei fornitori di prestazioni. Numerose donne incinte si vedono fatturare la partecipazione ai costi per le prestazioni in caso di maternità precedenti la tredicesima settimana di gravidanza. E quando contestano la fattura, alcune di loro ricevono informazioni sbagliate dai loro assicuratori, che affermano che le prestazioni in caso di maternità sono ora soggette alla franchigia e all'aliquota percentuale fino alla conclusione della dodicesima settimana di gravidanza.

Altre ottengono una rettifica, ma la situazione genera complicazioni amministrative sia per le assicurate che per gli assicuratori. E, soprattutto, riflette una disparità di trattamento tra le donne incinte in funzione dell'assicuratore e del grado d'informazione delle donne stesse (o dei fornitori di prestazioni che le consigliano). Va bene che la legge non ammette ignoranza, ma sembra proprio che in questo caso coloro che la ignorano non siano pochi, con il risultato che il miglioramento della copertura delle assicurate perseguito dal legislatore si sta trasformando nel suo contrario.

D'altra parte, in un certo numero di casi il rimborso integrale delle prestazioni di maternità, delle prestazioni generali e delle prestazioni di cura in caso di malattia non è automatico nemmeno a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza.

Il Consiglio federale è consapevole di questi problemi? È disposto a intervenire per ricordare chiaramente le disposizioni legali vigenti ad assicuratori, assicurate e fornitori di prestazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), le prestazioni specifiche di maternità sono esenti dalla partecipazione ai costi durante l'intero periodo di gravidanza. Tale disposizione è rimasta invariata anche dopo l'ultima revisione della legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, i costi per il trattamento in caso di complicazioni durante la gravidanza erano considerati spese di malattia, a cui l'assicurata doveva partecipare. Per sgravare le persone interessate da questi oneri, il Parlamento ha deciso di modificare la LAMal: dal 1° marzo 2014, per principio l'assicuratore non può più riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni generali fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto. Di conseguenza, le prestazioni specifiche di maternità (tra cui gli esami di controllo e il parto) e le prestazioni generali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fornite durante il periodo di tempo summenzionato sono esenti dalla partecipazione ai costi (art. 64 cpv. 7). Il Consiglio federale ha disciplinato l'attuazione di tale disposizione nell'articolo 105 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102).

Nella lettera del 17 dicembre 2013 concernente i cambiamenti previsti per il 2014, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha informato gli assicuratori sulle modifiche della legge e dell'ordinanza. Gli assicuratori hanno dovuto adeguare i loro processi e i loro sistemi informatici e hanno posto all'UFSP alcune domande in merito all'applicazione della disposizione, cui l'ufficio ha dato risposta. In considerazione delle questioni sollevate nell'interpellanza, l'UFSP è tuttavia disposto a informare nuovamente gli assicuratori sulla situazione giuridica. Qualora venisse a conoscenza di casi in cui le persone assicurate hanno ricevuto informazioni errate o si sono viste rifiutare una prestazione contrariamente a quanto previsto dalla legge, l'ufficio ricorderà agli assicuratori quali sono i loro doveri.

Risposta del Consiglio federale.