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14.4184 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'articolo 27a della revisione della legge forestale la Confederazione vuole porre le basi giuridiche per lottare contro le piante alloctone invasive, un aspetto in linea di principio apprezzato dai proprietari del bosco. Secondo il messaggio, la Confederazione intende basarsi sulla procedura applicata nell'Unione europea. Tenuto conto dei cambiamenti climatici, numerose decisioni prese da Paesi membri dell'Unione europea sembrano tuttavia poco adeguate, dettate dalla moda e arbitrarie. Nel messaggio, il Consiglio federale indica che per la valutazione va inteso il "beneficio complessivo e non soltanto economico per il sistema foresta (p. es. per il proprietario del bosco)". In tal modo, il Consiglio federale esprime un voto di sfiducia nei confronti dei proprietari del bosco. Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. A chi (quale divisione, "autorità esecutiva") il Consiglio federale intende delegare la competenza di determinare quali organismi combattere? Chi sarà competente per decidere in merito al "beneficio complessivo" per il bosco?

2. Quali criteri concreti l'autorità esecutiva dovrà applicare per decidere e per escludere decisioni arbitrarie?

3. A quali formazioni arboree già presenti nei boschi svizzeri si riferisce il Consiglio federale nel messaggio e nell'articolo di legge menzionato (è auspicato un elenco esaustivo con definizione univoca delle specie)?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Secondo l'articolo 27a del progetto di modifica della legge forestale (RS 921.0), la Confederazione, in collaborazione con i cantoni interessati, stabilisce strategie e direttive riguardanti misure di lotta contro determinati organismi nocivi. A livello federale, l'Ufficio federale dell'ambiente - con la relativa divisione Foreste - è competente in generale per le questioni concernenti il settore del bosco e del legno e, in particolare, per l'elaborazione di dette strategie e direttive. L'esecuzione di misure concrete di lotta e l'applicazione nei singoli casi è di competenza dei cantoni. In tal senso, le autorità cantonali devono basarsi sulle strategie e le direttive stabilite ad hoc per i vari organismi. Per l'elaborazione di strategie e direttive di lotta contro organismi nocivi la cui presenza in Svizzera è stata accertata di recente si applicano le conoscenze acquisite in Paesi con condizioni simili.

Se un organismo nocivo si è già stabilito in Svizzera, una valutazione dei costi e dei benefici consentirà di determinare le misure di contenimento da adottare. Per la valutazione dei benefici vengono applicati criteri oggettivi. Secondo l'articolo 1 della legge forestale, occorre considerare la funzione protettiva, sociale ed economica del bosco.

3. Secondo l'articolo 27a del progetto di modifica della legge forestale, le misure di lotta contro gli organismi nocivi concernono ad esempio l'ailanto (o albero del paradiso, Ailanthus altissima), che minaccia in particolare la funzione protettiva del bosco soprattutto a sud delle Alpi. In seguito al postulato Vogler 13.3636 "Stop alla diffusione di specie alloctone invasive", la Confederazione sta attualmente elaborando una strategia integrata a livello svizzero per contenere la diffusione di specie alloctone invasive. In tale ambito sono considerate anche specie esotiche invasive nocive per il bosco contro le quali è importante lottare (senza pretesa di esaustività).

La presenza e la diffusione di organismi nocivi indigeni o alloctoni sono tuttavia difficilmente prevedibili e possono risultare alquanto dinamiche. Non risulta quindi opportuno stilare un elenco chiuso degli organismi contro cui lottare.

Risposta del Consiglio federale.