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Nuove norme per la detenzione degli animali, in particolare per i porcili

14.4209 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'adeguamento a determinate nuove norme sui porcili, previsto per il 2018, inquieta gli agricoltori e i macellai. Un animale che pesa da 60 a 110 chili, per esempio, dovrà avere a disposizione 0,9 metri quadrati contro gli attuali 0,6. Lo spazio necessario per detenere una scrofa passerà da 1 a 2,5 metri quadrati. La produzione suina, specialmente nella Svizzera francese, avviene per lo più in aziende agricole di grandi dimensioni legate anche alla produzione di formaggio e che impiegano il siero di latte, valorizzando così questo sottoprodotto. Per produrre salsicce vodesi è inoltre richiesta una dichiarazione di provenienza che certifichi l'utilizzo di animali ingrassati in aziende agricole vicine. Per garantire la vicinanza e lo stesso volume di produzione, in base alle nuove norme sarà necessario adeguare le strutture esistenti. L'ingrandimento di un porcile o la costruzione di uno nuovo richiedono il deposito di una domanda sul piano locale e il rilascio di un'autorizzazione cantonale, per non parlare dei vincoli previsti dalla pianificazione del territorio. Nel frattempo è in corso la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Tutto ciò rende estremamente incerto il futuro per le aziende agricole coinvolte.

Rispetto alle norme europee, questo adeguamento non è troppo severo?

Il Consiglio federale è consapevole dei problemi che questi adattamenti troppo rapidi comporteranno?

Se sì, accorderà un termine supplementare per la messa in atto di queste norme?

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione sulla protezione degli animali, che tiene conto delle conoscenze scientifiche più avanzate sui bisogni degli animali, è stata elaborata in collaborazione con le parti interessate e più precisamente con le organizzazioni di produttori. In questo contesto non sono stati trascurati gli aspetti economici. Per questo motivo, il Consiglio federale ha concesso un termine di 10 anni (cfr. allegato 5 n. 19 OPAn) per adeguare alcune installazioni non più conformi. È stato anche previsto che determinate disposizioni si applichino esclusivamente alle nuove costruzioni (cfr. più in basso l'esempio dei porcili esistenti al 1° settembre 2008 dotati di box per scrofe con una superficie di almeno 2 metri quadrati per animale). Inoltre, la protezione degli investimenti applicabile alle costruzioni e alle installazioni agricole è definita esplicitamente all'articolo 8 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), che prevede che le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate sulla base di detta legge possano essere utilizzate, dopo la loro costruzione, almeno per la durata ordinaria di ammortamento.

Del resto, le norme nazionali vigenti in alcuni Paesi dell'Unione europea per i suini fino a un peso di ingrasso di 110 chilogrammi sono più severe non solo delle norme ancora applicabili in Svizzera, ma anche delle norme minime previste per la protezione dei suini dall'articolo 3 della direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008. Infatti, se in Svizzera, per i porcili già esistenti al 1° settembre 2008, la superficie a disposizione dei suini fino a 110 chilogrammi può ancora essere, come secondo il diritto europeo succitato, di almeno 0,65 metri quadrati per animale, essa deve essere di almeno 0,70 metri quadrati in Austria, di almeno 0,75 metri quadrati in Germania e da 0,80 a 1 metri quadrati nei Paesi Bassi. Il 31 agosto 2018 il termine transitorio concesso ai porcili esistenti al 1° settembre 2008 in occasione dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) scadrà. A quella data, le superfici disponibili per animale dovranno essere di 0,75 metri quadrati per i suini da 60 a 85 chilogrammi e di 0,9 metri quadrati per i suini da 85 a 110 chilogrammi, come nei porcili costruiti dopo il 1° settembre 2008.

Per quanto concerne le scrofe destinate all'allevamento, i porcili esistenti al 1° settembre 2008 che dispongono di box con una superficie di almeno 2 metri quadrati per animale potranno mantenere tali dimensioni, nonostante la norma in vigore dal 1° settembre 2008 sia di 2,50 metri quadrati per animale. Questa norma è del resto già applicabile a tutti i porcili costruiti dopo il 1° settembre 2008. Quanto ai porcili esistenti al 1° settembre 2008 che dispongono di box con superficie inferiore a 2 metri quadrati per animale, essi dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il termine transitorio sopraccitato (allegato 1 numero 31 e allegato 5 numero 19 OPAn). Va fatto notare che l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della direttiva europea fissa requisiti analoghi.

Possiamo dunque concludere che le dimensioni equivalgono più o meno a quelle vigenti nei Paesi citati. Occorre inoltre sottolineare che si tratta di dimensioni minime e che la maggioranza dei marchi in Svizzera le supera.

Risposta del Consiglio federale.