14.4249 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2010 il Consiglio federale partiva dal presupposto che, in caso di conflitto reale tra un trattato internazionale e una nuova norma costituzionale, il trattato in questione andasse denunciato se l'incompatibilità non poteva essere eliminata con una rinegoziazione. Seguendo tale interpretazione, l'esecutivo non ha soltanto la responsabilità, ma anche il potere di denunciare trattati importanti (p. es. gli accordi bilaterali o la CEDU) senza l'avallo esplicito del popolo. In una democrazia diretta è preoccupante che il governo possa denunciare trattati internazionali senza un esplicito mandato popolare, in particolare nel caso dei trattati che ha potuto concludere soltanto con l'approvazione dei cittadini. Un trattato potrebbe quindi essere denunciato senza che il Consiglio federale disponga di un mandato di una legittimità democratica perlomeno equivalente alle condizioni che hanno permesso la ratifica del trattato.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Secondo la Costituzione federale, chi ha la competenza di denunciare importanti trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 lettera d della Costituzione?
2. Il Consiglio federale è ancora del parere che un trattato internazionale vada denunciato se nemmeno una sua rinegoziazione permette di eliminare un conflitto reale con una nuova disposizione costituzionale?
a. In caso di risposta affermativa alla domanda 2: in base alla nuova disposizione costituzionale sull'immigrazione di massa (art. 121a della Costituzione), il Consiglio federale si ritiene autorizzato a denunciare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea senza permettere previamente al popolo di esprimersi al riguardo?
b. In caso di risposta negativa alla domanda 2: il Consiglio federale presume che l'articolo 121a della Costituzione possa essere attuato anche in caso di fallimento dei negoziati, ossia in violazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone?
3. Nel rapporto del 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, il Consiglio federale è partito dall'assunto che vi sono trattati non denunciabili, in quanto la loro denuncia è difficilmente attuabile per motivi politici. Chi decide quali trattati sono di fatto indenunciabili per motivi politici e quali no?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Come previsto anche dalla vecchia Costituzione federale, la competenza di denunciare trattati internazionali spetta al Consiglio federale conformemente all'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione. Questa disposizione costituzionale conferisce al Consiglio federale la cura degli affari esteri, fatti salvi i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale, e lo incarica di rappresentare la Svizzera nei confronti dell'estero. In linea con l'impostazione costituzionale secondo cui il Consiglio federale assume la direzione della politica estera, l'esecutivo è pertanto abilitato a eseguire atti di diritto internazionale, in particolare firmare, ratificare e denunciare trattati internazionali.
Il Consiglio federale ha la competenza di denunciare anche i trattati internazionali che sottostanno al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione. Ciò non costituisce un problema per la democrazia diretta: infatti, il decreto di approvazione parlamentare accettato anche dal popolo in un'eventuale votazione referendaria autorizza (e non obbliga) il Consiglio federale alla ratifica. Il governo non è pertanto obbligato a porre effettivamente in vigore, mediante ratifica, un trattato internazionale approvato dal Parlamento. Di conseguenza, l'approvazione parlamentare non limita la competenza del Consiglio federale in materia di denuncia.
L'articolo 152 capoverso 3 LParl obbliga il Consiglio federale a consultare le Commissioni della politica estera (CPE) del Parlamento in merito a progetti importanti. Una consultazione sarebbe opportuna in particolare se il Consiglio federale dovesse prendere in considerazione la denuncia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso con l'UE. Un tale passo avrebbe importanti ripercussioni sulla politica d'integrazione europea della Svizzera, poiché in caso di denuncia tutti gli accordi dei Bilaterali I interessati dalla cosiddetta "clausola ghigliottina" decadrebbero automaticamente.
Nell'ambito di tale consultazione, le CPE sarebbero anche chiamate a valutare se si tratti di un trattato internazionale la cui denuncia è difficilmente ipotizzabile per motivi politici. Inoltre, la competenza del Consiglio federale in materia di denuncia non esclude la possibilità di chiedere un'espressa autorizzazione da parte delle commissioni competenti o dell'Assemblea federale. Un tale passo è tuttavia necessario soltanto se era già previsto nel corrispondente decreto di approvazione al momento della conclusione del trattato oppure nel caso di trattati particolarmente importanti. Nel rapporto "Esperienze e prospettive a 40 anni dall'adesione della Svizzera alla CEDU", il Consiglio federale ha di recente rilevato che una denuncia della CEDU senza coinvolgere il Parlamento appare oggi improbabile alla luce della straordinaria portata di una tale decisione (cfr. n. 7.5 del rapporto in FF 2015 355).
2. La posizione del Consiglio federale illustrata nel 2010 nel rapporto sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale è rimasta immutata (FF 2010 2015 segg.). Se un conflitto tra una nuova norma costituzionale e il diritto internazionale non può essere risolto con un'interpretazione conforme al diritto internazionale, sussistono le seguenti opzioni (n. 9.6 e 10 del rapporto): la nuova disposizione costituzionale va attuata e, nella misura del possibile, il trattato internazionale contrario adeguato od eventualmente denunciato. Se una denuncia è esclusa per motivi giuridici o politici, la Svizzera dovrebbe assumersi le eventuali conseguenze derivanti da una violazione del trattato (in merito alla responsabilità internazionale e alle sue conseguenze concrete cfr. il n. 6.2 del rapporto). Visto che conformemente all'articolo 192 della Costituzione, la Costituzione può essere riveduta integralmente o parzialmente in qualsiasi momento, popolo e cantoni hanno in linea di massima anche la possibilità di modificare o abrogare la norma costituzionale contraria al diritto internazionale. Allo stato attuale dell'attuazione del nuovo articolo sull'immigrazione (art. 121a della Costituzione) e in vista delle trattative con l'Unione europea, il Consiglio federale reputa prematuro pronunciarsi sin d'ora sulle domande 2a e 2b, tanto più che tali quesiti potrebbero non porsi mai in questi termini.
Risposta del Consiglio federale.