14.4293 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo la LAMal, dal 1996 la garanzia della qualità è compito dei fornitori di prestazioni. In diversi settori sono state sviluppate linee guida e indicatori sulla cui base si misura e paragona la qualità delle cure e delle terapie offerte dagli ospedali, per esempio, in collaborazione con l'ANQ nel settore degli ospedali per cure acute.
I fornitori di prestazioni tuttavia continuano a non essere incentivati a migliorare la qualità, il che può addirittura equivalere a un disincentivo. Già diversi anni fa uno studio aveva rilevato sensibili differenze di qualità nel trattamento del cancro al seno. Lo stesso studio aveva provato l'esistenza di una relazione tra il successo della terapia e la partecipazione a progetti di ricerca concomitante. Ciò nonostante, la qualità dei risultati non ha alcuna ripercussione finanziaria. Nella fissazione delle tariffe sono determinanti soltanto i costi. La qualità non conta. In altre parole: la cattiva qualità è pagata troppo bene.
La situazione è particolarmente stridente negli istituti per le cure di lunga durata. I costi derivati da complicazioni, quali le lesioni da decubito o le cadute, sono sostenuti dalle casse malati, in quanto il fabbisogno di cure del paziente aumenta, e con esso la pertinente tariffa. Ai fornitori di prestazioni non conviene quindi investire nella prevenzione del decubito e delle cadute. Sono chiaramente disincentivati. Investire nella prevenzione di gravi complicazioni non paga. La garanzia della qualità va pertanto incentivata attraverso le tariffe.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono le sue proposte concrete per imporre a tutti i fornitori di prestazioni dei settori ambulatoriale e ospedaliero la misurazione di indicatori di qualità e rendere così trasparenti i risultati?
2. Come intende imporre indicatori di qualità efficaci nel settore delle cure stazionarie, in particolare per la prevenzione delle lesioni da decubito e delle cadute?
3. Nella fissazione delle tariffe per le cure terrà conto di eventuali misure per la garanzia della qualità?
4. È intenzionato a eliminare i disincentivi finanziari al miglioramento della qualità delle cure in generale sostituendoli con incentivi positivi?
5. Obbligherà gli assicuratori a tenere conto nei negoziati tariffali oltre che dell'economicità anche degli indicatori di qualità e a ridurre le tariffe in caso di qualità insufficiente o mancanza di indicatori?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La trasparenza e la garanzia e l'incremento della qualità delle cure rientrano tra gli obiettivi della strategia "Sanità 2020". L'articolo 22a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) costituisce la base legale per la rilevazione di indicatori di qualità. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento, probabilmente quest'anno, una proposta concreta per la creazione di una struttura nazionale e la definizione di modalità di finanziamento sostenibili per il miglioramento della qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Per ottenere i miglioramenti auspicati occorrerà rifarsi maggiormente a basi scientifiche ed esperienze internazionali e formulare proposte concernenti gli indicatori di qualità e i modelli di aggiustamento del rischio. Le informazioni dovranno essere elaborate e in seguito pubblicate tenendo conto delle esigenze dei destinatari. Deve inoltre essere promossa l'applicazione pratica di linee guida specifiche. In questo contesto, i fornitori di prestazioni, in particolare i medici e le loro associazioni di categoria, svolgono un ruolo importante nell'elaborazione di strumenti di controllo appropriati.
2. Nel settore delle case di cura, l'Ufficio federale della sanità pubblica sostiene, sotto la direzione dell'Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri Curaviva, un progetto per la rilevazione e la pubblicazione di dati per definire gli indicatori di qualità. Per gli ambiti tematici più comuni, negli anni 2015 e 2016 si prevede di testare in una fase pilota un set limitato di indicatori e di prepararlo per un successivo rilevamento condotto dall'Ufficio federale di statistica a livello nazionale. Questo set verrà gradualmente ampliato. Anche gli indicatori sul decubito sono oggetto delle discussioni in corso. Per quanto riguarda l'indicatore sulle cadute va ricordato che sono diversi gli aspetti di cui occorre tenere conto, come l'assunzione di medicamenti o i fattori ambientali (infrastruttura e illuminazione). La profilassi delle cadute non contempla pertanto soltanto provvedimenti di natura medica o infermieristica. Questo complesso argomento verrà considerato per un altro set.
3. Con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, l'AOMS non copre più i costi delle cure a domicilio e in casa di cura, bensì fornisce un contributo graduato secondo il bisogno terapeutico. I contributi dell'AOMS sono stabiliti dal Consiglio federale, il disciplinamento del finanziamento residuo è di competenza cantonale. Come per tutte le prestazioni a carico dell'AOMS, si parte dal presupposto che le cure siano dispensate nella qualità necessaria e in modo efficiente (art. 25a LAMal). È inoltre previsto che anche nel settore delle case di cura vengano avviati processi di miglioramento, nel quadro di programmi nazionali di garanzia della qualità.
4. Dall'entrata in vigore della legge, l'articolo 58 LAMal disciplina la garanzia della qualità. L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) impone ai fornitori di prestazioni o alle loro organizzazioni di elaborare concetti e programmi in materia d'esigenze inerenti la qualità delle prestazioni e la promozione della qualità. Le modalità d'esecuzione (controllo dell'osservanza, conseguenze dell'inosservanza, finanziamento) sono regolate nelle convenzioni tariffali o nelle convenzioni particolari relative alla garanzia della qualità stipulate con gli assicuratori o le loro organizzazioni. La questione degli incentivi rientra nei campi d'azione della strategia della qualità della Confederazione del 28 ottobre 2009. Nel periodo transitorio non era prevista l'attuazione del campo d'azione degli incentivi.
5. Come già menzionato, il Consiglio federale fissa i contributi dell'AOMS alle prestazioni di cura dispensate a domicilio e in casa di cura in conformità all'articolo 25a capoverso 4 LAMal. La legge stabilisce che i contributi si differenziano a seconda del bisogno terapeutico ma non prevede una differenziazione in base alla qualità. Come ricordato al punto 4, gli assicuratori sono invitati a stipulare convenzioni di garanzia della qualità anche nel settore delle prestazioni di cura. Se le cure non sono prestate nella qualità necessaria, gli assicuratori hanno già oggi la possibilità di chiedere sanzioni (art. 59 LAMal). Per poter differenziare la rimunerazione delle prestazioni secondo criteri qualitativi ("pay-for-performance"; P4P), si deve disporre di una base di dati affidabile. A questo proposito, si rimanda al punto 6 della risposta del Consiglio federale del 27 agosto 2014 all'interpellanza Hardegger 14.3358, "Prevenzione delle infezioni nosocomiali. Incentivi insufficienti nel sistema DRG". Il Consiglio federale è per altro convinto che la pubblicazione trasparente dei risultati delle misurazioni abbia più possibilità di mettere in moto un processo di miglioramento che non l'adozione di sanzioni.
Risposta del Consiglio federale.